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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33606/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11661/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 4267/08/2023, depositata in data 15 maggio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate notificava alla società Istituto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento n. 29420060000489858, emessa ai sensi dell’art. 36bis d.P.R. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento - Art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 - Violazione art. 384 c.p.c. 600/1973 a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione presentata per l’anno 2001, per la complessiva somma di Euro 324.350,94, per omesso versamento, per quantoqui ancora rilevi, di IVA ed IRAP.

La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Enna, deducendo di non aver pagato le imposte avendo usufruito della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici del 2002.

La CTP accoglieva in parte il ricorso, determinando in Euro 1.044,79 la somma ancora dovuta.

2. L’Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che confermava la decisione di prime cure.

3. Avverso ladecisione della Commissione tributaria regionale l’Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi: a)violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 primo comma n. 3 e 4 cod. proc. civ. e all'art. 62 primo comma decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, per vizio di extrapetizione; b)violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 e 4 cod. proc. civ. ed all'art.62 primo comma decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, poiché la Commissione tributaria regionale aveva deciso in base a fatti meramente ipotetici (avvenuta richiesta di rateazione dei versamenti)che il contribuente non aveva mai provato perché mai li aveva dedotti; c)violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 19 luglio 1997 n. 241, in relazione all'art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.ed all'art. 62 primo comma decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, per erronea applicazione della normativa che consente di rateizzare ilpagamento delle imposte dovute a saldo; d) motivazione insufficiente e contraddittoria su punti controversi e decisivi della causa, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. ed all'art. 62 primo comma decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale, dopo aver affermato che era consentito il differimento, sottoforma di rate mensili, dei pagamenti di imposta dovuti a saldo allascadenza ordinaria del 31.5.2002, con motivazione carente e contraddittoria, aveva colloca to la scadenza dell'intera somma soggetta a rateizzazione mensile (decorrente dal mese successivo a quello della normale scadenza del 31.5.2002), oltre la data del 29.10.2002.

Con l’ordinanza n. 30566 /20 1 7 questa Corte accolse i l secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso,rigettato il primo, così motivando: «l a Commissione tributaria regionale afferma erroneamente che "la rateizzazione era implicita nella normativa afferente la dichiarazione dei redditi", atteso che l'art. 20 del d.lgs n. 241 del 1997 subordina il pagamento rateizzato alla "previ s ta opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica", né ilgiudice di appello indica in base a quali elem enti ha ritenuto che il contribuente abbia esercitato l'opzione per il pagamento rateizzato.

Pur avendo affermato che la dilazione de l pagamento era consentita in ratemensili, la Commissione tributaria regionale non rileva che, a norma del citato art. 20, il pagamento delle rate mensili di uguale importo deve decorrere "dal mese di scadenza" (31.5.2002), con la conseguenza che, soltanto la rata dovuta in data successiva al 29.10.2002(secondo l'Ufficio la quinta ed ultima rata scadente il 18.11.2002) poteva ricadere nel periodo in cui operava la sospensione dei termini di pagamento dei tributi stabilita (in favore dei contribuenti residenti nelle zone interessate dagli eventi sismici ed eruttivi che avevano colpito la provincia di Catania) dai d.P.C.M. e dai d.m. citati in sentenza, periodo di sospensione riguardante, secondo lo stesso giudice di appello, i versamenti chevenivano a scadenza nell'arco temporale decorrente dal 29.10.2002 al15.12.2005».

4. Riassunto il giudizio dallacontribuente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 4267/08/2023,rigettava l’appello dell’ Ufficio , all’esito del seguente iter argomentativo: -nel giudizio di riassunzione l’Ufficio non si era costituito per cui non aveva contestato le ‘considerazioni esposte dal ricorrente nel ricorso in riassunzione’, considerazioni che ‘non possono che essere condivise’; -in particolare, la società aveva precisato che non avendo avuto la possibilità di corrispondere le rate di agosto, settembre, ottobre e novembre 2001, aveva provveduto al pagamento del residuo dovuto usufruendo del ravvedimento operoso, con versamento del saldo alla data di presentazione della dichiarazione modello Unico, ovvero entro il 31 ottobre 2002; -pertanto, nessuna opzione specifica di rateizzazione era richiesta nel caso in oggetto non avendo la ricorrente completato la rateizzazione (opzione comunque comprovata dal comportamento concludente desunto dal versamento rateizzato nei mesi di maggio, giugno e luglio); -per effetto del differimento delle rate di agosto, settembre, ottobre e novembre alla data di presentazione della dichiarazione, ovvero il 31 ottobre 2002, anche le dette rate ‘sono rientrate nel beneficio della sospensione di termini atteso che esso si applicava a tutti i versamenti che venissero a scadenza nell’arco temporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.12.2005’.

5. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi adun motiv o .

La contribuente è rimasta intimata.

Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del 12dicembre 2025.

Considerato che:

1. Con l’unicomotivo di ricorso l ’Agenzia deduce l a « violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 20 D.Lgs. n. 241/97 e dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)».

Afferma che la CGT - 2 in sede di rinvio avrebbe disatteso i principi di diritto affermati nell’ordinanza di rinvio sia con riferimento alla necessità dell’opzione per la rateizzazione sia con riguardo alle rate comprese nella sospensione dei termini di pagamento dei tributi prevista dalla normativa emergenziale.

Deduce, poi, la violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 241/1997 per ave re il giudice del rinvio erroneamente ritenuto che l’eventuale opzione per la rateizzazione con il ravvedimento del quantum dovuto potesse rilevare al fine di spostare in avanti le scadenze delle rate.

1.1. Il motivoè fondato per quanto di ragione.

1.2. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 14/01/2020, n. 448) ilimiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità.

In particolare, il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell'art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa(Cass. 04/10/2022, n. 28734).

Si è, poi, precisato che il vincolo per il giudice del rinvio si estende anche alle questioni che, sebbene non esaminate espressamente, costituiscano il presupposto della pronuncia: «in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. 03/03/2022, n. 7091).

In caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (Cass. Sez.

U. 03/09/2020, n. 18303).

1.3. Alla luce delle appena enucleate coordinate ermeneutiche è palese l’errore in cui è incorsa la CTR in sede di rinvio, da un lato, perché ha ritenuto non necessaria l’opzione specifica per la rateizzazione (e, comunque, l’ha ritenuta comprovata dal comportamento concludentedella contribuente), in aperto contrasto con quanto affermato nell’ordinanza di rinvio circa la necessità della detta opzione (che non poteva ritenersi implicita nella normativa), dall’altro perché ha incluso nel beneficio de quo anc he le rate precedenti all’ultima (con scadenza antecedente ad ottobre 2002, pel tramite del meccanismo di postergazione sopra riferito), disattendendo quanto affermato da questa Corte nell’ordinanza di rinvio, in cui chiaramente il detto beneficio era stato limitato all’ultima rata (unica con scadenza nel periodo indicato dal legislatore).

1.4. Il motivo va, quindi, accolto, essendo palese la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., con assorbimento della dedotta violazione dell’art. 20 d.lgs. 241/1997.

La sentenza gravata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in altra composizione, pernuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11661/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 4267/08/2023, depositata in data 15 maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate notificava alla società Istituto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento n. 29420060000489858, emessa ai sensi dell’art. 36bis d.P.R. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento - Art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 - Violazione art. 384 c.p.c. 600/1973 a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione presentata per l’anno 2001, per la complessiva somma di Euro 324.350,94, per omesso versamento, per quantoqui ancora rilevi, di IVA ed IRAP. La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Enna, deducendo di non aver pagato le imposte avendo usufruito della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici del 2002. La CTP accoglieva in parte il ricorso, determinando in Euro 1.044,79 la somma ancora dovuta. 2. L’Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che confermava la decisione di prime cure. 3. Avverso ladecisione della Commissione tributaria regionale l’Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi: a)violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 primo comma n. 3 e 4 cod. proc. civ. e all'art. 62 primo comma decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, per vizio di extrapetizione; b)violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 e 4 cod. proc. civ. ed all'art.62 primo comma decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, poiché la Commissione tributaria regionale aveva deciso in base a fatti meramente ipotetici (avvenuta richiesta di rateazione dei versamenti)che il contribuente non aveva mai provato perché mai li aveva dedotti; c)violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 19 luglio 1997 n. 241, in relazione all'art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.ed all'art. 62 primo comma decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, per erronea applicazione della normativa che consente di rateizzare ilpagamento delle imposte dovute a saldo; d) motivazione insufficiente e contraddittoria su punti controversi e decisivi della causa, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. ed all'art. 62 primo comma decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale, dopo aver affermato che era consentito il differimento, sottoforma di rate mensili, dei pagamenti di imposta dovuti a saldo allascadenza ordinaria del 31.5.2002, con motivazione carente e contraddittoria, aveva colloca to la scadenza dell'intera somma soggetta a rateizzazione mensile (decorrente dal mese successivo a quello della normale scadenza del 31.5.2002), oltre la data del 29.10.2002. Con l’ordinanza n. 30566 /20 1 7 questa Corte accolse i l secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso,rigettato il primo, così motivando: «l a Commissione tributaria regionale afferma erroneamente che "la rateizzazione era implicita nella normativa afferente la dichiarazione dei redditi", atteso che l'art. 20 del d.lgs n. 241 del 1997 subordina il pagamento rateizzato alla "previ s ta opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica", né ilgiudice di appello indica in base a quali elem enti ha ritenuto che il contribuente abbia esercitato l'opzione per il pagamento rateizzato. Pur avendo affermato che la dilazione de l pagamento era consentita in ratemensili, la Commissione tributaria regionale non rileva che, a norma del citato art. 20, il pagamento delle rate mensili di uguale importo deve decorrere "dal mese di scadenza" (31.5.2002), con la conseguenza che, soltanto la rata dovuta in data successiva al 29.10.2002(secondo l'Ufficio la quinta ed ultima rata scadente il 18.11.2002) poteva ricadere nel periodo in cui operava la sospensione dei termini di pagamento dei tributi stabilita (in favore dei contribuenti residenti nelle zone interessate dagli eventi sismici ed eruttivi che avevano colpito la provincia di Catania) dai d.P.C.M. e dai d.m. citati in sentenza, periodo di sospensione riguardante, secondo lo stesso giudice di appello, i versamenti chevenivano a scadenza nell'arco temporale decorrente dal 29.10.2002 al15.12.2005». 4. Riassunto il giudizio dallacontribuente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 4267/08/2023,rigettava l’appello dell’ Ufficio , all’esito del seguente iter argomentativo: -nel giudizio di riassunzione l’Ufficio non si era costituito per cui non aveva contestato le ‘considerazioni esposte dal ricorrente nel ricorso in riassunzione’, considerazioni che ‘non possono che essere condivise’; -in particolare, la società aveva precisato che non avendo avuto la possibilità di corrispondere le rate di agosto, settembre, ottobre e novembre 2001, aveva provveduto al pagamento del residuo dovuto usufruendo del ravvedimento operoso, con versamento del saldo alla data di presentazione della dichiarazione modello Unico, ovvero entro il 31 ottobre 2002; -pertanto, nessuna opzione specifica di rateizzazione era richiesta nel caso in oggetto non avendo la ricorrente completato la rateizzazione (opzione comunque comprovata dal comportamento concludente desunto dal versamento rateizzato nei mesi di maggio, giugno e luglio); -per effetto del differimento delle rate di agosto, settembre, ottobre e novembre alla data di presentazione della dichiarazione, ovvero il 31 ottobre 2002, anche le dette rate ‘sono rientrate nel beneficio della sospensione di termini atteso che esso si applicava a tutti i versamenti che venissero a scadenza nell’arco temporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.12.2005’. 5. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi adun motiv o . La contribuente è rimasta intimata. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del 12dicembre 2025. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo di ricorso l ’Agenzia deduce l a « violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 20 D.Lgs. n. 241/97 e dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)». Afferma che la CGT - 2 in sede di rinvio avrebbe disatteso i principi di diritto affermati nell’ordinanza di rinvio sia con riferimento alla necessità dell’opzione per la rateizzazione sia con riguardo alle rate comprese nella sospensione dei termini di pagamento dei tributi prevista dalla normativa emergenziale. Deduce, poi, la violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 241/1997 per ave re il giudice del rinvio erroneamente ritenuto che l’eventuale opzione per la rateizzazione con il ravvedimento del quantum dovuto potesse rilevare al fine di spostare in avanti le scadenze delle rate. 1.1. Il motivoè fondato per quanto di ragione. 1.2. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 14/01/2020, n. 448) ilimiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità. In particolare, il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell'art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa(Cass. 04/10/2022, n. 28734). Si è, poi, precisato che il vincolo per il giudice del rinvio si estende anche alle questioni che, sebbene non esaminate espressamente, costituiscano il presupposto della pronuncia: «in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. 03/03/2022, n. 7091). In caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (Cass. Sez. U. 03/09/2020, n. 18303). 1.3. Alla luce delle appena enucleate coordinate ermeneutiche è palese l’errore in cui è incorsa la CTR in sede di rinvio, da un lato, perché ha ritenuto non necessaria l’opzione specifica per la rateizzazione (e, comunque, l’ha ritenuta comprovata dal comportamento concludentedella contribuente), in aperto contrasto con quanto affermato nell’ordinanza di rinvio circa la necessità della detta opzione (che non poteva ritenersi implicita nella normativa), dall’altro perché ha incluso nel beneficio de quo anc he le rate precedenti all’ultima (con scadenza antecedente ad ottobre 2002, pel tramite del meccanismo di postergazione sopra riferito), disattendendo quanto affermato da questa Corte nell’ordinanza di rinvio, in cui chiaramente il detto beneficio era stato limitato all’ultima rata (unica con scadenza nel periodo indicato dal legislatore). 1.4. Il motivo va, quindi, accolto, essendo palese la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., con assorbimento della dedotta violazione dell’art. 20 d.lgs. 241/1997. La sentenza gravata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in altra composizione, pernuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla
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