CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 1970
Cassazione n. 01957/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1970 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 22 dicembre 2017 che ha ritenuto la responsabilità del predetto per il reato di truffa, pronunzia che per l'effetto ha dichiarato esecutiva. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge in ordine all'applicabilità dell'articolo 131 bis codice penale; in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche; in relazione alla sussistenza della fattispecie civilistica del dolo incidente in luogo della truffa; in ordine al trattamento sanzionatorio per la eccessiva gravità della pena, per la mancata concessione della sospensione condizionale e del beneficio della non menzione e in ordine all'affermazione di responsabilità in violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio. Nel caso di specie il ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione della corte di appello che ha dichiarato la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e risulta del tutto disancorato dalla motivazione della sentenza impugnata, che neppure censura, limitandosi a reiterare le doglianze già formulate con l'atto di gravame e già ritenute inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la- condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]