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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40561/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato - rideterminazione la pena inflitta in anni quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa - la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni quattro, mesi otto e giorni venti ed e.uro 1.800,00 di multa per i reati a lui ascritti di furto in abitazione aggravati, di ricettazione e detenzione di arma clandestina.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen, in relazione alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare formulata dopo la lettura del dispositivo, e relativo vizio di motivazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, ed, inoltre, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata in cui nel sottolineare la totale inaffidabilità del ricorrente si evidenziano le segnalazioni indicate nella pronuncia di primo grado di ulteriori azioni furtive commesse dal predetto mentre era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla t P.G. aggravata con l'applicazione congiunta dell'obbligo di dimora, che sebbene non potessero essere ovviamente valorizzate ai fini della recidiva - esclusa dalla corte territoriale sulla base di valutazione involgente i precedenti penali risalenti dell'imputato - sono state ritenute invece ostative di una prognosi favorevole ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare - prognosi che necessita ai sensi del disposto di cui all'art. 58 legge n. 689 del 1981 come novellato dal d.lgs. 152/2022 - con valutazione di merito qui non sindacabile in quanto congruamente motivata).

Ed invero, "il giudice tenuto conto dei criteri indicati nel!' art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato" (art. 58).

L'esigenza di rieducazione si compenetra con quella di tutela della collettività nel senso che questa si realizza essenzialmente anche tramite il processo di rieducazione, puntellato dalle prescrizioni imposte dal giudice.

L'applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio, sia pure in un'ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all'applicazione; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l'adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o non dei tutto restrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni; e nel caso di specie è proprio in tale compiuta e congrua valutazione che si è estrinsecato il potere discrezionale dei giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato - rideterminazione la pena inflitta in anni quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa - la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni quattro, mesi otto e giorni venti ed e.uro 1.800,00 di multa per i reati a lui ascritti di furto in abitazione aggravati, di ricettazione e detenzione di arma clandestina. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen, in relazione alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare formulata dopo la lettura del dispositivo, e relativo vizio di motivazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, ed, inoltre, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata in cui nel sottolineare la totale inaffidabilità del ricorrente si evidenziano le segnalazioni indicate nella pronuncia di primo grado di ulteriori azioni furtive commesse dal predetto mentre era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla t P.G. aggravata con l'applicazione congiunta dell'obbligo di dimora, che sebbene non potessero essere ovviamente valorizzate ai fini della recidiva - esclusa dalla corte territoriale sulla base di valutazione involgente i precedenti penali risalenti dell'imputato - sono state ritenute invece ostative di una prognosi favorevole ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare - prognosi che necessita ai sensi del disposto di cui all'art. 58 legge n. 689 del 1981 come novellato dal d.lgs. 152/2022 - con valutazione di merito qui non sindacabile in quanto congruamente motivata). Ed invero, "il giudice tenuto conto dei criteri indicati nel!' art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato" (art. 58). L'esigenza di rieducazione si compenetra con quella di tutela della collettività nel senso che questa si realizza essenzialmente anche tramite il processo di rieducazione, puntellato dalle prescrizioni imposte dal giudice. L'applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio, sia pure in un'ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all'applicazione; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l'adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o non dei tutto restrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni; e nel caso di specie è proprio in tale compiuta e congrua valutazione che si è estrinsecato il potere discrezionale dei giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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