CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cannizzaro, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,Numero registro generale 6274/2024Numero sezionale 3858/2026Numero di raccolta generale 20186/2026Data pubblicazione 16/06/2026presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2466/2023, depositata in cancelleria in data1/8/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;Con riferimento all’annualità 2017, l’Agenzia delle Entrate, DirezioneProv. II di Milano, [OSCURATO:PERSONA], ha notificato al Sig. [OSCURATO:PERSONA],a distanza di pochi giorni, due distinti avvisi di accertamento, di cui ilprimo notificato in data 16.02.2022 (avviso di accertamento n.T9D01OA00192/2022 – per l’anno 2016) e il secondo il 24.02.2022(avviso di accertamento n. T9D01OA00193/2022 - per l’anno 2017).Con il primo dei suddetti atti, l’Ufficio, ai sensi dell’art. 41 bis, D.P.R.600/1973, per il periodo d’imposta 2016, accertò una presuntadistribuzione di “utili in nero” e quindi un maggior reddito di capitaleper € 3.990.934,16, pari al 49,72% di euro 8.026.818,50 (50% delmaggior reddito accertato in capo alla [OSCURATO:PERSONA]), mentre con ilsecondo atto, per il periodo d’imposta 2017, accertò una presuntadistribuzione di “utili in nero” e quindi un maggior reddito di capitaleper € 7.869.845,00, pari al 58,14% di euro 13.536.025,50 (50% delmaggior reddito accertato in capo alla [OSCURATO:PERSONA]), liquidando l’importodi € 3.383.629,00 la maggiore irpef accertata, in € 136.933,00 lamaggiore addizionale regionale, in € 62.959,00 la maggiore addizionalecomunale accertata, comminando sanzioni per complessive €4.837.753,35, oltre ad interessi maturati e maturandi.r.g. n. 6274/2024 a.c. 6/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6274/2024Numero sezionale 3858/2026Numero di raccolta generale 20186/2026Data pubblicazione 16/06/2026Avverso entrambi i suddetti avvisi di accertamento, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] hainterposto distinti ricorsi dinanzi alla CTP di Milano.Con riferimento al giudizio R.G.N. 1569/2022, riferito all’annod’imposta 2016, il contribuente ha rilevato come, sempre per la stessaannualità e per le medesime ragioni, avesse già ricevuto altro avvisodi accertamento n. T9D013B02528/2019, allora già pendente in sedecontenziosa, con il quale era stato accertato un presunto reddito dicapitali di € 1.955.116,00, richiamando l’attenzione del Collegio aditoin ordine al fatto che, nel nuovo accertamento oggetto di ricorso,l’[OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto in debita considerazione leimposte già precedentemente “accertate”, liquidando in € 797.919,00la maggiore irpef “accertata”, in € 34.361,00 la maggiore addizionaleregionale, in € 15.798,00 la maggiore addizionale comunale ed infinein € 112.295,00 il contributo di solidarietà, comminando sanzioni percomplessivi € 1.080.419,63 oltre ad interessi maturati e maturandi.Poiché tali avvisi di accertamento, per l’Ufficio, erano legati allapresunzione di distribuzione di utili extra-contabili della [OSCURATO:SOCIETA], societànella quale il [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 50% delle quote sociali, sulla base delprincipio della ristretta base azionaria, il contribuente ha contestato diavere beneficiato della distribuzione degli asseriti maggior redditi, sullabase delle ragioni dedotte nei rispettivi ricorsi.Il contribuente, dopo avere ripercorso succintamente l’origine dellapretesa erariale nei suoi confronti, con riferimento all’esito delleindagini disposte dalla Procura della Repubblica di Palermo, cheavevano portato alla contestazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] di un maggiorreddito imponibile Ires di € 8.189.131,20 per costi oggettivamenteinesistenti, riferiti all’acquisto di materiale da una ditta ritenuta“cartiera”, ha dato evidenza di come l’Agenzia delle Entrate, sulla basedel suddetto accertamento, avesse imputato al predetto la rispettivaquota di maggior utile accertato per gli anni 2016 e 2017, così comer.g. n. 6274/2024 a.c. 6/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6274/2024Numero sezionale 3858/2026Numero di raccolta generale 20186/2026Data pubblicazione 16/06/2026peraltro già avvenuto anche per le precedenti annualità, dal 2013 inavanti, che lo avrebbero visto destinatario di svariati milioni di euro,senza che se ne fosse mai rinvenuta traccia sui propri conti bancari,tanto che il proprio tenore di vita è sempre rimasto uguale.Secondo il contribuente, l’amministrazione, al fine di supportare gliavvisi di accertamento impugnati, si sarebbe limitata ad avvalersi della“presunzione semplice”, sul presupposto della ristretta base societaria,per la presenza di due soci al 50%, con indebito ribaltamento dell’oneredella “prova negativa” in capo al predetto, costituente una vera epropria prova diabolica.Dopo avere criticato l’applicazione della suddetta presunzione sullabase del principio della “ristretta base azionaria”, il contribuente harichiamato i principi giurisprudenziali elaborati con riferimento aldivieto di “presumptio de presumpto”, affinché si eviti che da unapresunzione ne possano scaturire altre, creando una catena dipresunzioni, esigendosi che, quantomeno, il fatto alla base dellapresunzione abbia formato oggetto di specifico accertamentoprobatorio.Nel presupposto che l’Ufficio non avesse adempiuto al proprio obbligodi ricercare altri elementi indicatori della presunta distribuzione, quali:- verifica dei conti bancari/postali o di altro genere dei soci riferiti alperiodo d’imposta accertato ed ai successivi; - eventuali acquistiimmobiliari dagli stessi effettuati nel medesimo periodo; - operazionifinanziarie (acquisto titoli, partecipazioni, etc.); - polizze stipulate; -variazione del tenore di vita (abitazioni, viaggi, automobili di lusso,etc.), il contribuente si era offerto di fornire alcuni di tali elementi, perdimostrare l’insussistenza della pretesa erariale, sostenendo di esserestato socio non amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] e di non avere mai gestitoalcunché, essendo l’amministratore unico dotato dei poteri di ordinariae straordinaria amministrazione, fatta salva lo sola partecipazione aller.g. n. 6274/2024 a.c. 6/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6274/2024Numero sezionale 3858/2026Numero di raccolta generale 20186/2026Data pubblicazione 16/06/2026assemblee annuali ai fini dell’approvazione dei bilanci di esercizio,ritenendo così integrati gli estremi per potersi escludere la presunzionesiccome operata dall’Ufficio, operando in via automatica soltanto nelcaso di soci che rivestono anche la qualifica di amministratori di società,mentre per gli altri soci è l’Agenzia delle Entrate che deve provare illoro coinvolgimento nella gestione sociale.Altro elemento riportato all’attenzione del collegio di prime cure, hariguardato il tenore di vita del contribuente, rilevando come, a frontedi pretesi utili asseritamente distribuiti in proprio favore, il suo tenoredi vita non ne avesse affatto risentito, non avendo egli vistoincrementare il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, ovveroposto in essere atti di disponibilità tali da far presumere un incrementodi ben € 8.026.818,50, avendo anzi proceduto, negli anni dal 2014 al2018, alla vendita di alcuni beni mobili ed immobili di sua proprietà,nonché una propria imbarcazione detenuta in leasing, come risultantedall’anagrafe tributaria.Ulteriore elemento posto all’attenzione del primo Collegio, hariguardato l’assenza di indagini penali a carico dell’odierno ricorrente,ai sensi dell’art. 2 D.lgs. 74/2000, dovendosi considerare che, stantela rilevanza delle somme in gioco, ove vi fosse stato anche il minimosospetto che il predetto avesse percepito gli asseriti maggiori utili ofosse stato, quantomeno, a conoscenza delle operazioni ritenute infrode, sarebbe stato certamente coinvolto nel procedimento penaleavviato a carico del socio amministratore unico, dalla Procura dellaRepubblica di Perugia, competente per i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA],il che non è avvenuto.Per il contribuente, anche tale circostanza costituiva un elementoinsuperabile al fine di escludere la pretesa distribuzione dei maggioriutili in proprio favore sulla base del principio espresso in sede dir.g. n. 6274/2024 a.c. 6/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6274/2024Numero sezionale 3858/2026Numero di raccolta generale 20186/2026Data pubblicazione 16/06/2026legittimità, secondo cui “l’estraneità all’indagine penale costituisce laprova liberatoria della presunzione di distribuzione di utili occulti ai socinelle società a ristretta base partecipativa”.L’odierno ricorrente ha poi concluso richiamando il provvedimento diarchiviazione del procedimento penale avviato nei propri confronti, inrelazione agli anni 2013 e 2016, dalla Procura della Repubblica pressoil Tribunale di Milano, con riferimento all’ipotesi di reato ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (infedele dichiarazione dei redditi), del 18.03.2021, surichiesta del P.M., stante che nemmeno in sede di indagini penali eraemersa una sua disponibilità finanziaria compatibile con la sommaasseritamente distribuita in suo favore dalla [OSCURATO:SOCIETA]Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Milano, riuniti i ricorsi, lirigettò.Su appello del contribuente, nel contraddittorio con l’ufficio, la CGT-2della Lombardia confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del procedimento nelleforme ordinarie, depositando anche una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riferimentoagli artt. 41, comma 2 e 67, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, all’art. 45d.P.R. 917/1986, e agli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché error inprocedendo ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art.36, comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 112 c.p.c., perr.g. n. 6274/2024 a.c. 6/5/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6274/2024Numero sezionale 3858/2026Numero di raccolta generale 20186/2026Data pubblicazione 16/06/2026motivazione apparente”, il contribuente censura la sentenza impugnataper aver addossato su di lui l’onere della prova che gli utiliextracontabili accertati in capo alla società non erano stati oggetto didistribuzione ma erano stati accantonati o reinvestiti dalla società.Il contribuente si duole che non siano state accolte le argomentazionifondate sulla sua estraneità alla gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. (eccezionfatta per l’approvazione dei bilanci annuali), sull’incompatibilità dellesue condizioni finanziarie con la ritenuta distribuzione degli asseriti erilevantissimi utili extracontabili e la propria estraneità al procedimentopenale che ha colpito soltanto il socio e legale rappresentante protempore della società.Il giudice d’appello avrebbe violato il divieto della presunzione depresumpto.Il contribuente, a sostegno delle sue difese, avrebbe dimostrato chenon vi sarebbe stato nessun mutamento in melius delle sue condizionieconomiche. Egli, inoltre, sarebbe rimasto totalmente estraneo alprocedimento penale avviato nei confronti dell’altro socio eamministratore unico della società, a dimostrazione che non fosseemerso alcun elemento per potergli contestare una condottafraudolenta.La sentenza impugnata sarebbe motivata in modo apparente circa laconoscenza in capo al contribuente dei maggiori utili conseguiti dalla7, comma 5 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, che striderebbe con lapresunzione applicata nei confronti del contribuente.1.1. Il motivo è infondato.E’ diritto vivente il principio secondo il quale l’accertamento di utiliextracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativalegittima la ripresa fiscale, in capo ai soci, degli utili che,presuntivamente, sono stati distribuiti ad essi in base alle rispettiver.g. n. 6274/2024 a.c. 6/5/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6274/2024Numero sezionale 3858/2026Numero di raccolta generale 20186/2026Data pubblicazione 16/06/2026quote di partecipazione al capitale, senza peraltro che possa farsiquestione di doppia imposizione nel caso in cui, nella ripresa a caricodei soci, l’amministrazione non applichi il disposto dell’art. 47 Tuir,visto che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la dettadisposizione si applica solo nel caso di utili dichiarati ed oggetto didelibera assembleare di distribuzione tra i soci, non nei casi in cui laripresa fiscale a carico del socio sia stata esercitata in seguitoall’accertamento che la società aveva prodotto utili in nero (cfr. per lalegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,ex multis, Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 27778 del 22/11/2017, Rv.646282–01; per l’inesistenza della doppia imposizione nel caso dipresunzione di distribuzione di utili extracontabili, cfr. Cass., n.10806/2026, e gli arresti ivi citati).La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società aristretta base partecipativa opera anche nel caso in cui l’accertamentodella produzione degli utili sia conseguito al disconoscimento di costifittizi (cfr. Cass., n. 1906/2008; Cass., n. 33976/2019; Cass., n.10679/2022; Cass., n. 15274/2025), e dunque anche nel caso in cui icosti fittizi siano stati neutralizzati tramite compensazione da fatturedella ripresa degli utili presuntivamente distribuiti ai soci, che l’elisionedei costi abbia comunque determinato un maggior reddito imponibilein capo alla società, nel caso che ci occupa la [OSCURATO:SOCIETA]L’operatività della detta presunzione non è mutata dopo l’entrata invigore del nuovo art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633 - 01).Nonostante delle oscillazioni, in sede giurisprudenziale, per le quali ilfondamento della presunzione della distribuzione degli utiliextracontabili nelle società a ristretta base partecipativa sembra essereil coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione dell’impresa socialer.g. n. 6274/2024 a.c. 6/5/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6274/2024Numero sezionale 3858/2026Numero di raccolta generale 20186/2026Data pubblicazione 16/06/2026(ex coeteris, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24907 del 09/09/2025, Rv.676424-01), si deve chiarire che il fondamento della presunzione delladistribuzione degli utili extracontabili è la particolare intensità dellaaffectio societatis che, in genere, accomuna i soci di una società dicapitali a ristretta base partecipativa.Orbene, tale affectio non necessariamente trae origine da un vincolofamiliare (ad esempio, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25468 del18/12/2015, Rv. 638161 - 01), potendo essa caratterizzare il rapportoche lega soggetti che partecipano ad un’impresa nella quale, per la suasemplice struttura organizzativa e per le sue non rilevanti dimensioni,la compattezza tra le persone che ne detengono il capitale conta di piùrispetto alla volontà di coloro che formalmente ne ricoprono la caricadi amministratore.Ne consegue, in ogni caso, che affinché trovi applicazione il principiodella presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in unasocietà a ristretta base partecipativa non è necessario che il socio chesubisca la ripresa fiscale ricopra ruoli gestori o direttivi: basta chefaccia parte della compagine sociale senza mai aver intrapreso azioniconcrete che lo abbiano posto in conflitto con la società o con gliamministratori di essa (non essendo sufficiente, all’uopo, eventualirichieste di chiarimento inviate dal socio all’organo amministrativo dellasocietà, non seguite da atti concreti di rottura dell’affectio societatis).La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, infatti, si fondasu due elementi coesistenti: la ristrettezza della base partecipativaintesa quale sintomo della particolare intensità dell’affectio tra i soci;l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società.La prova che il socio di società a ristretta base partecipativa deve offrireper vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabiliaccertati in capo alla società, d’altro canto, deve consistere non in unaprova negativa, avente ad oggetto il fatto di non aver ricevuto lar.g. n. 6274/2024 a.c. 6/5/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6274/2024Numero sezionale 3858/2026Numero di raccolta generale 20186/2026Data pubblicazione 16/06/2026distribuzione degli utili; bensì nella prova positiva della destinazioneimpressa a quegli utili prodotti “a nero”.Alla partecipazione al capitale di rischio di una società commerciale incui domina l’elemento volontaristico espresso da un piccolo edomogeneo gruppo di soggetti, infatti, è connaturato lo scopospeculativo, con la conseguenza che gli utili definitivamente accertatiin capo alla società, di cui non sia provata una “immobilizzazione” ouna specifica destinazione, non possono che essere finiti, direttamenteo indirettamente, pro quota, nella disponibilità dei singoli soci, a menoche taluno di essi non dimostri di avere, in corrispondenza dei periodidi imposta accertati, intrapreso azioni concrete atte ad evidenziare unadefinitiva rottura dell’affectio societatis o della compagine socialeesistente in quel momento.Il contribuente, in sede di merito, non è riuscito, dal canto suo, secondol’insindacabile giudizio della CGT-2, a provare il fatto che gli utiliaccertati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. non erano stati distribuiti a lui, peressere stata impressa ad essi una specifica destinazione che neescludesse la distribuzione, pro quota, a suo favore.2.Il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Il contribuente è condannato al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, della somma indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c.Il contribuente è condannato al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificator.g. n. 6274/2024 a.c. 6/5/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6274/2024Numero sezionale 3858/2026Numero di raccolta generale 20186/2026Data pubblicazione 16/06/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro diecimila, oltrealle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, della somma di euro diecimila.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro quattromila.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 6274/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]