CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 34937/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2379/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – Oggetto: rinvio a nuovo ruolo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2339/05/18 depositata in data 08/10/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in data 23 gennaio 2025 la parte controricorrente ha prodotto la sentenza del Tribunale di Bologna, n. 3474 del 21 luglio 2017, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2018, passata in giudicato il 20 marzo 2018 come da attestazione apposta dalla Cancelleria e resa a seguito di istruzione dibattimentale; - detta sentenza, in relazione ai medesimi fatti oggetto della controversia trattate nella sentenza n. 2339/2018 della CTR dell’Emilia-Romagna, qui gravata da ricorso per cassazione, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], all’epoca legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., dall’imputazione di utilizzo di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, «perché il fatto non costituisce reato»; - si pone quindi nel presente giudizio la questione relativa alla rilevanza di tale pronuncia assolutoria, questione che è ad ora pendente di fronte alle Sezioni Unite di questa Corte a seguito della ordinanza interlocutoria n. 5715/2025; - in attesa di tale pronunciamento massimamente nomofilattico, la controversa va pertanto rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M rinvia a nuovo r