CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 24746/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Annaisa), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame poiché proposta dal ricorrente avverso dei decreti di sequestro probatorio emessi dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nell'ambito di diverso procedimento a carico del di lui padre [OSCURATO:PERSONA] e rispetto al quale il ricorrente aveva assunto il ruolo di terzo interessato senza che il suo difensore fosse munito di procura speciale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che il ricorrente fosse terzo interessato e non rivestisse, invece, la veste di indagato come tale legittimato a proporre riesame avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio. In ogni caso, sarebbe presente agli atti la procura speciale conferita al difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha chiarito e tanto risulta dagli atti - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che i sequestri probatori erano stati disposti nell'ambito di altro procedimento (n. 18143/22) che vede indagato non il ricorrente ma il di lui padre [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il ricorrente veniva iscritto solo successivamente in altro procedimento (n. 33062/2022), sicché la sua veste era quella di terzo interessato a richiedere la restituzione dei beni sequestrati nel procedimento a carico del genitore. Come tale, occorreva che il suo difensore fosse munito di procura speciale per la richiesta di riesame, che non si rinviene agli atti e che non è stata rilasciata CL - cno neanche in relazione all'odierno ricorso per cassazione. c m n; I ere 5 N: 00 Z Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a -n )1 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa • ,n..... delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente -. • 30 nella determinazione della causa di inammissibilità. a;* = e' z> m z c Ni. - -»c e T rn '70 ••••• _ --% — P.Q.M. )1 > o"- 20 O rel > Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila,in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, u