CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia riformava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Treviso, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di furto pluriaggravato in rubrica loro rispettivamente ascritti, limitatamente all'entità del trattamento sanzionatorio, in senso favorevole al solo imputato [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'accordo delle parti, in applicazione del disposto dell'art. 599 bis, c.p.p., confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, fondati su distinti motivi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, lamenta vizio di motivazione, in quanto l'imputato si è limitato a rinunciare ai motivi di appello, senza, tuttavia, manifestare la sua volontà in ordine alla motivazione della sua scelta e alla rimodulazione della pena, senza tacere che il giudice di appello non ha fatto altro che accogliere la richiesta formulata dalle parti, omettendo di esperire un vaglio sulla congruità della pena e sulla partecipazione del ricorrente alla consumazione dei reati per cui si è proceduto nei suoi confronti. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], invece, deduce vizio di motivazione e violazione di legge, in punto di mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche e di mancata riduzione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, nonché di eccessivo rigore della pena i rrogata 2.3. [OSCURATO:PERSONA], infine, lamenta vizio di motivazione, in punto di idoneità del riconoscimento vocale operato dal personale di polizia giudiziaria impegnato nelle indagini ad affermare la responsabilità del prevenuto, nonché violazione di legge, con riferimento alla mancata qualificazione in termini di furto tentato della condotta dell'imputato consistita "nell'avere spinto per qualche metro in avanti e lungo il bordo della strada un'autovettura che non poteva essere messa in moto", difettando, in questo caso, una vera sottrazione della res alla disponibilità del proprietario e il conseguente impossessamento da parte del soggetto agente. 2.4. Con requisitoria scritta del 20.4.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 2.5. Con conclusioni scritte, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata in data 4.5.2021, il difensore di fiducia del Battistutti, avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Padova, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. 4. Il ricorso del Gabrieli va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare (peraltro con procedura semplificata) l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p. Né va taciuto, per completezza espositiva, la manifesta infondatezza, oltre che la genericità del motivo di ricorso, posto che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, rv. 273194). Più in generale occorre ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, c.p.p., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170). Vizi, quelli denunciabili, la cui presenza risulta del tutto indimostrata nel caso che ci occupa, come appare evidente dalla stessa esposizione dei motivi di ricorso. 5. Del pari si appalesa inammissibile il ricorso del Bosco, essendo fondato su motivi, peraltro genericamente rappresentati, che si risolvono in doglianze attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione esaustiva, sia in tema di determinazione degli aumenti di pena irrogati in applicazione della disciplina del reato continuato, sia in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ostandovi, sottolinea la corte territoriale con ineccepibile argomentare, la capacità a delinquere dell'imputato, desunta dal "suo spiccato protagonismo nella ideazione e conduzione dell'attività criminosa, nonostante all'epoca fosse incensurato e di giovane età", in uno con la mancanza di elementi da valutare positivamente in suo favore (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).6. Inammissibile, infine, deve valutarsi anche il ricorso del Battistutti, perché fondato su censure eminentemente generiche e di natura fattuale, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Basti pensare, al riguardo, da un lato, come il ricorrente abbia del tutto trascurato le considerazioni svolte dalla corte territoriale sulla articolata attività di polizia giudiziaria, che ha condotto al riconoscimento vocale dell'imputato, in relazione ai reati di cui ai capi e); g) ed h) dell'imputazione (cfr. pp. 7-8 della sentenza oggetto di ricorso); dall'altro alla circostanza che l'autovettura oggetto del furto di cui al capo g) dell'imputazione sia stata spostata, sia pure di cinquanta metri, dagli imputati, per posizionarla in un luogo diverso da quello in cui era stata collocata dal proprietario, assente al momento del fatto, in vista di un definitivo trafugamento del veicolo, reso necessario dal difetto di funzionamento della batteria, evidentemente scaricatasi, poi non portato a compimento (cfr. pp. 3 e 9 della sentenza di appello). Sicché non appare revocabile in dubbio, la consumazione del delitto di furto, posto che, come rilevato correttamente dalla corte territoriale, conformandosi al riguardo al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, il reato può dirsi consumato nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo, non rilevando a tal fine il fatto che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per ragioni estranee alla sfera di vigilanza del possessore derubato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 31461 del 03/07/2002, Rv. 222270; Cass., Sez. 5, n. 7047 del 27/11/2008, Rv. 242963).7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9.2.20