Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:44
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
5 maggio 2009
Causa F‑27/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2003 – Esecuzione di una sentenza del giudice comunitario – Soppressione di punti di merito priva di fondamento giuridico – Principio di non retroattività degli atti comunitari – Inosservanza dell’autorità del giudicato – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Condanna d’ufficio al pagamento di un indennizzo – Danno morale»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento, in particolare,
della decisione del presidente dell’UAMI 6 giugno 2007, PERS‑01‑07, con cui gli vengono attribuiti punti di promozione nell’ambito
dell’esercizio di promozione 2003, della decisione 6 giugno 2007, ADM‑07‑17, interpretativa della decisione ADM‑03‑35 relativa
alla carriera e alla promozione dei funzionari e agenti temporanei, nonché della lettera dell’autorità che ha il potere di
nomina del 15 giugno 2007, recante attribuzione definitiva dei punti di merito per l’esercizio 2007.
Decisione:
La decisione PERS‑01‑07 e la lettera dell’UAMI del 15 giugno 2007, nella parte in cui comportano l’accertamento della scomparsa
del saldo di punti di merito del ricorrente, quale riconosciuto dalla decisione 30 marzo 2004, PERS‑PROM‑39‑03rev1, relativa
alla promozione, sono annullate. L’UAMI è condannato a versare al ricorrente la somma di EUR 12 000. Per il resto, le conclusioni
del ricorso sono respinte. L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese e i tre quarti delle spese del ricorrente. Il
ricorrente è condannato a sopportare un quarto delle sue spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Ricorso di annullamento diretto contro una decisione confermativa – Irricevibilità – Presupposto –
Decisione confermata che ha acquisito carattere definitivo
(Statuto dei funzionari, art. 91)
2.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Oggetto
(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)
3.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di un atto comunitario per insufficienza di fondamento
giuridico – Adozione di una decisione retroattiva diretta a sanare l’illegittimità iniziale – Ammissibilità eccezionale –
Presupposti
(Art. 231, primo comma, CE)
4.
Funzionari – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione – Portata
(Art. 233 CE)
5.
Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Danno
6.
Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Possibilità di condannare d’ufficio l’istituzione
convenuta al risarcimento
(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)
1.
Un ricorso di annullamento diretto da un funzionario contro una decisione confermativa è irricevibile solo se la decisione
confermata è divenuta definitiva nei confronti dell’interessato, non avendo formato oggetto di un ricorso proposto entro i
termini prescritti. In caso contrario, l’interessato può legittimamente impugnare vuoi la decisione confermata, vuoi la decisione
confermativa, vuoi entrambe queste decisioni.
(v. punto 73)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 27 ottobre 1994, causa T‑64/92, Chavane de Dalmassy e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑227 e II‑723,
punto 25), e 25 ottobre 2005, causa T‑83/03, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑311 e II‑1407, punto 17)
2.
Nessuna disposizione dello Statuto impone al funzionario di presentare un reclamo previo distinto per ciascuna decisione amministrativa
da lui contestata. Così come il funzionario è libero di presentare più reclami contro una stessa decisione, purché lo faccia
entro il termine statutario di tre mesi, nessuna norma osta a che un funzionario contesti, con un solo reclamo, più decisioni
che lo riguardano, come risulta da una prassi costante in seno alle istituzioni.
(v. punto 76)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 17 maggio 1995, causa T‑10/94, Kratz/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑99 e II‑315, punti 19 e 20),
e 8 novembre 2000, causa T‑44/97, Ghignone e a./Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑223 e II‑1023, punto 39)
3.
Benché, in linea di massima, il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l’efficacia nel tempo di un
atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora
lo esiga lo scopo da raggiungere e il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato. È così possibile
per l’amministrazione, a seguito di un annullamento contenzioso, adottare un atto di portata retroattiva, purché ricorrano
tali condizioni.
È quindi viziata da illegittimità una decisione che, a seguito dell’annullamento da parte del giudice comunitario di una decisione
amministrativa per carenza di fondamento giuridico, abbia una portata retroattiva, allorché lo scopo da raggiungere fatto
valere dall’istituzione non giustificava una siffatta retroattività e il legittimo affidamento delle persone interessate dal
detto atto non è stato rispettato.
(v. punti 100, 101, 104‑106, 113 e 117)
Riferimento:
Corte: 11 luglio 1991, causa C‑368/89, Crispoltoni (Racc. pag. I‑3695, punto 17)
4.
In forza dell’art. 233 CE, per ottemperare alla sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione da
cui promana l’atto annullato ha l’obbligo di rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione che
ha condotto a quest’ultimo e che ne costituisce il necessario sostegno, nel senso che essa è indispensabile per determinare
il significato esatto di ciò che è stato dichiarato nel dispositivo. Questa motivazione, infatti, da un lato individua esattamente
la disposizione giudicata illegittima e, dall’altro, permette di conoscere le ragioni precise dell’illegittimità accertata
nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato. Per giunta,
l’art. 233 CE impone all’istituzione interessata di evitare che qualsiasi atto destinato a sostituire l’atto annullato sia
viziato dalle medesime irregolarità individuate nella sentenza di annullamento.
Pertanto, non rispetta l’autorità del giudicato un’istituzione che, per dare esecuzione ad una sentenza di annullamento interpreta
un atto in senso esattamente contrario a quello adottato dal giudice comunitario nella detta sentenza di annullamento.
(v. punti 120 e 124)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 13 settembre 2005, causa T‑283/03, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑235 e II‑1075,
punti 50 e 51)
5.
L’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale riguardo alla scelta dei funzionari da promuovere.
Ne deriva che, persino nel caso in cui sia dimostrato che la detta autorità ha commesso illeciti nel corso della procedura
di promozione a danno di un funzionario, questi elementi, di per sé, non possono bastare, sotto pena di negare il suo ampio
potere discrezionale in materia di promozione, a far concludere che, in mancanza di tali illeciti, il funzionario sarebbe
stato effettivamente promosso e che, pertanto, il danno materiale lamentato sia certo ed effettivo. Infatti, lo Statuto non
attribuisce nessun diritto a promozione, nemmeno ai funzionari in possesso di tutti i requisiti per poter essere promossi.
(v. punto 133)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 22 febbraio 2000, causa T‑22/99, Rose/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑115, punto 37)
6.
Il giudice comunitario, al fine di garantire un effetto utile a una sentenza di annullamento la cui esecuzione presenti difficoltà
particolari, può far uso della sua competenza anche di merito nelle controversie a carattere pecuniario e condannare, se del
caso anche d’ufficio, la parte convenuta al pagamento di un indennizzo per il danno causato dal suo illecito amministrativo.
(v. punti 142 e 144)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 22 ottobre 2008, causa F‑46/07, Tzirani/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 214)