CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15081/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocati CARDENA' CLAUDIA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2145 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 61/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 10/03/2021 R.G.N. 170/2019;Numero registro generale 12225/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 15081/202630/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rilevato cheCon l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Ancona haaccolto l’appello principale dell’I.N.P.S. ed ha respinto l’appelloincidentale della [OSCURATO:PERSONA], rigettandola domanda avanzata da quest’ultima in primo grado, avente adoggetto l’opposizione all’avviso di addebito n. 303 201600011058 39 000, relativo alla pretesa contributiva avanzatadall’Istituto, per l’importo di euro 1.366.123,69, a titolo diomissioni contributive per violazione del cd. minimalecontributivo e per recupero delle contribuzioni dovute, pereffetto della decadenza dalle agevolazioni contributive concesseper i lavoratori svantaggiati.In particolare, il giudice di appello, richiamata la disciplina intema di minimale contributivo, ex art. 1, d.l. n. 338/1989, conv.legge n. 389/1989, e di deroghe relative all’orario di lavoro, haritenuto anche le Cooperative sociali assoggettate al criteriofissato dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 403/2001, colconseguente divieto di sottrarre all’imponibile contributivo leretribuzioni non erogate ai dipendenti, in relazione a prestazionilavorative non rese per assenza o per riduzione concordatadell’orario al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla legge.Quindi, ritenuto che l’abbattimento dell’aliquota contributiva inderoga al regime ordinario, di cui all’art. 4, terzo comma, dellalegge n. 381/1991, configurasse un beneficio contributivosubordinato al possesso del DURC, ai sensi dell’art. 1, comma1175, della legge n. 296/2006, la Corte anconetana ha conclusonei termini di fondatezza della pretesa avanzata dall’Istitutoappellante, accogliendo quindi il gravame e respingendol’appello incidentale.Numero registro generale 12225/2021Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] SocialeN umero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 15081/2026Onlus formulando dodici motivi, successivamente illustrati coDnat a pubblicazione 19/05/2026memoria ex art. 380-bis c.p.c. L’INPS resiste con controricorso.Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.Considerato cheLa vicenda per cui è causa trova origine dal verbale ispettivo del4 febbraio 2016, con cui l’INPS ha accertato che, tra il 1°gennaio 2011 e il 31 luglio 2015, per determinati periodi, alcunidipendenti della Atlante, società cooperativa sociale Onlus,avevano lavorato per un numero di giornate o per orari minori,rispetto all’orario pieno previsto dal c.c.n.l., con la conseguentecontestata violazione della disciplina del minimale retributivo,ex art. 1, d.l. n. 338/1989, conv. l. n. 389/1989, per un debitocomplessivo pari a euro 88.736,00, oltre alle somme aggiuntive,di cui: euro 74.181,00 per lavoratori svantaggiati; euro14.555,00 per lavoratori normodotati.L’I.N.P.S., ritenuta, per conseguenza, anche la violazionedell’art. 1 comma 1175, della legge n. 296/2006, ha contestatoil venir meno dei presupposti per l’applicazione del regimecontributivo di cui all’art. 4, co. 3, l. n. 381/1991 per l’interoperiodo indicato e per tutti i lavoratori svantaggiati occupati. Perconseguenza è stato richiesto anche il pagamento dell’importodi euro 1.009.201,00, oltre somme aggiuntive.Il tribunale di Ancona, pronunciandosi sull’opposizione all’avvisodi addebito n. 303 2016 00011058 39 000 riteneva sussistentela dedotta omissione contributiva limitatamente al mancatorispetto del minimale giornaliero, ma riteneva che taleinadempimento non determinasse la perdita delle agevolazioniper l’impiego di lavoratori svantaggiati, trattandosi di reNugmimeroe re gistro generale 12225/2021Numero sezionale 2145/2026contributivo in deroga. Numero di raccolta generale 15081/2026Su appello dell’I.N.P.S., la Corte anconetana ha integralmentDeat a pubblicazione 19/05/2026riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo l’appelloprincipale, respingendo quello incidentale e rigettando ladomanda avanzata dalla società in primo grado.La parte ricorrente ha articolato dodici motivi di ricorso, correlatia questioni interpretative, connesse all’applicazione, nell’ambitodelle cooperative sociali, della regola del minimale contributivoalle “persone svantaggiate”, di cui all’art. 4, comma 3, dellalegge n. 381 del 1991 e alla portata degli effetti scaturenti dalrichiamato art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ancheconsiderata l’aliquota contributiva applicata a tale ultimacategoria di lavoratori.In via preliminare, ritiene il Collegio che i temi posti presentinoprofili di rilievo nomofilattico, che ne suggeriscono un esame daparte del Collegio in pubblica udienza, con l’apporto dellaProcura generale e della discussione tra le parti.Ritenuto pertanto di dover rinviare a nuovo ruolo la causa perla sua fissazione in udienza pubblica, P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per latrattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese