CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12094/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due sentenze pronunciate dallo stesso Tribunale, entrambe relative al reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare, quali indici sintomatici della prospettata continuazione, il fatto che i reati sono stati commessi a breve distanza di tempo e nello stesso contesto territoriale (zona di [OSCURATO:PERSONA]), nonché il rilievo che la sostanza stupefacente oggetto delle condotte criminose era la medesima; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali - in assenza di elementi concreti - emerge che i fatti sono stati commessi ad una significativa distanza temporale (circa tre mesi) e con modalità differenti (avendo il condannato agito, in un caso, da solo, mentre nell'altro in concorso con altro soggetto), e come ciò escluda che siano pertanto il frutto di un'ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.