CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 32085/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2836-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Oggetto R.G.N. 2836/2019 Cron. Rep. Ud. 18/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1848/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2018 R.G.N. 1459/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il giudice del Lavoro chiedendo la conferma dell’ordinanza cautelare in data 16 aprile 2014 con la quale era stato accertato il suo diritto di accesso alle prestazioni straordinarie, in specie di accompagnamento a pensione, erogate dal Fondo per il perseguimento delle politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale del gruppo F.S., giusta gli [OSCURATO:PERSONA] del 15 maggio 2009 recepiti con DM n. 510 del 23.6.2009 e successive modifiche d a l Ministero delle Infrastrutture, accesso per il quale, in conformità degli Accordi stipulati tra R.F.I. e le OO.SS. in data 26 settembre 2013, aveva manifestato interesse in uno con la dichiarazione della sua volontà di risolvere il rapporto di lavoro con R.F.I. a tanto propedeutica. Deduceva l’inadempimento datoriale per avere R.F.I. preteso illegittimamente che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avvenisse in sede protetta con rinuncia da parte della lavoratrice ad altro contenzioso concernente il risarcimento per danno da “ mobbing” patito in costanza di rapporto di lavoro. Chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta al risarcimento del conseguente danno patrimoniale nonché del danno professionale, biologico, esistenziale e morale patito a causa della marginalizzazione lavorativa e della condotta mobbizzante posta in essere nei propri confronti dalla società datrice di lavoro; 2. la domanda era respinta dal giudice di primo grado con statuizione confermata dal giudice di appello il quale osservava che: a) era pacifico che l’accesso al Fondo per la fruizione delle prestazioni straordinarie dallo stesso erogate richiedeva la risoluzione del rapporto di lavoro, la quale, secondo la procedura definita dagli [OSCURATO:PERSONA] del 15 maggio 2009 doveva conseguire ad un negozio risolutivo d i “mutuo dissenso” fra le parti e non dipendere da altre cause di estinzione del rapporto di lavoro; tale accordo solutorio non si era perfezionato per la mancata adesione della lavoratrice - che pure con la sottoscrizione dello schema di domanda del 7agosto 2013 aveva manifestato il suo interesse a risolvere il rapporto di lavoro con rinunzia al contenzioso in atti; in tale contesto la proposta della società di condizionare la risoluzione consensuale alla definizione “tombale” del precedente contenzioso tra le parti, si configurava quale espressione della legittima e libera iniziativa negoziale della datrice di lavoro; tanto escludeva che al mancato perfezionamento dell’accordo potesse conseguire la responsabilità risarcitoria della società; b) in seconde cure non era stata contrastata con la necessaria specificità l’affermazione del giudice di primo grado in punto di liceità, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., della condizione alla quale R.F.I. aveva subordinato la stipula dell’accordo di risoluzione dovendo comunque, nel merito, convenirsi con la valutazione a riguardo espressa dalla sentenza di primo grado; c) era da escludere che la condotta della società datrice di lavoro presentasse caratteri di discriminatorietà, vessatorietà e svantaggiosità in danno della [OSCURATO:PERSONA]; d) non era fondata la pretesa al risarcimento del danno da demansionamento e da mobbing (la cui cognizione era stata limitata al periodo novembre 2013/giugno 2014 successivo alla mancata risoluzione del rapporto, atteso che il periodo pregresso era oggetto di altro contenzioso attivato dalla lavoratrice); premesso che era da escludere la giuridica possibilità di ritenere tali condotte quale protrazione di altre condotte attinenti a vicende già sub iudice nell’ambito di altro processo, non era stata investita da specifica censura la affermazione del giudice di primo grado in ordine alla circostanza che la brevità dell’arco temporale di riferimento non consentiva di apprezzare il denunziato danno alla professionalità; e) non era stata specificamente devoluta al giudice di secondo grado l’affermazione del Tribunale secondo cui i benefici concessi dall’INAIL vanno distinti dalla responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ.; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; nella memoria di parte controricorrente viene dato atto della definizione in senso sfavorevole alla [OSCURATO:PERSONA] del giudizio da quest’ultima instaurato per il risarcimento del danno da “mobbing ( ord. n. 39413/2021 della S.C.); Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per illogicità di motivazione in particolare in punto di ritenuta legittimità della condotta di RFI nel rifiutarsi di sottoscrivere il verbale conciliativo di risoluzione consensuale laddove la “domanda” del 7agosto 2013 della lavoratrice si configurava come accettazione formale dell’offerta aziendale di risoluzione del rapporto nei termini e nelle condizioni previste dalla “Manifestazione di interesse” per cui RFI avrebbe dovuto solo prendere atto del raggiunto accordo; per ritenere, come avvenuto, che le parti fossero ancora libere ambedue di non sottoscrivere il verbale occorreva o prescindere del tutto da quella domanda e da quella manifestazione di interesse, riducendole a meri atti formali –procedurali; in tale ottica, tuttavia, il richiamo in motivazione ai contenuti della manifestazione di interesse appariva senza senso; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2077 cod. civ. in tema di inderogabilità in pejus della disciplina negoziale collettiva; si duole che la Corte distrettuale, pur dando atto che la vicenda negoziale atteneva all’istituto o procedura di accompagnamento alla pensione disciplinata dagli accordi sindacali 21maggio 1998 e del 15 maggio 2009 , entrambi recepiti con DM, non aveva tenuto conto della dimensione collettiva della disciplina che implicava il divieto di pattuizioni peggiorative a livello individuale, come, viceversa, in concreto avvenuto avendo RFI introdotto , in via unilaterale, in un documento “ fac simile ” la previsione di rinunzia al contenzioso pregresso quale condizione per la risoluzione; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 cod. civ. per nullità della clausola di rinunzia per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.censurando la esclusione del carattere discriminatorio della clausola di rinunzia 4. il primo motivo di ricorso deve essere respinto; 4.1. giova premettere che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico destinato a sorreggere il decisum ( Cass. n. 9105/2017, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendo all’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture. La sentenza impugnata si sottrae alle censure articolate con il motivo in esame in quanto le ragioni alla base della conferma della sentenza di primo grado risultano chiaramente percepibili nei loro presupposti fattuali e giuridici; invero il giudice d’appello, premesso che,per come pacifico fra le parti, la cessazione del rapporto di lavoro, ai fini dell’accesso al le prestazioni erogate dal Fondo , richiedeva un negozio di risoluzione consensuale, ha ritenuto, in estrema sintesi, che la scelta di addivenire a tale risoluzione costituiva frutto della libera esplicazione dell’autonomia negoziale di entrambe le parti. Si è in particolare soffermato, in coerenza con il thema decidendum devoluto che atteneva alla responsabilità risarcitoria della società, sulle ragioni per le quali il rifiuto di RFI di addivenire a negozio di risoluzione in assenza della rinunzia di controparte al precedente contenzioso non si configurava quale illegittimo; in questa ottica, ”con indubbio rilievo ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.”, ha valorizzato sia la sottoscrizione dello schema di domanda da parte della a lavoratrice, sia la circostanza che non fosse stata devoluta la questione della liceità della condizione alla quale RFI aveva inteso subordinare la risoluzione del rapporto¸ 4.2. ciò posto, si osserva che le questioni rispetto alle quali si denunzia illogicità di motivazione sono ancorate ad una configurazione degli atti richiamati - vale a dire esistenza di una formale offerta da parte della società e di una adesione a tale offerta realizzata mediante manifestazione di interesse della lavoratrice –risultano del tutto estranee all’accertamento di fatto alla base della decisione la quale, nel ritenere non perfezionata, per difetto di accordo solutorio, la fattispecie che avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] l’accesso al Fondo , ha implicitamente escluso che tale accordo solutorio si fosse realizzato per il solo fatto della sottoscrizione dello schema di domanda da parte della lavoratrice, in nessun punto della decisione impugnata qualificato in termini accettazione adesiva all’offerta formale della società. In tale contesto argomentativo, ed in particolare in relazione alla ribadita legittimità della proposta di RFI di subordinare la risoluzione del rapporto di lavoro alla definizione tombale del contenzioso inter partes, del tutto congrua e conferente risulta la valorizzazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., della condotta della lavoratrice, di sottoscrizione dello schema di domanda e di mancata specifica impugnazione della ritenuta liceità ai sensi dell’art. 1353 c.c. della condizione richiesta da RFI, in quanto ritenute significative della convinzione da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] della legittimità della condotta datoriale;4.3. le superiori considerazione assorbono il rilievo di inammissibilità del motivo, sotto il profilo della violazione del precetto dell’art. 366 n. 6 , c.p.c., per non avere parte ricorrente provveduto alla trascrizione o esposizione per riassunto degli atti alla base della censura articolata; 5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per violazione del divieto di novum; 5.1. con tale motivo parte ricorrente prospetta, infatti, un tema- quello della illegittimità della pretesa di RFI di subordinare la risoluzione del rapporto di lavoro alla definizione conciliativa del pregresso contenzioso fra le parti per contrasto con la disciplina negoziale collettiva-che non risulta in alcun modo trattato dalla sentenza impugnata, e che, implicando un accertamento di fatto, richiedeva la dimostrazione della avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò fosse avvenuto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto. Deve, inoltre, soggiungersi che il motivo presenta un ulteriore profilo di inammissibilità in quanto non contrasta specificamente l’affermazione del giudice di merito secondo la quale neppure in secondo grado era stata individuata la norma di fonte collettiva che avrebbe precluso la regolamentazione dei rapporti contrattuali delle parti nel senso indicato (sentenza, pag. 6); parte ricorrente si limita ad invocare un verbale sindacale RFI-OOSS del Lazio del 26 settembre 2013, del quale, in violazione del precetto dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c. non indica la collocazione topografica del documento nell’ambito del giudizio di merito e neppure trascrive o riporta il relativo contenuto così impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione su di esso sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, come prescritto (Cass. n. 12761/2004, Cass. Sez. Un., n. 2602/2003, Cass.n. 4743/2001); 6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile per assoluta genericità delle censure articolate; parte ricorrente si limita, infatti, a dedurre il carattere discriminatorio della richiesta di RFI senza specificamente confrontarsi con l’accertamento di fatto del giudice di secondo grado che ha ricondotto la condotta della società ad una precisa scelta datoriale operata a monte dell’esecuzione della procedura di cui ai predetti Accordi (sentenza, pag. 6) e quindi con implicita esclusione di un intento discriminatorio nei confronti della odierna ricorrente; 7. al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4 .000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento d