CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39943/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. Cardella; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. In particolare non è deducibile il primo motivo di ricorso (sull'applicazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione alle due imputazioni ascritte una relativa alla cessione in favore di tale [OSCURATO:PERSONA], l'altra relativa alla detenzione di gr. 26 di hashish) perché si tratta di motivo non proposto in appello e involgente una ricostruzione in fatto alla quale non può procedersi in sede di legittimità. In materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Rv. 262421), situazione che, nel caso in esame, non emerge con evidenza dalle contestazioni. Ritenuto, altresì, che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motivazione del giudice è adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]