CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 23732/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RG2BU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, sollevando un unico motivo, avverso la sentenza emessa il 17 dicembre 2024 nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alla parte in cui ha disposto la confisca, ex art. 240-bis cod. pen., della somma di denaro contante (pari ad euro 7.585,00) sequestratagli in occasione dell'arresto in flagranza. 1.1. Sul punto, dopo aver premesso che detta misura di sicurezza non era stata ricompresa nell'accordo intervenuto con il Pubblico ministero, deduce carenza di motivazione laddove questa ha affermato che non erano state fornite giustificazioni in ordine alla lecita provenienza della somma, non tenendo quindi in considerazione quelle fornite dall'imputato fornite nel corso del procedimento, nel ricorso richiamate. Il Tribunale non ha spiegato perché ha reputato non credibile che la somma in contanti rinvenuta provenisse dai risparmi accumulati nel corso di anni di lavoro e perché si ritiene che la somma accantonata sia sproporzionata rispetto al reddito dimostrato dall'imputato. La motivazione sarebbe, pertanto, apparente. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Premessa la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 -01), deve osservarsi come, nella fattispecie, la statuizione con cui è stata disposta la confisca del denaro in sequestro risulti del tutto immotivata, laddove il Giudice si è limitato ad apoditticamente affermare che l'imputato non aveva fornito giustificazioni in merito alla lecita provenienza della somma di denaro in questione nonostante specifiche deduzioni difensive che rappresentavano come l'imputato fosse dipendente di due diverse società, con incarichi di "accoglienza clienti" e di "addetto al controllo", attività che gli avevano consentito di accumulare risparmi, di una delle quali era stato altresì depositato (all'udienza del 17 dicembre 2024) un contratto di lavoro, iniziato a tempo determinato nell'ottobre 2022 e trasformato a tempo indeterminato nel febbraio 2024. In sostanza, il Giudice non ha illustrato i motivi di applicazione della c.d. confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modificazioni, nella L. n. 356 del 1992 - richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85-bis dello stesso decreto, così ledendo il principio affermato da questa Corte di legittimità per cui, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (così, Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358). Ciò è vieppiù rilevante considerato che, nel caso di specie, l'imputazione ascritta al prevenuto ha ad oggetto una condotta non di cessione, ma di detenzione illecita di stupefacenti, il che avrebbe imposto un ben diverso onere motivazionale, atteso che, in ossequio alla condivisa affermazione di questa Suprema Corte, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240- bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo invece consentite, in relazione a tale delitto, né la confisca ex art. 240 cod. pen. né quella prevista dall'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili solo alla diversa ipotesi della cessione di sostanze stupefacenti (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248). 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, in