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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20624/2026

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vvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2591 [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 1828/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 26/04/2022 R.G.N. 523/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25484/2022Numero sezionale 2591/2026Data pubblicazione 18/06/2026Con sentenza del giorno 26.4.2022 n. 1828, la Corte d’appellodi Roma respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso lasentenza del Tribunale di Latina che aveva accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito,relativo all’anno 2010, attinente alla contribuzione previdenzialederivante dall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione separata dicui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps avevaproceduto d’ufficio.La Corte d’appello riteneva sussistente l’obbligo di iscrizione allaGestione Separata ma nella specie, riteneva che i crediti fosseroprescritti, in quanto, in primo luogo, non poteva applicarsil’istituto della sospensione della prescrizione, per l’occultamentodoloso del debito, ex art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., per lamancata compilazione del quadro RR, riferito ai proventi dellapropria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestioneseparata, non sussistendo, nella specie, alcuna volontà dioccultamento; inoltre, alla luce della scadenza del termineprevisto per il pagamento (saldo) dei contributi alla data del16.6.2011 (termine iniziale della prescrizione dei contributi),risultava spirato il termine quinquennale di prescrizione deicontributi stessi, visto che l’atto interruttivo costituito dallarichiesta di pagamento dei contributi inviato dall’Inps (edoggetto dell’avviso di addebito) era pervenuto al destinatario il4.7.16, quando il termine di prescrizione era oramai scaduto.Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla basedi un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegatodifese scritte.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.Numero registro generale 25484/2022RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 2591/2026Numero di raccolta generale 20624/2026Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione diData pubblicazione 18/06/2026legge, in particolare, degli artt. 2935 c.c., dell’art. 2 commi 26– 31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97,dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM 12.5.2011 (pubblicatoin G.U. n. 111 del 14 maggio 2011), in relazione all’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corted’appello aveva ritenuto che il credito contributivo riferito al2010 fosse prescritto, alla luce della decorrenza dellaprescrizione quinquennale dal 16.6.2011 (data prevista per ilrelativo versamento) e tenendo conto che la richiesta dipagamento da parte dell’Inps era del 4.7.16, senza peròconsiderare che il DPCM del 12.5.11 (pubblicato in GU n. 111del 14.5.11) aveva previsto lo slittamento del termine pereffettuare il versamento dei contributi al 6.7.11 e, la richiesta dipagamento del 4.7.16, aveva interrotto validamente dettotermine.Il motivo è fondato.Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materiaprevidenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudicenon è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materiaprevidenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestioneseparata decorre dal momento in cui scadono i termini per ilpagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai finidella decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugnodel 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 daititolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizionida detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21).Numero registro generale 25484/2022Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine dNi umero sezionale 2591/2026Numero di raccolta generale 20624/2026pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavanoData pubblicazione 18/06/2026settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze ditali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver sceltoun diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n.244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21 cit,in motivazione).Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per ilversamento dei contributi per l’anno 2010, al 6.7.11, sulla basedel D.P.C.M. 12 maggio 2011 (pubblicato in [OSCURATO:PERSONA]. 111 del 14.5.11), la richiesta di pagamento dell’Inpspervenuta al destinatario il 4.7.16 (cfr. foglio 2 della sentenzaimpugnata), risultava tempestiva e, quindi, il relativo creditocontributivo non era prescritto.Ne segue l’ accoglimento del ricorso e la cassazione dellasentenza con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma,affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il meritodella controversia.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.5.2026Il PresidenteNumero registro generale 25484/2022Numero sezionale 2591/2026Numero di raccolta generale 20624/2026Data pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2591 [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 1828/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 26/04/2022 R.G.N. 523/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25484/2022Numero sezionale 2591/2026Data pubblicazione 18/06/2026Con sentenza del giorno 26.4.2022 n. 1828, la Corte d’appellodi Roma respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso lasentenza del Tribunale di Latina che aveva accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito,relativo all’anno 2010, attinente alla contribuzione previdenzialederivante dall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione separata dicui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps avevaproceduto d’ufficio.La Corte d’appello riteneva sussistente l’obbligo di iscrizione allaGestione Separata ma nella specie, riteneva che i crediti fosseroprescritti, in quanto, in primo luogo, non poteva applicarsil’istituto della sospensione della prescrizione, per l’occultamentodoloso del debito, ex art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., per lamancata compilazione del quadro RR, riferito ai proventi dellapropria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestioneseparata, non sussistendo, nella specie, alcuna volontà dioccultamento; inoltre, alla luce della scadenza del termineprevisto per il pagamento (saldo) dei contributi alla data del16.6.2011 (termine iniziale della prescrizione dei contributi),risultava spirato il termine quinquennale di prescrizione deicontributi stessi, visto che l’atto interruttivo costituito dallarichiesta di pagamento dei contributi inviato dall’Inps (edoggetto dell’avviso di addebito) era pervenuto al destinatario il4.7.16, quando il termine di prescrizione era oramai scaduto.Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla basedi un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegatodifese scritte.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.Numero registro generale 25484/2022RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 2591/2026Numero di raccolta generale 20624/2026Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione diData pubblicazione 18/06/2026legge, in particolare, degli artt. 2935 c.c., dell’art. 2 commi 26– 31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97,dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM 12.5.2011 (pubblicatoin G.U. n. 111 del 14 maggio 2011), in relazione all’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corted’appello aveva ritenuto che il credito contributivo riferito al2010 fosse prescritto, alla luce della decorrenza dellaprescrizione quinquennale dal 16.6.2011 (data prevista per ilrelativo versamento) e tenendo conto che la richiesta dipagamento da parte dell’Inps era del 4.7.16, senza peròconsiderare che il DPCM del 12.5.11 (pubblicato in GU n. 111del 14.5.11) aveva previsto lo slittamento del termine pereffettuare il versamento dei contributi al 6.7.11 e, la richiesta dipagamento del 4.7.16, aveva interrotto validamente dettotermine.Il motivo è fondato.Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materiaprevidenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudicenon è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materiaprevidenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestioneseparata decorre dal momento in cui scadono i termini per ilpagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai finidella decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugnodel 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 daititolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizionida detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21).Numero registro generale 25484/2022Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine dNi umero sezionale 2591/2026Numero di raccolta generale 20624/2026pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavanoData pubblicazione 18/06/2026settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze ditali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver sceltoun diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n.244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21 cit,in motivazione).Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per ilversamento dei contributi per l’anno 2010, al 6.7.11, sulla basedel D.P.C.M. 12 maggio 2011 (pubblicato in [OSCURATO:PERSONA]. 111 del 14.5.11), la richiesta di pagamento dell’Inpspervenuta al destinatario il 4.7.16 (cfr. foglio 2 della sentenzaimpugnata), risultava tempestiva e, quindi, il relativo creditocontributivo non era prescritto.Ne segue l’ accoglimento del ricorso e la cassazione dellasentenza con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma,affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il meritodella controversia. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.5.2026Il PresidenteNumero registro generale 25484/2022Numero sezionale 2591/2026Numero di raccolta generale 20624/2026Data pubblicazione 18/06/2026
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