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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34826/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12106/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] COOP, elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 2/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocatoIOLITA MASSIMO -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende,unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1158/2020 depositata il 29/10/2020. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la accettazione del controricorrente[OSCURATO:PERSONA].; vista la mancata accettazione di [OSCURATO:PERSONA] COOP; r itenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., c ome modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va disposto sulle spese, relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendovi stata accettazione della rinuncia da parte della procedura; che invece la rinunciante deve essere condannata a pagare le spese processuali alla controparte [OSCURATO:PERSONA] COOP; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] COOP, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (di cui euro 200,00 per esborsi).

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12106/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] COOP, elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 2/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocatoIOLITA MASSIMO -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende,unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1158/2020 depositata il 29/10/2020. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la accettazione del controricorrente[OSCURATO:PERSONA].; vista la mancata accettazione di [OSCURATO:PERSONA] COOP; r itenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., c ome modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va disposto sulle spese, relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendovi stata accettazione della rinuncia da parte della procedura; che invece la rinunciante deve essere condannata a pagare le spese processuali alla controparte [OSCURATO:PERSONA] COOP; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] COOP, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (di cui euro 200,00 per esborsi). Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Così deciso i
Decreto Cassazione n. 34826/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris