CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 03692/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 aprile 2025, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Siracusa il 6 ottobre 2023, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 2 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Siracusa il 31 dicembre 2011. È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la violazione degli art. 157 e 161 cod. pen., stante l'intervenuta prescrizione del reato, che sarebbe maturata il 27 novembre 2021, ovvero ben prima della sentenza impugnata. Evidenziato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi considerare che, risalendo l'omissione dichiarativa contestata a epoca successiva al 17 settembre 2011 (come indicato nell'imputazione, il termine ultimo per presentare la dichiarazione fiscale relativa al 2010 scadeva il 31 dicembre 2011), la prescrizione massima del reato de quo si computa in 10 anni, trovando applicazione l'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto- legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011; dunque, tenendo conto della contestata (e applicata) recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. la prescrizione si computa in 15 anni, per cui la stessa matura il 31 dicembre 2026. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.