CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 15776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18147-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]„[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] NC1N l Il i A; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. ARL; - intimata - avverso la sentenza n. 3071/2021 della COME D'APPULLO di ROMA, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3071/21, del 27 aprile 2021, della Corte di Appello di Roma, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1458/13, del 17 luglio 2013, del Tribunale di Latina — ha accolto la domanda, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano S.c.a.r.1., volta alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, dagli stessi Abbate e Mazzaroppi posto in essere il 16 dicembre 2010; - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono che il predetto istituto di credito esperiva l'azione revocatoria sul presupposto cne atto dispositivo"che ,• de quo" fosse stato assunto in pregiudizio di propri crediti verso la società F&[OSCURATO:SOCIETA]., per l'importo complessivo di 212,934,84, credito garantito da due fideiussioni sottoscritte dai convenuti in data 15 aprile LtjUJ e 22 agosto 2006; - che la domanda veniva accolta dal primo giudice, con decisione confermata da quello di appello, il quale rigettava il gravame dei convenuti socconibenti; - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorrono per cassazione la Abbate e il Mazzaroppi, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "l'errata e falsa applicazione ed interpretazione dei presupposti pre-visti 'ori cod. ••••1,-" „-,1 , OLIA 11.1_1%,, 11) [OSCURATO:PERSONA] il ;1 Ik)IflLtkft patrimoniale "non determina necessariamente un trasferimento di diritti reali sui beni a vantaggio dell'altro coniuge, ma solo la istituzione Ai un vincolo di destinaz e sui beni stessi, che esclude la proponibilità dell'azione revocatoria”; Ric. 2021 n. 18147 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -2- - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ.", e ciò sul presupposto che il fondo patrimoniale "non possa essere inquadrato nella categoria di atto a titolo gratuito e quindi sottoposto a minor rigore probatorio"; - che il terzo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — 'violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ.", e ciò sul presupposto che "non possa essere considerata la natura onerosa (ovvero «neutra») del fondo patrimoniale e quindi i criteri di presunzione della c.d. «scientia &mini» e «consilium fraudis»"; - che è rimasta intimata la società [OSCURATO:PERSONA] di Milano; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata ai ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 febbraio 2022. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile — ex art. 360-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. — in ciascuno dei motivi in cui si articola; - che, infatti, la tesi — oggetto del primo motivo di ricorso — secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe sottratta all'azione revocatoria, perché l'atto in questione non configura una disposizione patrimoniale ma si limita ad imprimere ai beni un vincolo di destinazione, è stata, da tempo, confutata da questa Corte; - che essa è pervenuta, in particolare, a tale conclusione sul rilievo che "quel che conta", ai fini dell'esercizio della c.d. "actio pauliand', ,`non è la disposizione in senso tecnico, ma la destinazione implicante sottrazione alla regola della responsabilità patrimoniale generalizzata e Ric. 2021 n. 18147 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -3- globale ex art. 2740 cod. civ." (Cass. Sez. 1, sent. 28 novembre 1990, n. 11449, Rv. 469939-01), sicché "il proprium dell'azione revocatoria consiste nel conservare la garanzia patrimoniale e non è dubbio che la costituzione del fondo in esame, rendendo i beni conferiti non aggredibili dai creditori se non a certe condizioni (art. 170 cod. civ.), incida riduttivamente su tale garanzia" (così, in motivazione, Cass. Sez. sent. 18 marzo .1994, n. 2604, Rv. 485792-01; in senso conforme, Cass. Sez.1, sent. 2 settembre 1996, n. 8013, Rv. 499435-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 maggio 1997, n. 4524, Rv. 504577- 01; Cass. Sez. 3, sent. 2 agosto 2002, n. 11537, Rv. 556550-01; Cass. Sez. l, sent. 7 marzo 2005, n. 4933, Rv. 579956-01); - che il secondo ed il terzo motivo sono anch'essi inammissibili, ai sensi della norma del codice di rito civile dianzi richiamata, giacché non offre elementi per mutare l'orientamento tradizionale di questa corte circa la natura dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e, di riflesso, sui presupposti soggettivi dell'azione revocatoria Che IO abbia ad oggetto; - che questa Corte, difatti, ha ripetutamente affermato il principio l 1 SeelillUl) 1U1 ra "C(StitriZiOnt UCI tOiìut) Jen tian te nell'area delle convenzioni matrimoniali", si presenta, "attraverso l'esegesi delle disposizioni dall'art. 167 all'art. 171 cod. civ., come atto tipico eli liberalità non solo quando a. costituire il «fondo» ia un terzo od uno solo dei coniugi e l'effetto della gratuità è reso evidente in virtù della disposizione (art. 168 cod. civ.) che vuole attribuiti i beni conferiti nella proprietà comune dei coniugi, ma anche quando entrambi i coniugi conferiscono al «fondo» beni già di proprietà comune, rinunciando essi in modo gratuito alle facoltà insite nel diritto di proprietà in favore della faim; urli n 4--ri t, i I in I n dei beni e la destinazione dei frutti, ai soli bisogni della famiglia, con Ric. 2021 n. 18147 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -4- l'ulteriore evenienza che - cessato il fondo per una delle cause previste dall'art. 171 cod. civ. - ai medesimi può essere sottratta una quota dei beni che il giudice può attribuire ai loro figli anche in proprietà" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. Th gennaio 1990, n. 10/, Rv. 464/89- 01; nel senso della gratuità, sempre ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, si vedano anche (;ass. Sez. 1 , sent. n. 2604 dei '1994, cit., Cass. Sez. 1, sent. n. 4933 del 2005, cit., Cass. Sez. 3, sent. 7 luglio 2007, n. 15310, Rv. 598607-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 agosto 2007, n. 17418, Rv. 599034-01; Cass. Sez. 3, sent. 7 ottobre 2010, n. 24757, Rv. 604813-01; Cass. Sez. 3, sent. del 18 ottobre 2011, n. 21492, Rv. 619514-01; Cass. Sez. 1, ord.2 aprile 2021, n. 9192, Rv. 661147-01); - che, di conseguenza, "il requisito della «scientia damni» richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza u'el d'anno che rag,ionevolineme può derivare alle ragioin creditorie dal compimento dell'atto" (da ultimo, tra le innumerevoli Cass. Sez. 1, ord. 2 aprile 2021, n. 9192, Rv. 661147-01); - une nulla va whytmui 111 011.1111C aule Spese UCI pie:sente ganitz.R), essendo rimasta solo intimata la società [OSCURATO:PERSONA] di Milano; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto - ai sensi dell'art. ',3, cOrnina 1 Ii-quater, del d.P.R. 30 magg,io 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 431_5, Rv. 657198-01), pari a. quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ric. 2021 n. 18147 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -5- PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione,