CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza del 2/10/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal GIUDICE per le INDAGINI del TRIBUNALE di TRANI in data 28/3/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen. per avere consegnato per l'acquisto di un ponteggio due assegni denunciati rubati.1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla dichiarazione di responsabilità e con specifico riferimento al ritenuto concorso del ricorrente nella commissione del reato. 2. In data 11 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In un unico articolato motivo la difesa, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., rileva che la conclusione della Corte territoriale circa il contributo causale fornito dal ricorrente sarebbe errata. Lo stesso, infatti, sarebbe stato solo presente e, al più, la sua sarebbe stata una posizione qualificabile come connivenza ma non certo come concorso nel reato. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica di quanto emerso nel corso del dibattimento ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura degli elementi acquisiti, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La Corte territoriale, infatti, dando conto di aver tenuto conto di tutte le censure sollevate dalla difesa nell'atto di appello, ha adeguatamente evidenziato gli elementi per i quali ha ritenuto di confermare la dichiarazione di responsabilità. In specifico ha fatto riferimento al riconoscimento effettuato dalla persona offesa, alle modalità con le quali si sono svolti gli incontri al contributo concorsuale fornito e, soprattutto, ai contatti successivi intercorsi nei quali i due soggetti, e anche il Montarulo che ha così mostrato la propria consapevolezza quanto alla provenienza degli assegni, hanno rassicurato le persone offese offrendo soluzioni diverse al fine di prendere tempo. La Corte di appello, poi, considerato che l'imputato non ha fornito alcuna allegazione in ordine alla propria buona fede circa la provenienza degli assegni, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 e Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324 con specifico riferimento al dolo eventuale). Ragioni queste per le quali le attuali censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 26/10/2021 Il con