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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09150/2026

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all'avvocatoValerio Provaroni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7314/2022depositata il 17/11/2022:Numero registro generale 1948/2023Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 9150/2026Data pubblicazione 11/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agivano in sede monitoria, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il pagamento dicanoni locatizi non versati;gli ingiunti si opponevano allegando che vi era stato un previogiudizio di sfratto per morosità le cui pretese erano state definite contransazione, riconsegna delle chiavi banco iudicis, e conseguentedichiarazione di cessazione della materia del contendere, per cui ladomanda accolta con il decreto ingiuntivo opposto rientrava tra quelleoggetto dell’accordo compositivo;gli opponenti avanzavano altresì domanda riconvenzionale per laripetizione delle spese sostenute per lavori necessari svolti sull’immobilelocato, per le somme versate a titolo di deposito cauzionale non restituito,e per quanto corrisposto oltre il canone pattuito;il Tribunale accoglieva l’opposizione per come formulata, con revocadel decreto ingiuntivo avversato, rigettando, però, la domandariconvenzionale degli opponenti, ritenuta anch’essa oggetto dellapreclusiva transazione;la Corte di appello riformava la decisione osservando chenell’intimazione di sfratto per morosità, che aveva introdotto il giudizio poidefinito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere,era stata avanzata solo la domanda di rilascio e non quella ingiuntiva per ilpagamento dei canoni insoluti, onde quest’ultima non poteva essere stataoggetto dell’accordo transattivo e poteva essere legittimamente azionata;aggiungeva la Corte territoriale che, specularmente, l’appelloincidentale, contenente l’originaria domanda riconvenzionale degliopponenti, doveva essere dichiarato improcedibile perché non propostocon la tempestiva e notificata memoria prevista dal rito locatizio, tenutoNumero registro generale 1948/2023Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 9150/2026Data pubblicazione 11/04/2026conto che il Tribunale aveva espressamente affermato che la domanda inparola era stata oggetto di transazione, ragion per cui tale statuizioneavrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione incidentale, e non mera einidonea riproposizione in secondo grado;avverso questa decisione ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] eresistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 2909 c.c., 112 e 132 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe erratonon considerando che, nel giudizio di sfratto, con memoria integrativa gliodierni ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di dichiarare l’insussistenzadella morosità proprio in ragione degli opposti e maggiori crediti vantatinei confronti dei locatori, per cui il tema decisorio e oggetto di transazioneaveva compreso la mora;con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazionedegli artt. 436, 132, 360, primo comma, n. 5 c.p.c., poiché la Corte diappello avrebbe errato in particolare omettendo di valutare che ilTribunale non aveva preso in considerazione l’originaria domandariconvenzionale dei ricorrenti odierni, ritenendola coperta dal dedotto ededucibile in prime cure, onde non era necessaria alcuna impugnazioneincidentale.Considerato che:il primo motivo è inammissibile;la censura, in primo luogo, non si misura compiutamente con laragione decisoria, che mira a eludere affermando che il tema della moraera stato incluso in quello decisorio e transatto a mezzo della memoriaintegrativa degli allora intimati;dalle stesse prospettazioni dei ricorrenti emerge, diversamente, chesi era trattato di eccezioni e difese volte, come riportato nello stessoNumero registro generale 1948/2023Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 9150/2026Data pubblicazione 11/04/2026ricorso in questa sede in esame, a fondare il rigetto della domanda dirisoluzione e rilascio fondata sull’allegata morosità;la Corte di appello ha osservato che la parte intimante lo sfratto nonnecessariamente deve proporre domanda per la condanna al pagamentodei canoni (ovvero, in fase sommaria, la prevista istanza di corrispondentedecreto ingiuntivo), e può limitarsi (come osservato anche in dottrina) avoler ottenere la pronuncia risolutoria e condannatoria al rilascio del beneimmobile (Cass. 11/7/2017 n. 17049, insegna infatti che l’ordinanza diconvalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicatasostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e alpossesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia deirispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizioper il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudiziol’accertamento dell’obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare,nell’indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, lamisura di questi, tranne solo il caso in cui allo sfratto per morosità si siaaccompagnata contestualmente l’ingiunzione di pagamento per i canoni,risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fattiimpeditivi/estintivi del relativo obbligo);a fronte di siffatta posizione, la contestazione della mora nonequivale a una domanda di accertamento negativo della stessa, e,dunque, in questo senso il giudice di seconde cure ha affermato che latransazione, sottesa alla dichiarazione di cessazione della materiadell’effettivo contendere, non poteva aver avuto ad oggetto, in relazione aquel giudizio, le questioni di dare e avere;in secondo e ulteriormente decisivo luogo, la censura non riporta unriscontrabile ed esatto tenore dell’invocata transazione, mentre del tuttoirrilevante, in questa chiave, risulta il passaggio decisorio del Tribunale insede di sfratto, riportato in ricorso, secondo cui “non vi era luogo aprovvedere sulle spese…di lite” poiché “anche” quel profilo era (stato)Numero registro generale 1948/2023Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 9150/2026Data pubblicazione 11/04/2026oggetto di accordo, trattandosi, come evidente, solo del riferimento aglioneri processuali annessi;per completezza si rimarca, inoltre, che dalla suddetta e brevepronuncia del Tribunale nel giudizio d’intimazione di sfratto, prodotta indiversa da quella motivata dalla Corte di appello nella sentenza in questasede gravata;il secondo motivo è infondato;il giudice di primo grado del presente giudizio aveva esplicitamenteritenuto coperta da quanto allora transatto la domanda riconvenzionaledegli odierni ricorrenti, per cui, a fronte di questa esplicita statuizione, eranecessario appello incidentale (v., per tutti, Cass., Sez.

U., 12/5/2017 n.11799);gli stessi ricorrenti in questa sede riportano (a pag. 17 del ricorso) ilpasso che ritengono decisivo della pronuncia del Tribunale, in cui il giudicedi primo grado risulta aver statuito che era ricompresa ogni questione“dedotta e deducibile”, anche le domande sui rapporti di dare e avere;pertanto, così come avevano appellato, in via principale, lecontroparti per far accertare che non era stata oggetto di transazione laloro domanda di pagamento dei canoni insoluti, gli attuali ricorrentiavrebbero dovuto appellare, in via incidentale, per far accertare che erascrutinabile e non oggetto di transazione la loro pretesa sui propricontrocrediti;è poi manifesto che non vi è alcun omesso esame di fatti storici aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., ma, in tesi, come vistoerronea, solo di fatti processuali (cfr., ad esempio, di recente, Cass.,6/2/2025 n. 2691);spese secondo soccombenza – solidalmente per comune interesse -,con la richiesta distrazione.

P.Q.MNumero registro generale 1948/2023Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 9150/2026Data pubblicazione 11/04/2026Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle speseprocessuali alla parte controricorrente, liquidate in 2.600 euro, oltre a 200euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Spesedistratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, sedovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocatoValerio Provaroni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7314/2022depositata il 17/11/2022:Numero registro generale 1948/2023Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 9150/2026Data pubblicazione 11/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agivano in sede monitoria, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il pagamento dicanoni locatizi non versati;gli ingiunti si opponevano allegando che vi era stato un previogiudizio di sfratto per morosità le cui pretese erano state definite contransazione, riconsegna delle chiavi banco iudicis, e conseguentedichiarazione di cessazione della materia del contendere, per cui ladomanda accolta con il decreto ingiuntivo opposto rientrava tra quelleoggetto dell’accordo compositivo;gli opponenti avanzavano altresì domanda riconvenzionale per laripetizione delle spese sostenute per lavori necessari svolti sull’immobilelocato, per le somme versate a titolo di deposito cauzionale non restituito,e per quanto corrisposto oltre il canone pattuito;il Tribunale accoglieva l’opposizione per come formulata, con revocadel decreto ingiuntivo avversato, rigettando, però, la domandariconvenzionale degli opponenti, ritenuta anch’essa oggetto dellapreclusiva transazione;la Corte di appello riformava la decisione osservando chenell’intimazione di sfratto per morosità, che aveva introdotto il giudizio poidefinito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere,era stata avanzata solo la domanda di rilascio e non quella ingiuntiva per ilpagamento dei canoni insoluti, onde quest’ultima non poteva essere stataoggetto dell’accordo transattivo e poteva essere legittimamente azionata;aggiungeva la Corte territoriale che, specularmente, l’appelloincidentale, contenente l’originaria domanda riconvenzionale degliopponenti, doveva essere dichiarato improcedibile perché non propostocon la tempestiva e notificata memoria prevista dal rito locatizio, tenutoNumero registro generale 1948/2023Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 9150/2026Data pubblicazione 11/04/2026conto che il Tribunale aveva espressamente affermato che la domanda inparola era stata oggetto di transazione, ragion per cui tale statuizioneavrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione incidentale, e non mera einidonea riproposizione in secondo grado;avverso questa decisione ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] eresistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 2909 c.c., 112 e 132 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe erratonon considerando che, nel giudizio di sfratto, con memoria integrativa gliodierni ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di dichiarare l’insussistenzadella morosità proprio in ragione degli opposti e maggiori crediti vantatinei confronti dei locatori, per cui il tema decisorio e oggetto di transazioneaveva compreso la mora;con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazionedegli artt. 436, 132, 360, primo comma, n. 5 c.p.c., poiché la Corte diappello avrebbe errato in particolare omettendo di valutare che ilTribunale non aveva preso in considerazione l’originaria domandariconvenzionale dei ricorrenti odierni, ritenendola coperta dal dedotto ededucibile in prime cure, onde non era necessaria alcuna impugnazioneincidentale.Considerato che:il primo motivo è inammissibile;la censura, in primo luogo, non si misura compiutamente con laragione decisoria, che mira a eludere affermando che il tema della moraera stato incluso in quello decisorio e transatto a mezzo della memoriaintegrativa degli allora intimati;dalle stesse prospettazioni dei ricorrenti emerge, diversamente, chesi era trattato di eccezioni e difese volte, come riportato nello stessoNumero registro generale 1948/2023Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 9150/2026Data pubblicazione 11/04/2026ricorso in questa sede in esame, a fondare il rigetto della domanda dirisoluzione e rilascio fondata sull’allegata morosità;la Corte di appello ha osservato che la parte intimante lo sfratto nonnecessariamente deve proporre domanda per la condanna al pagamentodei canoni (ovvero, in fase sommaria, la prevista istanza di corrispondentedecreto ingiuntivo), e può limitarsi (come osservato anche in dottrina) avoler ottenere la pronuncia risolutoria e condannatoria al rilascio del beneimmobile (Cass. 11/7/2017 n. 17049, insegna infatti che l’ordinanza diconvalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicatasostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e alpossesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia deirispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizioper il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudiziol’accertamento dell’obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare,nell’indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, lamisura di questi, tranne solo il caso in cui allo sfratto per morosità si siaaccompagnata contestualmente l’ingiunzione di pagamento per i canoni,risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fattiimpeditivi/estintivi del relativo obbligo);a fronte di siffatta posizione, la contestazione della mora nonequivale a una domanda di accertamento negativo della stessa, e,dunque, in questo senso il giudice di seconde cure ha affermato che latransazione, sottesa alla dichiarazione di cessazione della materiadell’effettivo contendere, non poteva aver avuto ad oggetto, in relazione aquel giudizio, le questioni di dare e avere;in secondo e ulteriormente decisivo luogo, la censura non riporta unriscontrabile ed esatto tenore dell’invocata transazione, mentre del tuttoirrilevante, in questa chiave, risulta il passaggio decisorio del Tribunale insede di sfratto, riportato in ricorso, secondo cui “non vi era luogo aprovvedere sulle spese…di lite” poiché “anche” quel profilo era (stato)Numero registro generale 1948/2023Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 9150/2026Data pubblicazione 11/04/2026oggetto di accordo, trattandosi, come evidente, solo del riferimento aglioneri processuali annessi;per completezza si rimarca, inoltre, che dalla suddetta e brevepronuncia del Tribunale nel giudizio d’intimazione di sfratto, prodotta indiversa da quella motivata dalla Corte di appello nella sentenza in questasede gravata;il secondo motivo è infondato;il giudice di primo grado del presente giudizio aveva esplicitamenteritenuto coperta da quanto allora transatto la domanda riconvenzionaledegli odierni ricorrenti, per cui, a fronte di questa esplicita statuizione, eranecessario appello incidentale (v., per tutti, Cass., Sez. U., 12/5/2017 n.11799);gli stessi ricorrenti in questa sede riportano (a pag. 17 del ricorso) ilpasso che ritengono decisivo della pronuncia del Tribunale, in cui il giudicedi primo grado risulta aver statuito che era ricompresa ogni questione“dedotta e deducibile”, anche le domande sui rapporti di dare e avere;pertanto, così come avevano appellato, in via principale, lecontroparti per far accertare che non era stata oggetto di transazione laloro domanda di pagamento dei canoni insoluti, gli attuali ricorrentiavrebbero dovuto appellare, in via incidentale, per far accertare che erascrutinabile e non oggetto di transazione la loro pretesa sui propricontrocrediti;è poi manifesto che non vi è alcun omesso esame di fatti storici aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., ma, in tesi, come vistoerronea, solo di fatti processuali (cfr., ad esempio, di recente, Cass.,6/2/2025 n. 2691);spese secondo soccombenza – solidalmente per comune interesse -,con la richiesta distrazione. P.Q.MNumero registro generale 1948/2023Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 9150/2026Data pubblicazione 11/04/2026Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle speseprocessuali alla parte controricorrente, liquidate in 2.600 euro, oltre a 200euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spesedistratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, sedovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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