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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31115/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i due motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale, attenendosi al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha valutato e riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., escludendo, tuttavia, un mutamento del trattamento sanzionatorio inflitto in considerazione del divieto sancito all'art. 69, comma quarto)cod. pen. la cui operatività consegue all'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. peri.; ritenuto, inoltre, che la sentenza impugnata, con motivazione parimenti immune da vizi, ha reiterato il giudizio in ordine all'applicabilità della recidiva reiterata che, al pari del giudizio di bilanciamento tra circostanze, non era stato oggetto di censura nel giudizio rescindente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i due motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale, attenendosi al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha valutato e riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., escludendo, tuttavia, un mutamento del trattamento sanzionatorio inflitto in considerazione del divieto sancito all'art. 69, comma quarto)cod. pen. la cui operatività consegue all'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. peri.; ritenuto, inoltre, che la sentenza impugnata, con motivazione parimenti immune da vizi, ha reiterato il giudizio in ordine all'applicabilità della recidiva reiterata che, al pari del giudizio di bilanciamento tra circostanze, non era stato oggetto di censura nel giudizio rescindente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 31115/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris