CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18988/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione e Amministratore delegato, rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Addesio e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’Amministratore delegato e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Balzi.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 754/2020 pubblicatail 23/7/2020 e notificata il 30/7/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27335/2020Numero sezionale 1211/2026Numero di raccolta generale 18988/2026Data pubblicazione 10/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese e ottenne dal Tribunale di Vercelli ildecreto ingiuntivo n. 160/2016, col quale ingiunse alla [OSCURATO:SOCIETA]. ilpagamento della somma di euro 8.351,56, oltre interessi, quale creditonascente da un rapporto contrattuale intrattenuto tra le due nel 2000 erelativo a una serie di prestazioni in ambito informatico, consistite nellarealizzazione, assistenza e gestione di un software ad hoc, denominatoSigea, volto all’informatizzazione dei cicli produttivi, il quale, per poterfunzionare, avrebbe dovuto interagire con altro sofware, il data baseOpenEdge, che, appartenente a una società terza, la [OSCURATO:SOCIETA]., rientrante nel gruppo [OSCURATO:PERSONA],richiedeva il rilascio, da parte di quest’ultima, di particolari licenze apagamento.[OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendo,in via riconvenzionale, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alpagamento della somma di euro 6.543,84, relativa all’attività dimanutenzione e all’acquisto di licenze [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a suodire mai installate e pagate, invece, dall’opposta nel corso del tempo.Il giudizio di opposizione si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA].r.l., con la sentenza n. 380 del 07/08/2018, con la quale il Tribunale diVercelli rigettò l'eccezione di incompetenza territoriale sollevatadall'opponente; dichiarò la parziale fondatezza dell'opposizione proposta,condannando l’opponente al pagamento della somma di euro 7.828,74, el'infondatezza degli altri motivi di opposizione; e rigettò la domandariconvenzionale dell'opposta.2. Il giudizio di gravame instaurato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. si concluse, nellaresistenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la sentenza n. 754/2020,pubblicata il 23/7/2020, con la quale la Corte d’Appello di Torino revocò ildecreto ingiuntivo; condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore diSintesi [OSCURATO:SOCIETA]., dell’importo di euro 6.240,30; accolse la domandaNumero registro generale 27335/2020Numero sezionale 1211/2026Numero di raccolta generale 18988/2026Data pubblicazione 10/06/2026riconvenzionale formulata da Reg,[OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, condannòSintesi [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], dell’importo dieuro 6.543,02, e alla restituzione dell’importo di euro 9.904,49, oltreinteressi; compensò tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero l’appello ammissibile;rigettarono le istanze istruttorie in quanto superflue e irrilevanti e, quantoalla richiesta c.t.u., in quanto ritenuta di carattere esplorativo; ritenneroche parte del credito azionato in via monitoria, ossia quello riferito allafattura n. 417, fosse insussistente, essendo documentalmente emersoche, all’ottobre 2015, fosse venuto meno tra le parti il rapporto fiduciarioe non si fosse provveduto all’esecuzione delle prestazioni, diversamenteda quanto provato con riguardo alla fattura n. 400; ritennero, infine,fondata la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA] contro la SintesiSoftware, avente a oggetto la ripetizione delle somme dalla prima pagatein esubero alla seconda per la manutenzione di licenze software in realtàmai acquistate, essendo documentalmente emerso che effettivamenteerano state acquistate solo 8 licenze su 30.3. Contro la sentenza d’appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorsoper cassazione, affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 329 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l'erroneità della mancata declaratoria diinammissibilità dell'appello principale e del conseguente passaggio ingiudicato della sentenza di primo grado, per non avere la Corte d’appellorilevato che l’oggetto del gravame indicato nell’appello era la revoca delD.I. già revocato in prime cure, poi rettificato, in sede di precisazione delleconclusioni, nella riforma della sentenza di condanna emessa dalNumero registro generale 27335/2020Numero sezionale 1211/2026Numero di raccolta generale 18988/2026Data pubblicazione 10/06/2026Tribunale, così operando un mutamento della domanda, cioèun’inammissibile mutatio libelli. La Corte d’appello, in sostanza, si sarebbedovuta limitare a rilevare il passaggio in giudicato della sentenza peressere rimasta questa sostanzialmente non impugnata.1.1. Il motivo non è fondato.[OSCURATO:PERSONA] rileva che la sentenza in esame ha ritenuto – sulla base delleconclusioni formulate con l’atto di appello, nonché della relativa merarettificazione lessicale in sede di precisazione delle conclusioni (ergoemendatio libelli) e, altresì, delle diverse doglianze di appello – che ladomanda posta con il gravame fosse di riforma della sentenza di primogrado (seppur inizialmente espressa nell’atto di appello, in modo atecnico,come “revoca del D.I.” e poi specificata, con linguaggio tecnico corretto, insede di precisazione delle conclusioni, come “riforma della sentenza”).Deve pertanto escludersi, alla luce della corretta lettura della pronunciaqui in esame – attività certamente consentita in ragione del contenutodella censura proposta – che la Corte di merito si sarebbe dovuta limitarea rilevare l’esistenza di un giudicato, per nulla prospettabile.spetta al giudice di merito, salvo il limite della corrispondenza tra chiesto epronunciato, risulta evidente dalla lettura della censura qui in esame,come l’atto d’appello avesse chiaramente reiterato in quella sede larichiesta di reiezione delle pretese creditorie della società appellata, in ciòsostanziandosi il richiamo, sia pure improprio, alla revoca del decretoingiuntivo. Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto chel’appellante avesse proposto detta domanda, arguendolo, come riportatoin motivazione, dal contenuto dell’atto d’appello, alla stregua del principiosecondo cui l’interpretazione delle conclusioni proposte dalla parte deveessere ricavata anche dall’esame complessivo dell’atto introduttivo (Cass.,Sez. 1, 6/11/2023, n. 30850).Numero registro generale 27335/2020Numero sezionale 1211/2026Numero di raccolta generale 18988/2026Data pubblicazione 10/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1206 e 1207 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., per avere i giudici di merito affermato che, inmancanza di chiarimenti, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sul numeroesatto delle licenze, era stato reso impossibile l’accesso ai sistemi diReg.[OSCURATO:SOCIETA]. e la materiale esecuzione di quanto fatturato comerealizzato, così omettendo di valutare che il rapporto tra le due società siera interrotto invece soltanto il 17/12/2015 e che, nel periodo precedente,era stata [OSCURATO:SOCIETA]. a impedire unilateralmente l’accesso a [OSCURATO:PERSONA] suoi sistemi informativi, ben prima di chiedere chiarimenti sul numerodi licenze acquistate, e che detto impedimento era, dunque, riconducibilea fatto del creditore.2.1. Il motivo è inammissibile.I giudici di merito, con motivazione chiara e articolata, hanno analizzato ladocumentazione prodotta per giungere al giudizio di fondatezza delladoglianza della [OSCURATO:SOCIETA]. avendo questa operato in quanto aveva pagatopostazioni su trenta. La sentenza, infatti, ha anche supportato la decisionecon una ricostruzione in fatto dell’intera vicenda, mettendo in luce comefosse venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti.È evidente come la doglianza proposta dalla società ricorrente sia volta aun nuovo apprezzamento della prova documentale per accreditare innanzia questa Corte di legittimità un nuovo e rinnovato giudizio in relazione allacondotta posta in essere dalle due società nell’esecuzione del contratto. Eciò senza neanche articolare, sulle questioni sopra prospettate, il vizio diomesso esame di fatto decisivo, ai sensi del novellato articolo 360, primocomma, n. 5, c.p.c., unico strumento attraverso il quale è possibile oggisindacare, con ricorso per cassazione, il tessuto argomentativo di unprovvedimento impugnato in sede di legittimità, laddove quest'ultimodovesse omettere l'esame di un “fatto storico”, oggetto di discussione traNumero registro generale 27335/2020Numero sezionale 1211/2026Numero di raccolta generale 18988/2026Data pubblicazione 10/06/2026le parti e decisivo ai fini dell’adozione della decisione giudiziale (Cass.,Sez.1, 12/5/2023, n. 13112), sempreché, in caso di doppia conforme, sirispettino le incombenze dettate dall’art. dall’art. 348-ter, quinto comma,c.p.c..3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., con riferimento alla domanda riconvenzionale e al suo parzialeaccoglimento con vizio di ultra petizione, per avere i giudici di meritoprovveduto unilateralmente a quantificare nella misura di euro 6.543,02l’importo dovuto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] per le attività dimanutenzione che superavano le otto licenze acquisite, così ricalcolando ilcorrispettivo del contratto di assistenza e arrivando a riconoscere allaricorrente un importo pari a euro 0,82, senza che fosse stata propostaalcuna domanda sul punto, posto che la Reg.ma aveva chiestol’accoglimento della domanda riconvenzionale e la ricorrente il rigetto delladomanda.3.1. La censura è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi.I giudici di merito – dopo avere dato atto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto inprimo grado, in via riconvenzionale, la condanna della sua controparte alpagamento di euro 6.543,84 per l’attività di manutenzione e per l’acquistodi licenze [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a suo dire mai installate e pagateall’opposta nel corso degli anni in seguito alla corrispondente emissione difatture, e aveva insistito, in appello, sull’accoglimento della domanda –hanno preso posizione su quest’ultima, quantificando l’importo che, allastregua delle fatture emesse, era stato pagato in esubero dalla societàistante.Deve pertanto escludersi il dedotto vizio di ultrapetizione, il quale, intantosussiste, in quanto il giudice del gravame estenda le sue statuizioni apunti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema deldibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principioNumero registro generale 27335/2020Numero sezionale 1211/2026Numero di raccolta generale 18988/2026Data pubblicazione 10/06/2026del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondila decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valeredall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, inrapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte neimotivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico(Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202). Questo principio non può dirsi violatoallorché il giudice di secondo grado fondi la propria decisione su ragionidiverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esaminiquestioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però,appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamentededotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendumdel giudizio (Cass., Sez. L, 03/04/2017, n. 8604, cit.).4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 27335/2020Numero sezionale 1211/2026Numero di raccolta generale 18988/2026Data pubblicazione 10/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2026.Il Presidente