CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10132/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 779/2023 depositata il 15/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18208/2023Numero sezionale 8388/2025Numero di raccolta generale 10132/2026Data pubblicazione 19/04/2026Con sentenza n. 779/2023, depositata il 15/2/2023, la Corte diGiustizia di II grado del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Vittucci avverso la sentenza n. 653/2021 con cui la CTP di Roma avevarigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’intimazione dipagamento n. 09720199066338520 per l’importo di 2.779,61 eurorichiesto a titolo di tassa automobilistica ed interessi per gli anni 2007,2010 e 2011. Il giudice d’appello ribadiva l’infondatezza della dedottainesistenza dell’avviso di intimazione per assenza di sottoscrizione erilevava l’avvenuta documentazione della notifica delle cartelle e deisuccessivi atti di interruzione, tutti antecedenti al decorso del termineprescrizionale triennale previsto dall’art. 2 del d.l. n. 2/1986, convertito inlegge n. 60/1986, nonché l’idoneità probatoria delle copie fotostatiche aifini della dimostrazione della notifica, l’assenza dell’obbligo di allegazionedella cartella all’atto impugnato, l’infondatezza dell’eccepita carenza dimotivazione dell’intimazione opposta nonchè dell’eccepita carenza dimotivazione della sentenza in merito al calcolo degli interessi.Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazioneIacopo Vittucci.L’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva al solo finedell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa,mentre la Regione Lazio rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la “nullità per violazione degli artt. 82-83 c.p.c. e 42 DPR 600/763, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4c.p.c.”.Nello specifico, il ricorrente lamenta che “la parte appellata” ([OSCURATO:PERSONA]Riscossione, unica parte risultante costituita dalla sentenzaimpugnata) si sarebbe costituita con un atto privo del regolare mandatoalle liti per assenza del potere di rappresentanza in capo al soggettoNumero registro generale 18208/2023Numero sezionale 8388/2025Numero di raccolta generale 10132/2026Data pubblicazione 19/04/2026indicato, recando la procura in calce all’atto di costituzione la dicitura“Agenzia delle Entrate - Riscossione - [OSCURATO:PERSONA] - IlResponsabile del [OSCURATO:PERSONA]”, soggetto sottoscrivente “in luogoe vece del [OSCURATO:PERSONA] unico titolare del potere dirappresentanza”. Deduce altresì il contribuente la inesistenza dell’avviso diaccertamento in quanto, “quale atto impositivo, è privo dellasottoscrizione dell’Organo che ne ha la rappresentanza eventualmenteanche con la firma digitale. L’art. 42 DPR 600/73, infatti richiede che gliavvisi debbano essere “sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da altroimpiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Mancante nel caso checi occupa in quanto generica.”.I due profili del motivo sono entrambi infondati ed il secondocomunque inammissibile.Quanto all’asserita irritualità del mandato e della comparsa, in quantoprivi di valida sottoscrizione, va rilevato che, in materia di difesa dellepubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sonoapplicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi,dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione deldelegato, la mera dichiarazione di agire in tale sua qualità, senzanecessità di documentarla con atti di delega o di mandato, e nonassumendo rilevanza la diversità del funzionario che assume detta difesarispetto a quello che abbia sottoscritto il ricorso. Ciò perché l'investituradei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nelcompimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo unaspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi (Cass., n.29899/2025; Cass., n. 10867/2018; Cass., n. 19027/2011).Quanto alla eccezione di inesistenza/nullità dell’avviso diaccertamento, premesso che l’atto in questione non risulta trascritto, nériportato nel contenuto essenziale, nè allegato al ricorso, né “localizzato”tra gli atti di causa, in violazione del principio di autosufficienza del ricorsoNumero registro generale 18208/2023Numero sezionale 8388/2025Numero di raccolta generale 10132/2026Data pubblicazione 19/04/2026(Cass., S.U., n. 8950/2022) e che dalla sentenza impugnata risultaprecedentemente dedotta dal contribuente la “inesistenza dell’avviso diintimazione perché privo della sottoscrizione” e non la inesistenzadell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione (non emergendoche la sentenza d’appello abbia motivato anche sul difetto di sottoscrizionedell’avviso di accertamento, né avendo il ricorrente indicato il precedentecensura risulterebbe inammissibilmente proposta per la prima volta nelgiudizio di cassazione (v., tra le altre, Cass., n. 18018/2024; Cass., n.20867/2020), essa deve ritenersi comunque inammissibile sotto l’ulterioreprofilo che, attingendo l’atto impositivo ed avendo la CTR accertato larituale notifica delle cartelle di pagamento, avrebbe dovuto esseresollevata in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento o dellecartelle (deducendo l’omessa notifica dell’atto impositivo), potendo conl’impugnazione dell’intimazione di pagamento farsi valere, ex art. 19,comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, solo vizi propri di tale attoe non anche dell'atto impositivo da cui è sorto il debito, salvo che ilcontribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solocon la notificazione dell'intimazione predetta (vedi, tra le altre, Cass., n.9185/2025).Inoltre, ove pure la questione relativa alla mancanza di validasottoscrizione volesse intendersi riferita all’atto oggetto dell’inizialeimpugnazione, ossia all’intimazione di pagamento, va rilevato che ilgiudice di appello risulta aver motivatamente escluso l’inesistenza di talegiurisprudenza di legittimità secondo cui l’esistenza dell’intimazione dipagamento non dipende tanto dalla sua sottoscrizione (con conseguenteultroneità delle allegazioni relative alla qualifica del sottoscrivente) madalla sua certa riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere diemetterlo (certa riferibilità, nel caso di specie, nemmeno contestata),Numero registro generale 18208/2023Numero sezionale 8388/2025Numero di raccolta generale 10132/2026Data pubblicazione 19/04/2026tanto che il relativo modello ministeriale non prevede nemmeno lasottoscrizione dell’esattore, sicchè le allegazioni del ricorrente volte adargomentare l’inesistenza dell’atto per vizio di sottoscrizione, siccomerelative alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento e nondell’intimazione di pagamento, nemmeno attingerebbero la specifica ratiodecidendi della sentenza, relativa al rigetto dell’eccezione di inesistenzadell’intimazione di pagamento.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione di legge artt.5,6,7,10 comma 1 e 12 comma 2 della legge n. 241 del 1990, art. 24 e 97della Costituzione, Vizio di notifica”, per essere l’avviso impugnato il primoed unico atto ricevuto dal ricorrente, il quale solo così sarebbe venuto aconoscenza delle cartelle di pagamento, evidenziando inoltre la nullitàdella notifica dell’atto a mezzo pec.Il motivo è inammissibile, limitandosi a riproporre l’eccezione dellaomessa notifica delle cartelle, che è stata invece motivatamente respintadal giudice del gravame (laddove ha rilevato che “l’Ufficio ha documentatola notifica delle cartelle, mediante produzione degli avvisi di ricevimentoriportanti i numeri delle cartelle sottese……l’appellante si è limitato acontestare la produzione in copia e ad eccepirne l’inefficacia probatoria,con deduzione generica e di stile…”), senza che il ricorrente abbiatrascritto, né riportato nel contenuto essenziale, nè allegato al ricorso, né“localizzato” tra gli atti di causa la documentazione (“notifica via pec”) dicui assume la nullità, in violazione del principio di autosufficienza delricorso (Cass., S.U., n. 8950/2022) e senza che abbia dedotto in qualevizio o errore sia incorso il giudice del gravame nel ritenere accertata laritualità delle notifiche sulla scorta della documentazione utilizzata.Pertanto, detto motivo risulta privo del requisito della specificità e,mediante l’apparente deduzione di una violazione di legge, si limita inrealtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, nonconsentita al giudice di legittimità (vedi tra le altre Cass. n. 23976/2023),Numero registro generale 18208/2023Numero sezionale 8388/2025Numero di raccolta generale 10132/2026Data pubblicazione 19/04/2026ribadendo la mera contrapposizione del giudizio del ricorrente e della suavalutazione a quelli espressi dalla sentenza impugnata senza considerarele ragioni offerte da quest'ultima (v. Cass., n. 24293/2020; Cass., n.22478/2018; Cass., n. 17330/2015).3. Con il terzo motivo si deduce la “nullità della sentenza perviolazione degli artt. 57 Dlgs 546/1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n.4 e5 c.p.c.”, in quanto “la parte oggi qui resistente, è rimasta contumace equindi in tal modo, non avendo contraddetto al motivo principale delricorso neppure con la semplice produzione documentale (notifica dellecartelle) ne ha accettato la correttezza e legittimità”, sicchè la questionesarebbe coperta dal giudicato, essendo precluso dalle “norme dirito…essere contumaci in primo grado e controdedurre solo in secondogrado, allegando documenti già formati prima della sentenza di primecure”, ribadendo inoltre il ricorrente la inidoneità probatoria delladocumentazione prodotta in copia non autentica “a dimostrare la validitàdella notifica”.Il motivo, invero di non chiara enunciazione, è infondato, laddove fadiscendere il giudicato dalla contumacia in primo grado di una delle parti(la Regione) e laddove afferma l’impossibilità per la parte che sia rimastacontumace in primo grado di controdedurre e depositare nuovi documentiin appello, assumendo per l’effetto la nullità della sentenza.Premesso che le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione, sicchè è denunciabile in Cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé e che tale anomalia si esaurisce nella mancanzaNumero registro generale 18208/2023Numero sezionale 8388/2025Numero di raccolta generale 10132/2026Data pubblicazione 19/04/2026assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione(Cass. Sez. U., 19881/2014; Cass. Sez. U., n. 8053/2014), una taleanomalia motivazionale, fondante la nullità della sentenza ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., non è desumibile dalle allegazioni sopra svolte dalricorrente, tanto più in quanto infondate. Nemmeno dette censurerisultano riconducibili al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ilquale, nell’attuale formulazione, configura un vizio specifico relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultantedalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggettodi discussione tra le parti.Quanto al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. - riferito dalricorrente alla parte rimasta contumace (che, non avendo contraddetto almotivo principale del ricorso, ne avrebbe “accettato la correttezza elegittimità”), sebbene, in via generale, non sia applicabile al contumace(tra le altre, Cass. n. 11044/2024) - esso, pur costituendo principiogenerale del processo e quindi anche del giudizio tributario, va in talegiudizio applicato al netto della specificità dettata dalla non disponibilitàdei diritti controversi e del limite strutturale insito nel fatto che l’attoimpositivo non è l'atto introduttivo del processo quanto piuttosto l'oggetto(immediato). Pertanto, pur dovendo la parte resistente, all'atto dellacostituzione, esporre «le sue difese prendendo posizione sui motivi dedottidal ricorrente», indicando «le prove di cui intende valersi» e proponendo«altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabilid'ufficio», detta parte, comunque, fonda la pretesa su un atto preesistenteal processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modoovviamente difforme da quanto assunto dal contribuente, sicchè non puòritenersi esistente in capo all'ente impositore o all’amministrazioneNumero registro generale 18208/2023Numero sezionale 8388/2025Numero di raccolta generale 10132/2026Data pubblicazione 19/04/2026finanziaria un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto giàdedotto nell'atto impositivo. Ne consegue che anche un’eventualemancata, specifica, presa di posizione dell’ente impositore sui motivi diopposizione alla pretesa tributaria svolti dal contribuente non equivale adammissione dei fatti posti a fondamento degli stessi (v., tra le altre, Cass.,n. 15030/2023). L'ente impositore non ha quindi l'obbligo di replicare aimotivi di ricorso proposti dal contribuente, essendo sua facoltà scegliere dinon costituirsi in giudizio, senza che dall’eventuale contumacia conseguaacquiescenza ai motivi del ricorso e tantomeno la formazione del giudicatosulle questioni dedotte dal contribuente, dovendo il giudice tributariogiudicare della legittimità dell'atto opposto indipendentemente dallacostituzione del suddetto ente impositore.Il motivo è, inoltre, infondato anche con riferimento all’ulteriore profilodella impossibilità per il contumace di controdedurre in appello, atteso che“nel processo tributario, l'osservanza del divieto di cui all’art. 57 d.lgs. n.546/1992 da parte dell'amministrazione finanziaria si risolve nellapreclusione a mutare i termini della contestazione, deducendo motivi ecircostanze diverse da quelli contenuti nell'atto di accertamento o,comunque, avanzando pretese differenti, sotto il profilo del fondamentogiustificativo e, dunque, sul piano della causa petendi, da quelle contenutenell'atto impositivo (Cass. n. 25909/2008; Cass. n. 12467/2019; Cass., n.5160/2020; Cass. n. 17233/2021; Cass. n. 17189/2022)….”, nonestendendosi il divieto in questione alla contestazione delle censure delcontribuente (Cass., n. 13805/2025). Peraltro, la questione è priva diconcreta rilevanza, non risultando, nel caso di specie, effettuata alcunacontrodeduzione in appello dalla parte rimasta in precedenza contumace.Del pari è infondato l’assunto relativo alla preclusione per il contumacein primo grado di produrre documentazione ulteriore in secondo grado,anche con riferimento alla parte rimasta contumace nel primo grado delNumero registro generale 18208/2023Numero sezionale 8388/2025Numero di raccolta generale 10132/2026Data pubblicazione 19/04/2026giudizio (Cass., n. 29568/2018), le parti hanno facoltà di depositare nuovidocumenti in appello, ai sensi dell’art. 58, d.lgs. n. 546/1992 nellaformulazione applicabile ratione temporis, al di fuori delle condizioni postedall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista l’impossibilità di produrli inprimo grado ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti(Cass., n.10549/2025; Cass., n. 18391/2021; Cass., n., 14567/2021;Cass., n. 17164/2018; Cass., n. 8927/2018; Cass., n. 27774/2017; Cass.,n. 22776/2015). Anche tale questione, comunque, appare priva diconcreta rilevanza nel caso di specie, in quanto non risulta avvenuto alcundeposito in appello effettuato dalla parte in precedenza contumace.È infine inammissibile la reiterata, generica, censura della inidoneitàdella “documentazione prodotta dall’Ufficio” in copia non autentica acomprovare la validità della notifica, trattandosi di censura giàmotivatamente respinta dal giudice del gravame, laddove ha rilevato che“Secondo giurisprudenza consolidata, la produzione delle copiefotostatiche ai fini della dimostrazione della notifica ai sensi dell’art. 22 co.4 D.Lgs. 546 del 1992 costituisce mezzo idoneo per introdurre la prova nelprocesso; l’appellante si è limitato a contestare la produzione in copia e adeccepirne l’inefficacia probatoria, con deduzione generica e di stile, senzaindicare in modo chiaro, specifico e circostanziato gli aspetti per i qualiassume il contrasto con gli atti originali.”. Pertanto, detto motivo, non solorisulta privo del requisito della specificità laddove non individua i vizi dellavalutazione operata dalla CTR in merito all’idoneità probatoria dei suddettidocumenti e di contestuale inidoneità dell’eccezione di inefficaciaprobatoria come sollevata dal contribuente ma, mediante l’apparentededuzione di una violazione di legge, si limita in realtà a sollecitare unamera rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita al giudice dilegittimità (vedi tra le altre Cass. n. 23976/2023).4. Con il quarto motivo, si deduce la “nullità della sentenza perviolazione degli artt. 20 e 30 D.p.r. N. 602/1973, e art. 22 C. 4, ed art. 15Numero registro generale 18208/2023Numero sezionale 8388/2025Numero di raccolta generale 10132/2026Data pubblicazione 19/04/2026c. 1 D.LGS 546/1992, nonché in relazione all’art. 360 c. 1 N.4 e 5 c.p.c.”,assumendo che “l’atto qui impugnato inverte l’onere della provaaffermando dovuti i tributi suindicati senza alcuna allegazionedocumentata, violando la legge e tutti i principi di diritto processuale esostanziale. In nessuna parte della cartella e della sentenza si rinvienel’esame suindicato. Ergo l’atto va annullato per mancanza di prova”.Viene quindi richiamata la sentenza n. 15749/2023 di questa Corteche, in materia di Iva, pone a carico dell’Amministrazione che contesti lafatturazione relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti “l’onere diprovare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche laconsapevolezza…”.Il ricorrente deduce inoltre la contrarietà della previsione di cui all’art.15, comma 1, d.lgs. 546/1992 agli artt. 3 e 111 della Costituzione,richiamando a sostegno l’ordinanza n. 27444/2020 di questa Corte, che haescluso la condanna della parte privata al pagamento delle speseprocessuali sostenute dall’Amministrazione finanziaria laddove sia stata ingiudizio senza il ministero di un difensore ed eccepisce altresì l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 15, comma 2 sexies, D.lgs. 546/92, “per riserva dilegge a favore dell’avvocatura dei compensi professionali fissati negliimporti con Decreto del Ministero di Giustizia”. Afferma, pertanto, che,poiché nessuna delle controparti, nel caso di specie, “è patrocinata daavvocati iscritti al relativo albo professionale”, non sarebbero dovuticompetenze, onorari e spese generali, ma solo le spese vive documentate.Premessa, come per il precedente motivo, la non riconducibilità delleallegazioni svolte ai paradigmi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,c.p.c., il motivo è infondato sotto tutti i profili dedotti.Anzitutto, in alcun punto della gravata sentenza il giudice ha decisoriversando sul contribuente l’onere della prova ed inconferente appare ilrichiamo alla sentenza di questa Corte del 5.06.2023 n. 15749, in materiadi “Frode carosello”, fattispecie (relativa a fatture emesse per operazioniNumero registro generale 18208/2023Numero sezionale 8388/2025Numero di raccolta generale 10132/2026Data pubblicazione 19/04/2026inesistenti) cui quella in esame (relativa alla riscossione di tassaautomobilistica) è del tutto estranea.Quanto alla dedotta violazione dell’art. 15 del d.lgs 546/1992, inragione della difesa personale dell’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA],l’ordinanza n. 27444/2020 richiamata dal ricorrente, secondo cui, ove“l'Agenzia delle Entrate è stata in giudizio senza il ministero di difensore…. deve escludersi che la parte privata possa essere condannata alpagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti eonorari (cfr. Cass. 8413/2016)”, si fonda su una non condivisibileomologazione del giudizio tributario – connotato da proprie regoleprocedurali (dettate dal d.lgs. n. 546/1992) – a quello di opposizione acartelle davanti al giudice di pace (a cui inerisce la sentenza n.8413/2016, richiamata dall’ordinanza n. 27444/2020) e costituisceespressione di un orientamento recessivo, che pretermette l’esistenza, nelprocesso tributario, di una specifica disposizione che prevedel'applicazione della tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione delventi per cento degli onorari ivi previsti, nel caso di difesa tecnicagarantita da personale dipendente dell'Ente impositore (art. 15, comma 2sexies, che ha sostituito il previgente art 15, comma 2 bis, d.lgs. n.546/1992).A tal proposito, questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che“Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stataassistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso divittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essereeffettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigentiper gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essispettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attivitàdifensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma ildiritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi perNumero registro generale 18208/2023Numero sezionale 8388/2025Numero di raccolta generale 10132/2026Data pubblicazione 19/04/2026l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati asvolgere attività difensiva nel processo. (Cass. Sez. 5, 10/01/2024, n.1019; Cass. Sez. 5, 11/10/2021, n. 27634; Cass. Sez. 5, 17/09/2019, n.23055).” (Cass. n. 14445/2025, nonchè, ex plurimis, Cass., n.1019/2024; Cass., n. 27634/2021; Cass., n. 24293/2020; Cass., n.23055/2019; Cass., n. 24675/2011; Cass., n. 5957/2007; Cass., n.15546/2004; Cass., n. 15858/2001).Quanto alle eccezioni di incostituzionalità, la violazione degli artt. 3 e111 della Costituzione risulta prospettata del tutto genericamente, nonavendo il ricorrente illustrato le ragioni per cui il sopra citato comma 1dell’art. 15, diretto portato del principio della soccombenza, violerebbedette norme.Peraltro, la Corte Costituzionale ha già escluso il contrasto della sopracitata disposizione con il principio di eguaglianza, laddove, nella sentenzan. 53/1998, ha chiarito che “il legislatore delegato non ha fatto altro checonformare la disciplina delle spese nel nuovo processo tributario a quellaprevista dal codice di procedura civile, in evidente correlazione con laobbligatorietà dell'assistenza tecnica della parte privata nel giudizio ...”.Sempre la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 117/1999, investita deltema della disparità di trattamento tra la normativa di cui all'art. 23 leggen. 689/81 (modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 c.p.c., in ragionedell'inoperatività dell'onere delle spese processuali a carico delsoccombente, ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione,stante il riconoscimento al legislatore della più ampia discrezionalità neldettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionalepredisposizione degli strumenti di tutela, ed in particolare, la Corte haaffermato che: a) l'istituto della condanna del soccombente al pagamentodelle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portataassoluta ed inderogabile; b) il regolamento delle spese processuali nonincide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende inNumero registro generale 18208/2023Numero sezionale 8388/2025Numero di raccolta generale 10132/2026Data pubblicazione 19/04/2026giudizio; c) un modello processuale non necessariamente deve costituireun parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetricacostruzione delle norme processuali in tema di spese di lite, allorquandoesse si sostanzino in strumenti processuali ricollegati a differenti sistemi,in sé compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie nonomogenee. In tal senso, la Corte ha espressamente indicato proprio ilprocesso tributario (art. 15 d.lgs n. 546/1992) come riferimento inidoneoper verificare il denunciato vulnus al principio di uguaglianza.Del tutto generica è inoltre la prospettata illegittimità costituzionaledella disposizione di cui all’art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. n. 542/1996,Costituzione, nè risultano indicate le specifiche norme costituzionaliviolate, rilevandosi che nemmeno si ravvisa la dedotta violazione di una“riserva di legge”.Entrambe le eccezioni di illegittimità costituzionale devono, pertanto,ritenersi inammissibili e, in ogni caso, assorbite dal consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.Il ricorso va, quindi, rigettato.Nulla va disposto sulle spese del giudizio, non avendo le contropartispiegato attività difensiva mediante deposito del controricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/12/2025.Il PresidenteLiberato Paolitto