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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07039/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo ( 1.1.), trattasi di reiterata deduzione in fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità in relazione al corretto rigetto della prospettata causa di giustificazione anche in forma putativa in presenza della assoluta linearità e correttezza dell'operato degli agenti (v. pg. 17 della sentenza); Ritenuto che generico è il secondo motivo (1.2.) sul reato di lesioni aggravate non rinvenendosi il corrispondente specifico motivo di gravame; Ritenuto che manifestamente infondato è il terzo motivo (1.3.) in ordine alla ipotesi aggravata di danneggiamento in relazione alla correttamente ritenuta rilevante contestualità con le violenze e in assenza di qualsiasi fondamento alla pretesa scriminante ex art. 52 cod. pen.; Ritenuto che il quarto motivo (2) in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Ritenuto che il quinto motivo (3) sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in favore della Forina è genericamente proposto sulla supposta concedibilità delle attenuanti generiche onde superare l'ostatività del precedente; Ritenuto che il sesto motivo (4) sulla dedotta nullità della ordinanza 9 marzo 2022 emessa dal GUP è manifestamente infondato in ragione della correttamente ritenuta natura dell'atto depositato all'udienza ( v. pg. 12 della sentenza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo ( 1.1.), trattasi di reiterata deduzione in fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità in relazione al corretto rigetto della prospettata causa di giustificazione anche in forma putativa in presenza della assoluta linearità e correttezza dell'operato degli agenti (v. pg. 17 della sentenza); Ritenuto che generico è il secondo motivo (1.2.) sul reato di lesioni aggravate non rinvenendosi il corrispondente specifico motivo di gravame; Ritenuto che manifestamente infondato è il terzo motivo (1.3.) in ordine alla ipotesi aggravata di danneggiamento in relazione alla correttamente ritenuta rilevante contestualità con le violenze e in assenza di qualsiasi fondamento alla pretesa scriminante ex art. 52 cod. pen.; Ritenuto che il quarto motivo (2) in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Ritenuto che il quinto motivo (3) sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in favore della Forina è genericamente proposto sulla supposta concedibilità delle attenuanti generiche onde superare l'ostatività del precedente; Ritenuto che il sesto motivo (4) sulla dedotta nullità della ordinanza 9 marzo 2022 emessa dal GUP è manifestamente infondato in ragione della correttamente ritenuta natura dell'atto depositato all'udienza ( v. pg. 12 della sentenza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 07039/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris