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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06818/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / 25290_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché: Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto l'arresto del difensore di fiducia non poteva costituire legittimo impedimento rilevante ai fini del rinvio della udienza non essendo mai stato comunicato; il secondo motivo prospetta censure di fatto, peraltro del tutto generiche, volte ad una diversa valutazione ai fini delle attenuanti ex art. 62-bis cp, censure precluse in questa sede di legittimità.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ssuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Ro i. il 4 novembre 2021 I Cen•

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / 25290_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché: Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto l'arresto del difensore di fiducia non poteva costituire legittimo impedimento rilevante ai fini del rinvio della udienza non essendo mai stato comunicato; il secondo motivo prospetta censure di fatto, peraltro del tutto generiche, volte ad una diversa valutazione ai fini delle attenuanti ex art. 62-bis cp, censure precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ssuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Ro i. il 4 novembre 2021 I Cen•
Sentenza Cassazione n. 06818/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris