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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 dicembre 2022

Cassazione n. 37903/2022

Testo disponibile della fonte

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2021 depositata il 13/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudice di Pace di Torino, con decreto del 13 settembre 2021, ha per la seconda volta prorogato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino, già convalidato con decreto del 19 luglio 2021 e prorogato per la prima volta in data 13 agosto 2021.

Il giudice di Pace ha giustificato la proroga del trattenimento, ritenendo fondate ed integralmente richiamando le motivazioni della Questura di Torino, la quale aveva dedotto che in data 27 luglio 2021 il cittadino straniero si era rifiutato di sottoporsi a tampone molecolare.

Avverso il presente decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta: ” violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5- bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del Trattenimento”.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 6894/2022 Numero sezionale 8119/2022 Lamenta il ricorrente che la motivazione del Giudice di Pace non può Numero di raccolta generale 37903/2022Data pubblicazione 28/12/2022 ritenersi de relato, ma addirittura inesistente, non recando l’indicazione delle ragioni senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 14, D. Lgs. 286/98, né alcuna confutazione delle argomentazioni della difesa.

2. Il motivo è infondato.

Il provvedimento del Giudice di Pace è stato adottato con richiamo integrale alle deduzioni della Questura di Torino, la quale aveva fornito una giustificazione della richiesta proroga del trattenimento del cittadino straniero, ovvero il rifiuto di costui di sottoporsi al tampone molecolare.

Tale motivazione, indipendentemente dalla sua correttezza sotto il profilo giuridico, soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, art. 15, parr. 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE in relazione alla mancata indicazione di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di proroga del trattenimento.

Deduce il ricorrente per la seconda proroga del trattenimento, e per quelle eventualmente successive, l’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998 impone la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione” dello straniero trattenuto ovvero la verifica che il mantenimento della misura “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”, circostanze non previste ai fini della prima proroga.

Nel caso in esame, il Giudice di Pace di Torino ha prorogato il suo trattenimento nonostante l’assenza di alcun elemento concreto in merito alla sua identificazione, non avendo la Questura di Torino riportato di aver svolto alcuna attività istruttoria svolta al fine di eseguire l’identificazione e organizzare il rimpatrio del sig. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 6894/2022 Numero sezionale 8119/2022

6. Il motivo è fondato.

Numero di raccolta generale 37903/2022Data pubblicazione 28/12/2022 Va osservato che, prima dell’entrata in vigore della L. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998 – l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del giudice di Pace sia della la prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un’ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti.

A seguito della modifica dell’art. 14 comma 5° legge cit ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” (vedi Cass. 25875/2021; Cass. n. 1648/2022Cass. n. 6066/2019 non mass.).

Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la seconda proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito attualmente richiesto dall’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998, limitandosi a dare atto dell’esistenza di un elemento – il rifiuto del cittadino straniero di sottoporsi a tampone molecolare - che è, tuttavia, irrilevante ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive.

Peraltro, dall’esame del verbale dell’udienza di proroga del 13 settembre 2021 emerge che la Questura, oltre a non fornire alcun elemento concreto idoneo a ritenere probabile l’identificazione, nel dare atto del rifiuto del ricorrente di sottoporsi a tampone, neppure F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2021 depositata il 13/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudice di Pace di Torino, con decreto del 13 settembre 2021, ha per la seconda volta prorogato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino, già convalidato con decreto del 19 luglio 2021 e prorogato per la prima volta in data 13 agosto 2021. Il giudice di Pace ha giustificato la proroga del trattenimento, ritenendo fondate ed integralmente richiamando le motivazioni della Questura di Torino, la quale aveva dedotto che in data 27 luglio 2021 il cittadino straniero si era rifiutato di sottoporsi a tampone molecolare. Avverso il presente decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta: ” violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5- bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del Trattenimento”. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 6894/2022 Numero sezionale 8119/2022 Lamenta il ricorrente che la motivazione del Giudice di Pace non può Numero di raccolta generale 37903/2022Data pubblicazione 28/12/2022 ritenersi de relato, ma addirittura inesistente, non recando l’indicazione delle ragioni senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 14, D. Lgs. 286/98, né alcuna confutazione delle argomentazioni della difesa. 2. Il motivo è infondato. Il provvedimento del Giudice di Pace è stato adottato con richiamo integrale alle deduzioni della Questura di Torino, la quale aveva fornito una giustificazione della richiesta proroga del trattenimento del cittadino straniero, ovvero il rifiuto di costui di sottoporsi al tampone molecolare. Tale motivazione, indipendentemente dalla sua correttezza sotto il profilo giuridico, soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, art. 15, parr. 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE in relazione alla mancata indicazione di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di proroga del trattenimento. Deduce il ricorrente per la seconda proroga del trattenimento, e per quelle eventualmente successive, l’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998 impone la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione” dello straniero trattenuto ovvero la verifica che il mantenimento della misura “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”, circostanze non previste ai fini della prima proroga. Nel caso in esame, il Giudice di Pace di Torino ha prorogato il suo trattenimento nonostante l’assenza di alcun elemento concreto in merito alla sua identificazione, non avendo la Questura di Torino riportato di aver svolto alcuna attività istruttoria svolta al fine di eseguire l’identificazione e organizzare il rimpatrio del sig. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 6894/2022 Numero sezionale 8119/2022 6. Il motivo è fondato. Numero di raccolta generale 37903/2022Data pubblicazione 28/12/2022 Va osservato che, prima dell’entrata in vigore della L. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998 – l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del giudice di Pace sia della la prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un’ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti. A seguito della modifica dell’art. 14 comma 5° legge cit ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” (vedi Cass. 25875/2021; Cass. n. 1648/2022Cass. n. 6066/2019 non mass.). Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la seconda proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito attualmente richiesto dall’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998, limitandosi a dare atto dell’esistenza di un elemento – il rifiuto del cittadino straniero di sottoporsi a tampone molecolare - che è, tuttavia, irrilevante ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive. Peraltro, dall’esame del verbale dell’udienza di proroga del 13 settembre 2021 emerge che la Questura, oltre a non fornire alcun elemento concreto idoneo a ritenere probabile l’identificazione, nel dare atto del rifiuto del ricorrente di sottoporsi a tampone, neppure F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c
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