CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14020/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Putignano in personadel legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.209/2022 depositata il 01/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L'[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova di [OSCURATO:PERSONA] e Putignanoimpugnava, innanzi alla CTP di Bari, l'avviso di accertamento contenente laNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026rettifica della rendita catastale, effettuata ai sensi del d.m. 19 aprile 1994,n. 701, proposta dalla parte per l'unità immobiliare sita nel Comune diPutignano, alla via 10 [OSCURATO:SOCIETA], e identificata in catasto fabbricati al foglio50, particella 2714, per la quale veniva confermata la categoria E/7 edaccertata la rendita catastale di € 12.090,45 in luogo della rendita catastaleproposta di € 0.00.2. La CTP, con sentenza del 15 luglio 2016, n. 2378/02/2016, accoglieva ilricorso di parte contribuente ritenendo fondata l’eccezione circa le carenzemotivazionali dell’avviso.3. Con la sentenza n. 209/01/2022 la CTR della Puglia rigettava l’appellodell’ufficio assumendo che l’atto era privo di adeguata motivazione e chenessuna rendita andava calcolata in quanto trattavasi di immobile destinatonel suo complesso all’esercizio del culto da classificare nella categoria E/7.4. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base ditre motivi, l’ufficio cui ha resistito l’'[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova diCastellana Grotte e Putignano con controricorso e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesa l’istanzaavanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nella memoria ex art.380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la fissazione dellapubblica udienza, “in considerazione del particolare rilievo e della novitàdella questione di diritto sottesa al presente procedimento, avuto riguardoanche ai contrasti interpretativi delle corti di merito sulla normativacatastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio diuna valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazionein pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437 -nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre 2024, nn. 24033, 24042e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), con la precisazione che la sedeNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con lastatuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente ineditee già assistite da un pregresso orientamento, cui la Corte fornisce il propriocontributo. Peraltro, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, iltema oggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza diquesta Corte.2. Va, quindi, evidenziato che, per ragioni di ordine logico, va esaminato,innanzitutto, il terzo motivo di ricorso in forza del quale l’ufficio ha dedotto,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 36 deldecreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, osservando che lamotivazione della sentenza era apparente e obiettivamenteincomprensibile, inidonea a esternare la "ratio decidendi " del giudice.2.1. Tal motivo non coglie nel segno.2.2. Occorre premettere che per le Sezioni Unite della Corte di Cassazionela motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, allorquando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p.7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez.U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sonoespressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017,n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). In seguitola Corte di Cassazione (vedi Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476,18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto mododi ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi,in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risultiNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assolutadi motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione». Occorre, ancora,ribadire che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomentodifensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente,in base all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento dellasua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gliargomenti non espressamente esaminati, ma sub valenti rispetto alleragioni della decisione (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n.3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.I, 26 maggio 2016, n. 10937).2.3. Nel caso di specie la CTR ha argomentato, sia pure con considerazionierrate in diritto, in ordine alle ritenute carenze motivazionali dell’atto ed alla“illegittima” attribuzione della rendita, dovendosi, pertanto, ritenere che lapronunzia de qua ha pienamente soddisfatto il cosiddetto "minimumcostituzionale", rendendo comprensibili le ragioni che hanno indotto i giudicidi appello a ritenere l'avviso di rettifica catastale nullo.3. Va, quindi, rilevato che con il primo l’ufficio ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'articolo 3della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 7 della legge del 27luglio 2000, n. 212, assumendo che la sentenza della Commissionetributaria regionale in esame erroneamente aveva ritenuto l'atto impugnatoviziato per difetto di motivazione non considerando la particolaritàdell'accertamento in esame, che recava solo la revisione delle risultanzecensuarie introdotte in atti con la dichiarazione DOCFA effettuata ai sensidell' art. 1, comma 3, del decreto ministeriale del 19 aprile 1994, n. 701Numero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026sicché la rettifica era stata operata sulla base degli stessi dati tecnici egrafico-descrittivi dichiarati dalla parte.3.1. Tale motivo è fondato.3.2 Orbene in tema di classamento di immobili, va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., 31ottobre 2014, n. 23237; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez., 7dicembre 2018, n. 31809; Cass.,, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., 13agosto 2020, n. 17016; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 9 febbraio2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., 22dicembre 2021, n. 41179; Cass., 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., 8novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., 5 aprile 2024, n. 9127; Cass.,1° marzo 2025, n. 5449; Cass., 10 aprile 2025, n. 9410). L’obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione deidati amministrativo–censuari (categoria, classe, consistenza, superficie erendita), all’esito della verifica fattane d’ufficio, qualora gli elementi di fattoindicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazionefinanziaria e l'eventuale discrasia tra dati proposti e dati attribuiti derivi dauna valutazione tecnica degli immobili. Per cui, i dati forniti dal contribuentenon sono disattesi, ma soltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazionefinanziaria con riferimento all'attribuzione della categoria, della classe, dellaNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026consistenza e della rendita del fabbricato. Dunque, è possibile (e, il più dellevolte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciatadal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazionefinanziaria nell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità divalutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla basedei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale;il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere diformulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamentocon specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamentorispetto alla proposta del contribuente (Cass., 9 febbraio 2021, n. 3104;Cass., 1 febbraio 2022, n. 3017; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449).La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi:difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltantorivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzionedella rendita.Può aggiungersi che, qualora l'attribuzione della rendita abbia luogo aseguito di procedura DOCFA, in base ad una stima diretta eseguitadall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobiliclassificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, che integra il presuppostoed il fondamento motivazionale dell'avviso di accertamento catastale(esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di naturaeminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezzadella motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, madell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, dellaverifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un attoconosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per ilcontribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento astruttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancatariproduzione o allegazione all'avviso di accertamento catastale non siNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., 21 luglio 2006, n.16824; Cass., 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., 14 maggio 2010, n.11804; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 16 aprile 2020, n. 7854;Cass., 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., 25 ottobre 2022, n. 31554;Cass., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., 12 giugno 2024, n. 16359).3.3. In conclusione va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto daigiudici di merito – i quali non hanno fatto applicazione dei principi sopramenzionati - l’ atto de quo deve ritenersi adeguatamente motivato sotto unprofilo giuridico e fattuale, essendo stato adottato a seguito di proceduraDOCFA sulla scorta dei dati oggettivi forniti dalla associazione contribuente,con stima diretta.4. Con il secondo l’ufficio ha rilevato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 3, del TUIR,degli artt. 3 e 6 del Regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, degliarticoli 8, 38 e 65 del d.P.R. del 10 dicembre 1949, n. 1142, e del d.m. 19aprile 1994, n. 701,Ha osservato che, erroneamente, i giudici di appello avevano ritenutofondata censura circa la non assoggettabilità a rendita dell'immobile di chetrattasi non considerando che, nel confermare la categoria "E/7", l' Ufficionon poteva che attribuire una congrua rendita all' unità, così comedichiarata e costituita in atti catastali, non mancando, comunque, d'indicarenel relativo avviso di accertamento, anche per la relativa comparazione,l'unità immobiliare urbana sita nel Comune di Ruvo di Puglia al Foglio 16,particella 1327, già accertata e non contestata dalla ditta interessata.4.1. Anche tale motivo di impugnazione è fondato.Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficio ricorrente,di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato con la sentenza Cass., 12ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un bene di culto della chiesaParrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto corretta una rendita di valorediverso da zero - e di recente confermato da Cass., 19/11/2024 n. 29823.Numero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/20264.2. Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussiste l’obbligodella dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l.13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti a dichiarazione: [...] c)i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;», esclusione confermata dall’art.8, seconda parte, del regolamento per la formazione del nuovo catastoedilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (a tenore delquale: «Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per lasingolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali[...] fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non ha ricompreso gliedifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possono iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencati soltanto «[...] iseguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o didefinizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, acausa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) aree urbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] ServiziCatastali Cartografici e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2018, prot. n.105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilo strettamente catastale,si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, se dichiarata, deve esserecomunque associata una rendita ordinaria che, in considerazione dellarichiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 e dalle norme connesse allesempreché la relativa quantificazione sia stata individuata secondo criteri diragionevolezza, sulla base delle regole dell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantoNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026la rendita catastale non costituisce un'imposta né un presupposto d'imposta(Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015, n. 3354;Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione della rendita nonesclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da un tributo in relazionealla speciale destinazione dell’immobile censito in catasto. In tal senso, l’art.36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, secondocui: «Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto dilocazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio delculto», deve essere riferito al reddito costituente il presupposto delleimposte dirette, non avendo alcuna attinenza con la rendita. La dicotomiatra le nozioni di reddito e rendita è evidenziata anche dall’art. 25, comma1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, che definisce i redditi fondiari come«quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato chesono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto deiterreni o nel catasto edilizio urbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalladichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento delclassamento, soggiacciono sempre all’attribuzione di una rendita, sia purea soli fini statistico–inventariali.4.3. Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si è discostatala CTR – va in questa sede ribadito non apparendo, peraltro, decisive, insenso contrario, le considerazioni svolte dalla parte controricorrente.4.4. Va osservato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] controricorrenteassume, in sintesi, richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nelcaso degli edifici di culto, non essendo considerati gli stessi, di per sé,produttivi di reddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se nonsono oggetto di locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire unarendita catastale, neppure con finalità inventariali. Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6 delNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobili nonespressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione in catasto ed,altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del 1941 delMinistero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma 244, n.190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della controricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cui l’immobilesia oggetto di un contratto di locazione. Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2, deld.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili da iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso di costruzione,lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è una fontenormativa secondaria (regolamento) e, come tale, non può derogare,modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rango primario,quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.Inoltre la controricorrente osserva che sarebbe stata discriminata pereffetto dell’atto impositivo impugnato, anche rispetto ad altri culti presentinel territorio.4.5. Giova ribadire che questa la Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica che l’attribuzione di una renditanon incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributi diretti elocali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazioneNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026dell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha una renditacatastale positiva. Sulla distinzione ontologica tra rendita catastale epresupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo. È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita ed esenzionedall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specifica destinazioned’uso, in quanto la rendita catastale non costituisce un’imposta né unpresupposto d’imposta, sulla scorta dei principi giurisprudenziali soprarichiamati. Ne deriva che l’attribuzione di una rendita catastale nondetermina né può determinare la trasformazione di un immobile esente inimmobile imponibile. L’esenzione fiscale degli edifici destinatiesclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazione oggettiva efunzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, né dall’ammontaredella rendita eventualmente attribuita. Pertanto, l’eventuale presenza direndita catastale non incide l’esenzione, non costituisce elemento idoneo adimostrare l’esistenza di capacità contributiva e non integra un autonomofatto generatore di imposta.4.6. Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avviso diquesto Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dai giudici di merito, e sulla quale lacontribuente ha insistito, sulla base delle considerazioni sopra formulatedovendosi ribadire che, in base alla normativa catastale sopra richiamata,se è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 del d.P.R.n. 917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, in ragione dellaloro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catasto in ragionedella mancanza di produttività in assenza di locazione, tali esenzioni nonimplicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso di procedere aNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026dichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questa diversaipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamente contemplatevolte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti in materia direlazione a particolari tipologie di beni.4.7. Qualora il proprietario proceda alla dichiarazione o venga effettuata lavariazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie - l’immobile devenecessariamente essere censito secondo le regole generali, sulla scortadelle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m. 28/1998, con attribuzionedi rendita.Occorre, pervero, muovere dalle citate norme integrative di cui al d.m. n.28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano tale coordinamento nelcaso specifico dell’iscrizione in catasto di un bene esentato, ammessodall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai fini civilistici, conindicazione da parte dello stesso di quella che ritenga essere la renditaNella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamente sussistentee connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile, condizione cheNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026ancorché possa non essere concreta e attuale, non di meno potrebberealizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di una rendita.Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte controricorrente, relativealle modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili dellecategorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura e contenuti,ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientare l’interpretazionedella disciplina catastale dei beni di culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessa dettaistruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo,le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare la disciplina deicasi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni di culto, al complessodelle norme sopra richiamate, rispetto alle quali le modalità di redazionerisultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia delle fontinormative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 benidestinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del 1994,che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catasto anche inassenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: da una parte,le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che, ai finidell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi di renditacatastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo, dunque, uncriterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali; sotto altroprofilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente sul diverso esuccessivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazioni operative circale metodologie da adottare per l’attribuzione della rendita catastale nei casiin cui essa debba essere determinata. Ne discende che le due normativeNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026non interferiscono fra di loro, atteso che le stesse disciplinano profilidifferenti e tra loro complementari della medesima materia: le primedella valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolare suddetta si limita adettare criteri tecnico-estimativi per la determinazione della renditacatastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazione della rendita.4.8. Sotto altro profilo deve rilevarsi che l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigoredal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità. 2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sonoraggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi delle categoriecomprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere daifabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruitiper le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e nonsuscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliari che,per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi,quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna,marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'eserciziopubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed il successivo art. 30avente ad oggetto “Determinazione della rendita catastale di immobili aNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026destinazione speciale o particolare” precisa: “Le tariffe non si determinanoper le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delleunità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, constima diretta per ogni singola unità”.4.9. Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque, sempresopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941, ritenute decisive aifini che occupano da parte controricorrente.Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di una renditadiversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)4.10. Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione della normativasovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 Convenzione Europea dei dirittidell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea ed art. 10Trattato Funzionamento Unione Europea in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici di cultoaccettati dall’ Ufficio.Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025 relativaad un giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni diGeova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire in rilievo, nel casodi specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte in materia fiscale, che è,in linea generale, sottratta dalla nozione di diritti civili (cfr. Corte EDU,Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, ma senzaspiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie. Inverose da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo la normativa inNumero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/2026esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo al perseguimentodi scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili di discriminazionereligiosa che non appaiono in discussione nel caso di specie atteso che, nelpresente giudizio, si tratta semplicemente di un avviso di rettifica del valoredichiarato rispetto ad ud edificio adibito al culto rientrante nella categoriaE/7, questione di applicazione generale nei confronti di tutti i potenzialicontribuenti, e del tutto avulsa dalla religione professata dell’enteinteressato.4.11. Il suddetto motivo va, dunque, accolto dovendosi ribadire il seguenteprincipio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale diedifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente esserecensito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastali diriferimento ed atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobiliiscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2,del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento diimmobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui ald.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (exart. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione della categoriae della rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllo dell’amministrazionefinanziaria anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, deld.m. 19 aprile 1994, n. 701».5. In conclusione accolti il primo ed il secondo motivo, rigettato il terzo, lasentenza impugnata deve essere, quindi, cassata; non occorrendo ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art.384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con il rigetto del ricorso originariodell’[OSCURATO:PERSONA] contribuente e la conferma dell’avviso di rettifica.Numero registro generale 20432/2022Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 14020/2026Data pubblicazione 13/05/20265.1. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese sia dei gradi di merito che delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorsooriginario proposto da parte contribuente;compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 marzo 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])