CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21413/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 89 R.G. n. 43795/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], da generiche doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. che si rivelano, non solo del tutto aspecifiche rispetto alla ricostruzione in fatto esposta dai giudici del merito, ma anche manifestamente infondate in diritto, cfr. tra tante, Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Rv. 284727); - quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], da censure meramente oppositive e aspecifiche (primo motivo) sulla penale responsabilità per il reato sub E) rispetto all'accertamento dei fatti compiuto in sede di merito: il comportamento tenuto dall'imputato non si era limitato alla sola inottemperanza dell'alt, come dedotto, ma era consistito in manovre pericolose con le quali, accettando il rischio di collidere - evento effettivamente avvenuto - l'auto degli operanti, egli intendeva sottrarsi al controllo di p.g. in atto; da doglianze aspecifiche (secondo motivo) sulla recidiva, rispetto al punto adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i