Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 gennaio 2022

Cassazione n. 36764/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 3343-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. 7, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -controricorrenti - [OSCURATO:SOCIETA]., anche nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. elettivamente domiciliata in ROMA, via delle [OSCURATO:PERSONA] 161 ([OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successiva - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente successivo - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. 7, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliate in ROMA, L. [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -controricorrenti successivi - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 04/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che la Corte di Cassazione accolga per quanto di ragione i regolamenti proposti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA] confermando la competenza del Tribunale di Verona quanto alla domanda di pagamento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] correlata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarando la competenza del Tribunale di Milano quanto alla domanda di pagamento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] correlata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stata impugnata con regolamento di competenza l’ordinanza n. 41/2022 del 4 gennaio 2022 del Tribunale di Verona resa nell’ambito di un procedimento introdotto ex art. 702 - bis c.p.c. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la richiesta di liquidazione, exart. 13-bis legge 247/12, dell’equo compenso maturato in favore di detto legale in relazione alle attività professionali prestate in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e di altre cinque società per la cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell’art. 3 legge 130/99, attività svolte in forza di varie convenzioni, tre stipulate con [OSCURATO:SOCIETA]., altre direttamente con [OSCURATO:SOCIETA].

Il giudice del Tribunale di Verona ha dichiarato la propria incompetenza in relazione alle domande proposte contro tutte le società resistenti, ad eccezione di [OSCURATO:SOCIETA]., per essere competenti per territorio i Tribunali avanti ai quali il ricorrente aveva prestato l’attività di patrocinio.

La limitazione soggettiva della pronuncia di incompetenza, con l’esclusione di [OSCURATO:SOCIETA], è stata argomentata dal Tribunale di Verona con il rilievo che la resistente non aveva ritualmente formulato l’eccezione di incompetenza territoriale.

Il ricorso per regolamento di competenza è proposto sia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:SOCIETA]. anche quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].

Il regolamento di [OSCURATO:SOCIETA] investe l’intero contenuto della decisione, con riferimento a tutte le convenzioni, mentre quello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] riguarda le solo convenzioni [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e le altre società hanno depositato memoria difensiva nei due procedimenti.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto memoria difensiva con riferimento al regolamento di [OSCURATO:SOCIETA].

Tutte le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, invoca le previsioni delle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA], nella quali era stata convenzionalmente prevista la competenza esclusiva del foro di Verona.

Il giudice non avrebbe tenuto conto della natura derogabile della competenza prevista dall’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011.

Il motivo è fondato.

Invero, come rilevato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni scritte, «il giudice veronese afferma che la competenza ex art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11 è “ pacificamente derogabile”, ma poi non ne trae le dovute implicazioni in ordine alla deroga convenzionale disposta dalle clausole delle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA] indicanti fori esclusivi diversi dal Tribunale di Verona.

Se, infatti, la derogabilità della competenza prevista dall’art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11 è un dato ormai acquisito, e lo è (Cass.

SU 4247/20 e Cass.

SU 4485/18; vedi anche Cass. 31733/21), questo vuol dire che in materia è applicabile la regola generale dell’art. 28 c.p.c., vale a dire che “la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti”.

Accordi nella specie dedotti e documentati, ma non presi in alcuna considerazione.

Da qui il vizio della decisione impugnata».

È assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si sollevano questioni riguardanti la ritualità delle eccezioni delle controparti.

Il primo e il secondo motivo del regolamento proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. investono la decisione nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto che la resistente non avesse tempestivamente eccepito l’incompetenza sotto lo specifico profilo dell’art. 14, comma 2, del lgs. n. 150 del 2011, Il Procuratore generale ritiene che le doglianze mosse da [OSCURATO:SOCIETA]. appaiono meritevoli di accoglimento, con assorbimento delle altre censure di cui ai restanti motivi.

«Infatti, come risulta dalla comparsa di costituzione e risposta di [OSCURATO:SOCIETA]. (riportata, per quanto occorra, nel ricorso), detta società costituendosi ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Verona, e ciò sia in relazione alle domande scaturenti dalle convenzioni stipulate con [OSCURATO:SOCIETA], che a quelle derivanti dalle convenzioni stipulate con [OSCURATO:SOCIETA].

Quanto alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA], l’eccezione risulta formulata con riguardo ai criteri ordinari degli artt. 19 e 20 c.p.c., nonché a quelli di cui all’art. 637 ult. comma c.p.c. e all’art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11.

Il giudice veronese nega l’esistenza di questa eccezione ex art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11, quando invece essa c’è ed è testuale, pur se formulata dopo quella connessa alla violazione dei criteri generali di cui agli artt.19 e 20 c.p.c. (pag. 8 della comparsa di risposta).

Quanto poi alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA], l’incompetenza del Tribunale di Verona risulta formulata facendo valere direttamente il foro esclusivo convenzionale di Milano previsto in dette convenzioni (vedi il par.

II.2 della comparsa di risposta, riportata, per quel che occorre, a pag. 14 del proposto regolamento).

Una volta che si ammette, come è giusto e legittimo che sia, che la competenza fissata dall’art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11 è derogabile, nulla impedisce che la deroga sia convenzionale (vedi infra).

Con la conseguenza che la parte può evitare il radicamento della competenza ex art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11 appunto eccependo l’esistenza di un foro convenzionale esclusivo, come fatto nella specie».

Secondo il Procuratore Generale, tuttavia, «l’accoglimento della censura dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] finisce col travolgere l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla domanda di pagamento collegata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA].

Perché, fermo l’errore del giudice veronese che ha ritenuto l’inesistenza di una rituale eccezione di incompetenza per territorio formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. quando invece tale rituale eccezione vi era (vedi supra), resta il fatto che la competenza del Tribunale di Verona deve essere confermata con riguardo alla domanda di pagamento correlata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA], a fronte della individuazione di detto ufficio giudiziario quale foro convenzionale esclusivo.

In definitiva, l’accoglimento del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha effetti pratici, restando la competenza dell’adito Tribunale di Verona.

Competenza che va invece esclusa, in favore del Tribunale di Milano, con riguardo alla domanda di pagamento dei compensi professionali scaturenti dalle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA]».

Tali osservazioni non trovano d’accordo [OSCURATO:SOCIETA], la quale sostiene che le Convenzioni, in relazione alle quali è stata fatta valere la deroga della competenza ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sono state sottoscritte solo dalla [OSCURATO:SOCIETA] e non anche da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA].

In tali convenzioni non ci sarebbe stata la spendita del nome.

Da un diverso versante è in disaccordo con il Procuratore Generale anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al profilo riguardante le sole convenzioni [OSCURATO:SOCIETA].

Non sarebbe stata eccepita da [OSCURATO:SOCIETA] l’incompetenza per connessione.

Si fa notare, sotto questo profilo, che Verona è il foro generale di [OSCURATO:SOCIETA], Romeo, Mercuzio e di [OSCURATO:PERSONA].

A tale rilievo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fa precedere quello della nullità della convenzione di foro esclusivo ai sensi dell’art. 13-bis, comma 8, L. n. 247 del 2012.

A queste deduzioni replica a sua volta con la memoria [OSCURATO:SOCIETA], la quale, respingendo in ogni caso l’eccezione di nullità, sostiene che si verterebbe nella specie in una ipotesi di connessione impropria.

Si sottolinea inoltre che «si pretende di fare operare il foro della Convenzione [OSCURATO:SOCIETA] in danno e non solo del foro generale di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche del foro speciale esclusivo stabilito dall’art. 14 del D. lgs. n. 150 del 2011». [OSCURATO:SOCIETA] e le altre società ritengono che la competenza ex art. 14 sia derogabile, opponendosi in ogni caso alla separazione dei processi, che deriverebbe qualora fossero recepite le conclusioni del Procuratore Generale.

Le conclusioni del Procuratore Generale meritano integrale condivisione: a) è un dato ormai acquisito la derogabilità della competenza prevista dall’art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11, e lo è (Cass.

SU 4247/20 e Cass.

SU 4485/18; vedi anche Cass. 31733/21): il che vuol dire che in materia è applicabile la regolagenerale dell’art. 28 c.p.c., vale a dire che “la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti”; b) al di là delle contestazioni sull’efficacia delle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], giustamente superate dal Procuratore Generale, è decisiva la considerazione che Verona è il foro generale di [OSCURATO:SOCIETA] e ciò giustifica, nell’identità del petitum oggetto delle domande, formulate alternativamente dall’attore nei confronti dell’una e dell’altra società nell’incertezza sul soggetto responsabile (cfr. Cass. n. 4750/2009; n 28792/2018), la competenza del foro di Verona nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 33 c.p.c.: infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la disposizione dell’art. 33 c.p.c. si applica anche nel caso di causa unica e identica con due convenuti aventi ciascuno una legittimazione propria e di pari grado a resistere alle domande attoree (Cass. n. 2523/1971; n. 15048/2005); c) la norma dell’art. 33 c.p.c. non vale a giustificare la competenza per connessione oggettiva per la domanda proposta esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]: in questo caso è ravvisabile solo una connessione impropria, in relazione alla quale non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio (Cass. n. 11609/2005); l’obiezione del Maluzzani, sulla nullità della convenzione che conteneva la previsione di foro esclusivo in favore del foro nella cui giurisdizione si trova la sede della persona giuridica, non può avere seguito, trattandosi di pattuizione analoga alla corrispondente contenuta nelle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA], in assenza di qualsiasi deduzione idonea a giustificare un diverso trattamento delle analoghe previsioni e, in ogni caso, essendo Milano la sede della persona giuridica.

Pertanto, nei limiti sopra indicati, i regolamenti debbono essere accolti e deve essere confermata la competenza del Tribunale di Verona quanto alle domande dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], correlate alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA], mentre deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano quanto alle domande correlate alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA].

Spese al merito.

P.Q.M. accoglie per quanto di ragione i regolamenti proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la competenza del Tribunale di Verona quanto alla domanda di pagamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] correlata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarando la competenza del Tribunale di Milano quanto alla domanda di pagamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] correlata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA]; rimettele parti dinanzi ai Tribunali di Verona quanto alla domanda di pagamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] correlata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA] e dinanzi al Tribunale di Milano quanto alla domanda di pagamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 3343-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. 7, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -controricorrenti - [OSCURATO:SOCIETA]., anche nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. elettivamente domiciliata in ROMA, via delle [OSCURATO:PERSONA] 161 ([OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successiva - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente successivo - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. 7, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliate in ROMA, L. [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -controricorrenti successivi - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 04/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che la Corte di Cassazione accolga per quanto di ragione i regolamenti proposti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA] confermando la competenza del Tribunale di Verona quanto alla domanda di pagamento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] correlata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarando la competenza del Tribunale di Milano quanto alla domanda di pagamento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] correlata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stata impugnata con regolamento di competenza l’ordinanza n. 41/2022 del 4 gennaio 2022 del Tribunale di Verona resa nell’ambito di un procedimento introdotto ex art. 702 - bis c.p.c. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la richiesta di liquidazione, exart. 13-bis legge 247/12, dell’equo compenso maturato in favore di detto legale in relazione alle attività professionali prestate in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e di altre cinque società per la cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell’art. 3 legge 130/99, attività svolte in forza di varie convenzioni, tre stipulate con [OSCURATO:SOCIETA]., altre direttamente con [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice del Tribunale di Verona ha dichiarato la propria incompetenza in relazione alle domande proposte contro tutte le società resistenti, ad eccezione di [OSCURATO:SOCIETA]., per essere competenti per territorio i Tribunali avanti ai quali il ricorrente aveva prestato l’attività di patrocinio. La limitazione soggettiva della pronuncia di incompetenza, con l’esclusione di [OSCURATO:SOCIETA], è stata argomentata dal Tribunale di Verona con il rilievo che la resistente non aveva ritualmente formulato l’eccezione di incompetenza territoriale. Il ricorso per regolamento di competenza è proposto sia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:SOCIETA]. anche quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. Il regolamento di [OSCURATO:SOCIETA] investe l’intero contenuto della decisione, con riferimento a tutte le convenzioni, mentre quello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] riguarda le solo convenzioni [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e le altre società hanno depositato memoria difensiva nei due procedimenti. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto memoria difensiva con riferimento al regolamento di [OSCURATO:SOCIETA]. Tutte le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, invoca le previsioni delle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA], nella quali era stata convenzionalmente prevista la competenza esclusiva del foro di Verona. Il giudice non avrebbe tenuto conto della natura derogabile della competenza prevista dall’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011. Il motivo è fondato. Invero, come rilevato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni scritte, «il giudice veronese afferma che la competenza ex art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11 è “ pacificamente derogabile”, ma poi non ne trae le dovute implicazioni in ordine alla deroga convenzionale disposta dalle clausole delle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA] indicanti fori esclusivi diversi dal Tribunale di Verona. Se, infatti, la derogabilità della competenza prevista dall’art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11 è un dato ormai acquisito, e lo è (Cass. SU 4247/20 e Cass. SU 4485/18; vedi anche Cass. 31733/21), questo vuol dire che in materia è applicabile la regola generale dell’art. 28 c.p.c., vale a dire che “la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti”. Accordi nella specie dedotti e documentati, ma non presi in alcuna considerazione. Da qui il vizio della decisione impugnata». È assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si sollevano questioni riguardanti la ritualità delle eccezioni delle controparti. Il primo e il secondo motivo del regolamento proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. investono la decisione nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto che la resistente non avesse tempestivamente eccepito l’incompetenza sotto lo specifico profilo dell’art. 14, comma 2, del lgs. n. 150 del 2011, Il Procuratore generale ritiene che le doglianze mosse da [OSCURATO:SOCIETA]. appaiono meritevoli di accoglimento, con assorbimento delle altre censure di cui ai restanti motivi. «Infatti, come risulta dalla comparsa di costituzione e risposta di [OSCURATO:SOCIETA]. (riportata, per quanto occorra, nel ricorso), detta società costituendosi ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Verona, e ciò sia in relazione alle domande scaturenti dalle convenzioni stipulate con [OSCURATO:SOCIETA], che a quelle derivanti dalle convenzioni stipulate con [OSCURATO:SOCIETA]. Quanto alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA], l’eccezione risulta formulata con riguardo ai criteri ordinari degli artt. 19 e 20 c.p.c., nonché a quelli di cui all’art. 637 ult. comma c.p.c. e all’art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11. Il giudice veronese nega l’esistenza di questa eccezione ex art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11, quando invece essa c’è ed è testuale, pur se formulata dopo quella connessa alla violazione dei criteri generali di cui agli artt.19 e 20 c.p.c. (pag. 8 della comparsa di risposta). Quanto poi alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA], l’incompetenza del Tribunale di Verona risulta formulata facendo valere direttamente il foro esclusivo convenzionale di Milano previsto in dette convenzioni (vedi il par. II.2 della comparsa di risposta, riportata, per quel che occorre, a pag. 14 del proposto regolamento). Una volta che si ammette, come è giusto e legittimo che sia, che la competenza fissata dall’art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11 è derogabile, nulla impedisce che la deroga sia convenzionale (vedi infra). Con la conseguenza che la parte può evitare il radicamento della competenza ex art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11 appunto eccependo l’esistenza di un foro convenzionale esclusivo, come fatto nella specie». Secondo il Procuratore Generale, tuttavia, «l’accoglimento della censura dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] finisce col travolgere l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla domanda di pagamento collegata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA]. Perché, fermo l’errore del giudice veronese che ha ritenuto l’inesistenza di una rituale eccezione di incompetenza per territorio formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. quando invece tale rituale eccezione vi era (vedi supra), resta il fatto che la competenza del Tribunale di Verona deve essere confermata con riguardo alla domanda di pagamento correlata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA], a fronte della individuazione di detto ufficio giudiziario quale foro convenzionale esclusivo. In definitiva, l’accoglimento del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha effetti pratici, restando la competenza dell’adito Tribunale di Verona. Competenza che va invece esclusa, in favore del Tribunale di Milano, con riguardo alla domanda di pagamento dei compensi professionali scaturenti dalle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA]». Tali osservazioni non trovano d’accordo [OSCURATO:SOCIETA], la quale sostiene che le Convenzioni, in relazione alle quali è stata fatta valere la deroga della competenza ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sono state sottoscritte solo dalla [OSCURATO:SOCIETA] e non anche da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. In tali convenzioni non ci sarebbe stata la spendita del nome. Da un diverso versante è in disaccordo con il Procuratore Generale anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al profilo riguardante le sole convenzioni [OSCURATO:SOCIETA]. Non sarebbe stata eccepita da [OSCURATO:SOCIETA] l’incompetenza per connessione. Si fa notare, sotto questo profilo, che Verona è il foro generale di [OSCURATO:SOCIETA], Romeo, Mercuzio e di [OSCURATO:PERSONA]. A tale rilievo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fa precedere quello della nullità della convenzione di foro esclusivo ai sensi dell’art. 13-bis, comma 8, L. n. 247 del 2012. A queste deduzioni replica a sua volta con la memoria [OSCURATO:SOCIETA], la quale, respingendo in ogni caso l’eccezione di nullità, sostiene che si verterebbe nella specie in una ipotesi di connessione impropria. Si sottolinea inoltre che «si pretende di fare operare il foro della Convenzione [OSCURATO:SOCIETA] in danno e non solo del foro generale di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche del foro speciale esclusivo stabilito dall’art. 14 del D. lgs. n. 150 del 2011». [OSCURATO:SOCIETA] e le altre società ritengono che la competenza ex art. 14 sia derogabile, opponendosi in ogni caso alla separazione dei processi, che deriverebbe qualora fossero recepite le conclusioni del Procuratore Generale. Le conclusioni del Procuratore Generale meritano integrale condivisione: a) è un dato ormai acquisito la derogabilità della competenza prevista dall’art. 14 comma 2 d.lgs. 150/11, e lo è (Cass. SU 4247/20 e Cass. SU 4485/18; vedi anche Cass. 31733/21): il che vuol dire che in materia è applicabile la regolagenerale dell’art. 28 c.p.c., vale a dire che “la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti”; b) al di là delle contestazioni sull’efficacia delle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], giustamente superate dal Procuratore Generale, è decisiva la considerazione che Verona è il foro generale di [OSCURATO:SOCIETA] e ciò giustifica, nell’identità del petitum oggetto delle domande, formulate alternativamente dall’attore nei confronti dell’una e dell’altra società nell’incertezza sul soggetto responsabile (cfr. Cass. n. 4750/2009; n 28792/2018), la competenza del foro di Verona nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 33 c.p.c.: infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la disposizione dell’art. 33 c.p.c. si applica anche nel caso di causa unica e identica con due convenuti aventi ciascuno una legittimazione propria e di pari grado a resistere alle domande attoree (Cass. n. 2523/1971; n. 15048/2005); c) la norma dell’art. 33 c.p.c. non vale a giustificare la competenza per connessione oggettiva per la domanda proposta esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]: in questo caso è ravvisabile solo una connessione impropria, in relazione alla quale non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio (Cass. n. 11609/2005); l’obiezione del Maluzzani, sulla nullità della convenzione che conteneva la previsione di foro esclusivo in favore del foro nella cui giurisdizione si trova la sede della persona giuridica, non può avere seguito, trattandosi di pattuizione analoga alla corrispondente contenuta nelle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA], in assenza di qualsiasi deduzione idonea a giustificare un diverso trattamento delle analoghe previsioni e, in ogni caso, essendo Milano la sede della persona giuridica. Pertanto, nei limiti sopra indicati, i regolamenti debbono essere accolti e deve essere confermata la competenza del Tribunale di Verona quanto alle domande dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], correlate alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA], mentre deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano quanto alle domande correlate alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA]. Spese al merito. P.Q.M. accoglie per quanto di ragione i regolamenti proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la competenza del Tribunale di Verona quanto alla domanda di pagamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] correlata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarando la competenza del Tribunale di Milano quanto alla domanda di pagamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] correlata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA]; rimettele parti dinanzi ai Tribunali di Verona quanto alla domanda di pagamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] correlata alle convenzioni [OSCURATO:SOCIETA] e dinanzi al Tribunale di Milano quanto alla domanda di pagamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36764/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris