Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:486
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]347/02
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«Assicurazioni — Terza direttiva “assicurazione non vita” — Sistema di bonus-malus»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Assicurazione diretta diversa
dall’assicurazione sulla vita — Direttiva 92/49 — Libertà tariffaria — Sistema di bonus‑malus che non si risolve nella fissazione
diretta delle tariffe da parte dello Stato — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 92/49/CEE)
Non può essere assimilato ad un sistema di approvazione delle tariffe contrastante con il principio della libertà tariffaria
sancito dalla direttiva 92/49, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione
diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239 e 88/357, un sistema di bonus‑malus che si
applica ai contratti di assicurazione degli autoveicoli e che, pur comportando ripercussioni sull’evoluzione dei premi, non
si risolve però in una fissazione diretta delle tariffe da parte dello Stato, poiché le imprese di assicurazione restano libere
di fissare l’importo dei premi di base.
A questo proposito, in mancanza di una volontà chiaramente espressa in tal senso dal legislatore comunitario, non può essere
presunta un’armonizzazione completa del settore tariffario in materia di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione
sulla vita che escluda qualsiasi provvedimento nazionale idoneo a produrre ripercussioni sulle tariffe.
(v. punti 24-25)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
7 settembre 2004
(1)
«Assicurazioni – Terza direttiva “assicurazione non vita” – Sistema di bonus-malus»
Nella causa C-347/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 30 settembre 2002,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dalla sig.ra C. Tufvesson e dal sig. J.-F. Pasquier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese,
rappresentata dai sigg. G. de Bergues e P. Boussaroque nonché dalla sig.ra C. Mercier, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Grande Sezione),,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), C. Gulmann e J.N. [OSCURATO:PERSONA],
presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
de Lapuerta, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 10 febbraio 2004,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 marzo 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il ricorso in oggetto la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese,
avendo istituito e mantenuto in vigore un sistema di bonus‑malus con ripercussioni automatiche e obbligatorie sulle tariffe,
applicabile a tutti i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli
conclusi sul territorio francese, senza distinguere tra le compagnie assicurative con sede in Francia e le imprese di assicurazione
ivi esercenti l’attività mediante succursali o prestazione di servizi, in violazione del principio di libertà tariffaria e
di soppressione dei controlli preliminari o sistematici sulle tariffe e sui contratti, sancito dagli artt. 6, n. 3, 29 e 39
della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE
(terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della
direttiva medesima.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
2
Nel titolo II, intitolato «Accesso all’attività assicurativa», l’art. 6 della direttiva 92/49 dispone quanto segue:
«Il testo dell’articolo 8 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente:
“
Articolo 8
(...)
3.
La presente direttiva non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative che prescrivano l’approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all’esercizio
normale del controllo.
Tuttavia gli [OSCURATO:PERSONA] membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica
delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati che
l’impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono mantenere o introdurre la notifica preventiva o l’approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte
solo in quanto elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.
(...)”».
3
L’art. 29 della direttiva 92/49, collocato nel titolo III della medesima, intitolato «Armonizzazione delle condizioni di esercizio»,
così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un’approvazione preliminare o di una comunicazione
sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d’assicurazione, delle tariffe nonché di formulari ed altri
stampati che l’impresa di assicurazione abbia l’intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare
l’osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative ai contratti di assicurazione, essi possono
esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che tale esigenza possa
costituire per l’impresa una condizione preliminare per l’esercizio delle sue attività.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica preliminare o l’approvazione delle maggiorazioni di
tariffe proposte solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi».
4
Nel titolo IV della direttiva 92/49, intitolato «Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi»,
l’art. 39, nn. 2 e 3, dispone quanto segue:
«2. Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non stabilisce disposizioni che prescrivano l’approvazione
preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe,
dei formulari e degli altri stampati che l’impresa si propone di utilizzare nei rapporti con il contraente. Al fine di controllare
l’osservanza delle disposizioni nazionali, esso può esigere unicamente da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio
operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica
di queste condizioni o di questi altri documenti che essa intende applicare, senza che tale prescrizione possa costituire
per l’impresa una condizione preliminare per l’esercizio della sua attività.
3. Lo Stato membro della succursale o di prestazione dei servizi può mantenere in vigore o introdurre la notifica preventiva
o l’approvazione delle maggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi».
La normativa nazionale
5
Ai termini dell’art. A 121‑1, primo comma, del codice delle assicurazioni francese:
«I contratti di assicurazione che ricadono nei settori di cui ai nn. 3 e 10 dell’art. R. 321‑1 del codice delle assicurazioni
e concernenti veicoli terrestri a motore devono contenere la clausola di riduzione o di maggiorazione dei premi o contributi
allegata al presente articolo».
6
L’allegato dell’art. A. 121‑1 consta di quattordici articoli. Tali disposizioni prevedono che la compagnia di assicurazioni
fissi un premio di riferimento, sulla base del quale si calcola il premio annuale dovuto dall’assicurato. Tale premio annuale
costituisce infatti il prodotto del premio di riferimento moltiplicato per il coefficiente di riduzione/maggiorazione, originariamente
pari a 1. Allo scadere di ogni periodo di un anno senza sinistri, il detto coefficiente si riduce del 5%. Esso non può tuttavia
essere inferiore allo 0,50%. Al contrario, quando un sinistro si verifica nel corso di un determinato anno, il detto coefficiente
è aumentato del 25% ed ogni ulteriore sinistro comporta una maggiorazione nella medesima proporzione. Tuttavia, non è applicabile
alcuna maggiorazione per il primo sinistro verificatosi dopo un periodo di almeno tre anni durante il quale il coefficiente
di riduzione/maggiorazione è stato pari allo 0,5%. Il coefficiente di maggiorazione, inoltre, non può in ogni caso essere
superiore a 3,5.
Il procedimento precontenzioso
7
Successivamente ad un primo scambio di informazioni tra le autorità francesi e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima inviava, in data
7 luglio 1997, una lettera di diffida alla Repubblica francese nella quale rilevava che il sistema di bonus‑malus vigente
in Francia si poneva in contrasto con le disposizioni della direttiva 92/49.
8
Il governo francese rispondeva alla detta lettera di diffida con nota 23 ottobre 1997, completata da una seconda nota trasmessa
alla [OSCURATO:PERSONA] in data 31 luglio 1998.
9
A seguito di vari scambi tra gli uffici del Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria francese e quelli della
[OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, con lettera 20 aprile 2001, trasmetteva alla Repubblica francese un parere motivato, nel quale
confermava la propria analisi secondo cui la normativa nazionale relativa al bonus‑malus si era posta in contrasto con il
diritto comunitario, invitando il detto Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro
un termine di due mesi dalla sua notifica.
10
Con lettera 18 luglio 2001 le autorità francesi trasmettevano alla [OSCURATO:PERSONA] osservazioni di risposta al parere motivato,
nelle quali facevano valere, da un canto, che il sistema di bonus‑malus non incideva sulla libertà tariffaria e, dall’altro,
che il detto sistema si fondava su considerazioni d’interesse generale riconosciute dalla giurisprudenza della Corte.
11
[OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le autorità francesi non avessero adottato le misure necessarie per conformarsi agli obblighi
derivanti dalla direttiva 92/49, ha deciso di proporre il presente ricorso.
Nel merito
Argomenti delle parti
12
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il sistema francese di bonus‑malus si pone in contrasto, da un lato, con il principio della libertà
tariffaria risultante dalle disposizioni della direttiva 92/49, che vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assoggettare a notifica, approvazione
preliminare o comunicazione sistematica le tariffe o le maggiorazioni che un’impresa di assicurazione intende applicare nel
territorio di tali [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, con l’obiettivo della direttiva medesima, volta a realizzare la libera commercializzazione
dei prodotti assicurativi nella Comunità. L’istituzione ritiene che la propria interpretazione trovi conferma nelle sentenze
della Corte 11 maggio 2000, causa C‑296/98, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑3025), e 25 febbraio 2003, causa C‑59/01, [OSCURATO:PERSONA]/Italia
(Racc. pag. I‑1759).
13
[OSCURATO:PERSONA] non contesta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano istituire una scala che tenga conto della sinistrosità degli assicurati
o anche un sistema di bonus‑malus uniforme. Tali regimi, tuttavia, sarebbero in contrasto con la direttiva 92/49 laddove producano
una ripercussione automatica sulle tariffe, il che avverrebbe nel sistema francese di bonus‑malus.
14
[OSCURATO:PERSONA] riconosce che alle imprese di assicurazione non viene impedito di fissare liberamente l’entità dei premi di
base (ovvero dei premi di riferimento) e che nell’evoluzione del premio dovuto dall’assicurato intervengono criteri diversi
dal coefficiente di riduzione/maggiorazione. Tale libertà, tuttavia, potrebbe risultare ampiamente vanificata se le imprese
di assicurazione potessero modulare il premio riguardo ad un criterio fondamentale come quello della sinistrosità dell’assicurato
solo seguendo le prescrizioni di cui all’allegato dell’art. A. 121‑1 del codice delle assicurazioni francese.
15
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la modulazione imposta da tale disposizione nazionale non produce un effetto marginale sull’importo
del premio, ma può farlo variare fino a più del doppio. Essa sostiene, peraltro, che i vincoli imposti alle imprese dal sistema
francese di bonus‑malus si ripercuotono sull’importo del premio di base, tanto più elevato quanto più intensi sono tali vincoli.
Non si potrebbe sostenere, pertanto, che tale sistema costituisce una «matrice neutra» non incidente sulla libertà tariffaria.
16
Il governo francese fa valere, anzitutto, che l’obbligo di previa trasmissione delle tariffe è stato abrogato nel 1994 e che
il controllo delle autorità nazionali sul livello delle tariffe non esiste più dal 1987.
17
Il detto governo rileva, poi, che la direttiva 92/49 non contiene alcuna disposizione che sancisca un principio assoluto di
libertà tariffaria che si estenda alle modalità di calcolo dei premi assicurativi.
18
Più particolarmente, nessun principio risultante dalla direttiva 92/49 ovvero dalla giurisprudenza della Corte impedirebbe
di includere nel metodo di calcolo dei premi assicurativi un coefficiente obbligatorio, che non incida sul livello iniziale
dei detti premi e che si ripercuota solo in misura estremamente limitata sulla loro evoluzione, atteso che la fissazione del
premio finale resta complessivamente libera.
19
Il governo francese, infine, sottolinea che l’applicazione di un coefficiente di bonus‑malus non consente alle autorità nazionali
di controllare né il livello iniziale dei premi né, essenzialmente, la loro evoluzione nel corso del tempo.
20
Riguardo al livello iniziale dei premi, il detto governo osserva che esso risulta direttamente dal premio di riferimento,
che le compagnie di assicurazione possono determinare in piena libertà basandosi sui criteri che esse ritengono più idonei.
21
Quanto all’evoluzione del premio nel corso del tempo, il governo francese sostiene che l’applicazione del sistema di bonus‑malus
non costituisce, per le autorità nazionali, uno strumento di controllo delle tariffe, ma solo uno dei numerosi fattori di
evoluzione del livello dei premi. Le compagnie di assicurazione, infatti, resterebbero libere, in definitiva, di far evolvere
le loro tariffe non limitandosi a riprendere l’evoluzione meccanica del coefficiente di bonus‑malus.
Giudizio della Corte
22
Come la Corte ha ricordato al punto 29 della menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, il legislatore comunitario ha inteso
garantire il principio della libertà tariffaria nel settore dell’assicurazione non vita, anche per quanto riguarda l’assicurazione
obbligatoria come l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Tale principio
implica, come precisato dalla Corte nello stesso punto 29 della detta sentenza, il divieto di qualsiasi sistema di notifica
preventiva o sistematica e di approvazione delle tariffe che un’impresa di assicurazione intenda utilizzare nei suoi rapporti
con i propri contraenti. La sola deroga a tale principio ammessa dalla direttiva 92/49 riguarda la notifica preventiva e l’approvazione
delle «maggiorazioni tariffarie» nell’ambito di un «sistema generale di controllo dei prezzi».
23
Nella menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, la Corte ha ritenuto in contrasto con il principio della libertà tariffaria
un sistema di blocco delle tariffe concernente sia la fissazione che l’evoluzione delle tariffe nell’ambito dei contratti
in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativi ad un
rischio situato sul territorio italiano (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punti 32 e 48).
24
Il sistema francese di bonus‑malus oggetto del procedimento in esame presenta, riguardo alla sua incidenza sulle tariffe delle
imprese di assicurazione, una natura differente rispetto alla normativa italiana oggetto della menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia.
Tale sistema comporta, certamente, ripercussioni sull’evoluzione dei premi, ma non si risolve in una fissazione diretta delle
tariffe da parte dello Stato, poiché le imprese di assicurazione restano libere di fissare l’importo dei premi di base. Ciò
premesso, il regime francese di bonus‑malus non può essere assimilato ad un sistema di approvazione delle tariffe in contrasto
con il principio della libertà tariffaria, come definito dalla Corte al punto 29 della menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia.
25
In mancanza di una volontà chiaramente espressa in tal senso dal legislatore comunitario, non può essere presunta un’armonizzazione
completa del settore tariffario in materia di assicurazione non vita che escluda qualsiasi provvedimento nazionale idoneo
a produrre ripercussioni sulle tariffe.
26
Conseguentemente non può accogliersi l’argomentazione sulla quale si fonda il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], volta a sostenere
che, nonostante il premio di base possa essere fissato in piena libertà, il sistema francese di bonus‑malus è in contrasto
con il principio della libertà tariffaria per il solo fatto che provoca ripercussioni sull’evoluzione del premio medesimo.
27
[OSCURATO:PERSONA], peraltro, non pretende che il detto sistema equivalga ad istituire un obbligo di notifica preventiva o sistematica
delle tariffe che un’impresa di assicurazione intende utilizzare nei rapporti con i propri contraenti o un sistema di approvazione
delle tariffe medesime.
28
[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, non ha dimostrato che la Repubblica francese, avendo istituito e mantenuto in vigore il
proprio sistema di bonus‑malus, abbia agito in violazione del principio di libertà tariffaria e di soppressione dei controlli
preliminari o sistematici sulle tariffe ed i contratti di assicurazione sancito dagli artt. 6, 29 e 39 della direttiva 92/49.
29
Atteso che la [OSCURATO:PERSONA] ha limitato l’oggetto del parere motivato e del presente ricorso al solo accertamento della violazione
del principio di libertà tariffaria e di soppressione dei controlli preliminari o sistematici sulle tariffe e sui contratti
di assicurazione come esso risulta dalle disposizioni menzionate al punto precedente, il ricorso deve essere conseguentemente
respinto.
Sulle spese
30
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Repubblica francese ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA], che è risultata soccombente, quest’ultima
dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese.
Firme
1
–
Lingua processuale: il francese.