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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27198/2026

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o di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;è presente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma come sostituto processuale condelega depositata, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in difesa di PaoloPirino che insiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 novembre 2016, haconfermato la decisione del Tribunale locale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto e ceduto, in concorso e con lacollaborazione di un minorenne, una dose di cocaina e quindici dosi di marijuana ehashish, in Roma, il 26 novembre 2016.Il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalentiall’aggravante contestata e ritenuta la continuazione, aveva condannato l’imputatoalla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa, già ridottaper la scelta del rito abbreviato.2.

Nell’interesse di Pirino è stato proposto ricorso affidato a un unico motivo,con il quale si deduce l’intervenuta prescrizione del reato.

La difesa rileva che il fatto,commesso il 26 novembre 2016, era all’epoca punito con la reclusione da sei mesi aquattro anni e soggetto, quanto alla prescrizione, alla disciplina introdotta dalla leggen. 251 del 2005.

Ne deriverebbe un termine ordinario di sei anni, tenuto contodell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, e untermine massimo di sette anni e sei mesi, per effetto dell’aumento di un quartoprevisto dall’art. 161, comma 2, cod. pen.

Alla data della sentenza impugnata,pertanto, sarebbero decorsi sia il termine ordinario di sei anni dall’ultimo attointerruttivo, sia il termine massimo decorrente dalla consumazione del reato.3.

All’udienza le parti hanno concluso come in epigrafe.4.

Il ricorso è fondato.5.

Il fatto per cui si procede è stato commesso il 26 novembre 2016 ed èstato riqualificato dal primo giudice ai sensi dell’art. 73, comma 5 e 80, comma 1,lett. b), d.P.R. 309/1990 in relazione a sostanza stupefacente tanto del tipo cocainaquanto hashish e marijuana.Alla data del fatto, il reato di cui all’art. 73, comma 5, era punito con lareclusione da sei mesi a quattro anni indipendentemente dalla tipologia di sostanza.La circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309del 1990 — concernente la collaborazione o utilizzazione di persona minore —comporta un aumento di pena ed è circostanza ad effetto speciale.

Ai fini dellaprescrizione, pertanto, deve tenersi conto della pena massima risultantedall’aumento previsto per l’aggravante, secondo la regola posta dall’art. 157 cod.pen., che considera le circostanze aggravanti ad effetto speciale.Il massimo edittale, tenuto conto dell’aumento massimo per l’aggravante, èpari ad anni sei di reclusione.6.

Nel caso in esame sono intervenuti plurimi atti interruttivi dellaprescrizione, costituiti dalla presentazione o citazione per il giudizio direttissimo,dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza di appello.Ai sensi dell’art. 160 cod. pen., tali atti interrompono il corso dellaprescrizione e fanno decorrere un nuovo termine; tuttavia, per effetto dell’art. 161cod. pen., il prolungamento complessivo non può superare un quarto del termineordinario.L’art. 160 cod. pen. stabilisce, infatti, che la prescrizione interrotta ricominciaa decorrere dal giorno dell’interruzione e che, in presenza di più atti interruttivi, iltermine decorre dall’ultimo di essi, fermo restando il limite massimo previsto dall’art.161, comma secondo, cod. pen., salvo le eccezioni relative ai reati di cui all’art. 51,commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in presenza di più attiinterruttivi, l’estinzione del reato può ritenersi esclusa solo quando non sia statosuperato né il termine massimo di prescrizione, né, tra un atto interruttivo e ilsuccessivo, il termine ordinario previsto dall’art. 157 cod. pen. (Sez. 5, n. 51475 del04/10/2019, G., Rv. 277853-01; Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv.259583; Sez. 5, n. 28290 del 06/06/2013, Kaiyum, Rv. 256365; Sez. 2, n. 35278 del19/06/2007, Casadei, Rv. 237860).

Ne consegue che il termine di prescrizione nonmatura prima del decorso del termine massimo di cui all’art. 161, comma secondo,cod. pen., soltanto se tra un atto interruttivo e il successivo non sia integralmentedecorso il termine ordinario.7.

Nel caso di specie è decorso sia il termine ordinario tra la sentenza di primogrado e quella di appello, sia il termine massimo di prescrizione, pari ad anni seiaumentati di un quarto e scaduto il 26 maggio 2024, salvo eventuali periodi disospensione del corso della prescrizione che nel caso di specie non risultano.Non osta a tale conclusione il fatto che, nel giudizio di merito, le circostanzedella determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’art. 158 cod. pen. imponedi avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato, tenendo contodelle aggravanti ad effetto speciale mentre non rileva il giudizio di bilanciamento exart. 69 cod. pen. se non nei limiti espressamente previsti dalla legge.Alla data del 18 novembre 2025, in cui è stata pronunciata la sentenzaimpugnata, il reato era dunque già estinto per prescrizione.8.

Tale conclusione è conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite diquesta Corte, secondo cui:- gli atti interruttivi azzerano il decorso del tempo e fanno ripartire il termineentro il limite massimo;- la prescrizione deve essere verificata con riferimento al termine complessivorisultante dagli artt. 157, 160 e 161 cod. pen;- la causa estintiva maturata anteriormente alla decisione impugnata deveessere rilevata dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen;- solo la prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnataincontra il limite derivante dall’inammissibilità del ricorso (Sez.

U, n. 32 del22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.231164-01; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818).9.

Ne consegue che la sentenza impugnata, pronunciata quando il reato eragià estinto per prescrizione, deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenutaprescrizione.Così è deciso, 08/07/2026La Consigliera est.

Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;è presente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma come sostituto processuale condelega depositata, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in difesa di PaoloPirino che insiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 novembre 2016, haconfermato la decisione del Tribunale locale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto e ceduto, in concorso e con lacollaborazione di un minorenne, una dose di cocaina e quindici dosi di marijuana ehashish, in Roma, il 26 novembre 2016.Il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalentiall’aggravante contestata e ritenuta la continuazione, aveva condannato l’imputatoalla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa, già ridottaper la scelta del rito abbreviato.2. Nell’interesse di Pirino è stato proposto ricorso affidato a un unico motivo,con il quale si deduce l’intervenuta prescrizione del reato. La difesa rileva che il fatto,commesso il 26 novembre 2016, era all’epoca punito con la reclusione da sei mesi aquattro anni e soggetto, quanto alla prescrizione, alla disciplina introdotta dalla leggen. 251 del 2005. Ne deriverebbe un termine ordinario di sei anni, tenuto contodell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, e untermine massimo di sette anni e sei mesi, per effetto dell’aumento di un quartoprevisto dall’art. 161, comma 2, cod. pen. Alla data della sentenza impugnata,pertanto, sarebbero decorsi sia il termine ordinario di sei anni dall’ultimo attointerruttivo, sia il termine massimo decorrente dalla consumazione del reato.3. All’udienza le parti hanno concluso come in epigrafe.4. Il ricorso è fondato.5. Il fatto per cui si procede è stato commesso il 26 novembre 2016 ed èstato riqualificato dal primo giudice ai sensi dell’art. 73, comma 5 e 80, comma 1,lett. b), d.P.R. 309/1990 in relazione a sostanza stupefacente tanto del tipo cocainaquanto hashish e marijuana.Alla data del fatto, il reato di cui all’art. 73, comma 5, era punito con lareclusione da sei mesi a quattro anni indipendentemente dalla tipologia di sostanza.La circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309del 1990 — concernente la collaborazione o utilizzazione di persona minore —comporta un aumento di pena ed è circostanza ad effetto speciale. Ai fini dellaprescrizione, pertanto, deve tenersi conto della pena massima risultantedall’aumento previsto per l’aggravante, secondo la regola posta dall’art. 157 cod.pen., che considera le circostanze aggravanti ad effetto speciale.Il massimo edittale, tenuto conto dell’aumento massimo per l’aggravante, èpari ad anni sei di reclusione.6. Nel caso in esame sono intervenuti plurimi atti interruttivi dellaprescrizione, costituiti dalla presentazione o citazione per il giudizio direttissimo,dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza di appello.Ai sensi dell’art. 160 cod. pen., tali atti interrompono il corso dellaprescrizione e fanno decorrere un nuovo termine; tuttavia, per effetto dell’art. 161cod. pen., il prolungamento complessivo non può superare un quarto del termineordinario.L’art. 160 cod. pen. stabilisce, infatti, che la prescrizione interrotta ricominciaa decorrere dal giorno dell’interruzione e che, in presenza di più atti interruttivi, iltermine decorre dall’ultimo di essi, fermo restando il limite massimo previsto dall’art.161, comma secondo, cod. pen., salvo le eccezioni relative ai reati di cui all’art. 51,commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in presenza di più attiinterruttivi, l’estinzione del reato può ritenersi esclusa solo quando non sia statosuperato né il termine massimo di prescrizione, né, tra un atto interruttivo e ilsuccessivo, il termine ordinario previsto dall’art. 157 cod. pen. (Sez. 5, n. 51475 del04/10/2019, G., Rv. 277853-01; Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv.259583; Sez. 5, n. 28290 del 06/06/2013, Kaiyum, Rv. 256365; Sez. 2, n. 35278 del19/06/2007, Casadei, Rv. 237860). Ne consegue che il termine di prescrizione nonmatura prima del decorso del termine massimo di cui all’art. 161, comma secondo,cod. pen., soltanto se tra un atto interruttivo e il successivo non sia integralmentedecorso il termine ordinario.7. Nel caso di specie è decorso sia il termine ordinario tra la sentenza di primogrado e quella di appello, sia il termine massimo di prescrizione, pari ad anni seiaumentati di un quarto e scaduto il 26 maggio 2024, salvo eventuali periodi disospensione del corso della prescrizione che nel caso di specie non risultano.Non osta a tale conclusione il fatto che, nel giudizio di merito, le circostanzedella determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’art. 158 cod. pen. imponedi avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato, tenendo contodelle aggravanti ad effetto speciale mentre non rileva il giudizio di bilanciamento exart. 69 cod. pen. se non nei limiti espressamente previsti dalla legge.Alla data del 18 novembre 2025, in cui è stata pronunciata la sentenzaimpugnata, il reato era dunque già estinto per prescrizione.8. Tale conclusione è conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite diquesta Corte, secondo cui:- gli atti interruttivi azzerano il decorso del tempo e fanno ripartire il termineentro il limite massimo;- la prescrizione deve essere verificata con riferimento al termine complessivorisultante dagli artt. 157, 160 e 161 cod. pen;- la causa estintiva maturata anteriormente alla decisione impugnata deveessere rilevata dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen;- solo la prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnataincontra il limite derivante dall’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 32 del22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.231164-01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818).9. Ne consegue che la sentenza impugnata, pronunciata quando il reato eragià estinto per prescrizione, deve essere annullata senza rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenutaprescrizione.Così è deciso, 08/07/2026La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27198/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris