CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2025
Cassazione n. 14284/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itto al n.12396/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E.I.P.L.I. - [OSCURATO:PERSONA]'IRRIGAZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA], REGIONE PUGLIA; -intimati - avverso la sentenza n. 527/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/03/2021. Letta larinuncia al ricorso principale da parte del la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , nonché la rinuncia al ricorso incidentale da parte di E.I.P.L.I. - Ente p er l o Sviluppo d ell'irrigazione e l a t rasformazione fondiaria i n Puglia, Lucania e Irpinia , entrambe depositat e in data 22.1.2025; ritenuto che entrambe le rinunce, vicendevolmente accettat e , ha nno i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; rilevato che nulla deve essere disposto sulle spese data l’intervenuta reciproca accettazione ad opera delle parti rispettivamente controricorrenti. P.Q.M Dichiara estinto per rinuncia il procedimento di cassazione; spese compensate. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA]. Giacomo