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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 22015/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che "l'ordinanza venga annullata con conseguente dissequestro dei beni in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], ovvero che la decisione venga rinviata ad altro Tribunale competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.". [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 marzo 2026, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha confermato il provvedimento del Tribunale di Brescia del 10 febbraio 2026, con cui era stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in data 27 aprile 2021 nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento originario disponeva, nei confronti di diverse società, "il sequestro diretto' del profitto del reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., contestato al capo 1) della preliminare rubrica delineata dai PM, che era stato quantificato, per la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in €683.852,55 e per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. in C 292.855,80, e, "in via subordinata, in caso di incapienza delle società, il sequestro per equivalente dell'importo complessivo di C 12.361.212,34, quale complessivo profitto del reato di cui al capo 1)", a carico delle società e delle persone fisiche indagate, tra cui [OSCURATO:PERSONA].

A [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto e di diritto delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. veniva contestato un ruolo di "stretto collaboratore della [OSCURATO:SOCIETA]." nella fase di distribuzione, trasporto e spandimento di ingenti quantitativi di rifiuti, "costituiti da finti gessi di defecazione da fanghi di cui al d.lgs. 75/2020". 1.2 In data 1° febbraio 2026, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di restituzione delle disponibilità finanziarie, ammontanti a circa C 2400,00, giacenti su un rapporto bancario e della quota dei terreni siti nel Comune di Mazzano in sequestro, argomentando sulla base dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 26/9/2024, dep. 2025, Massini, in materia di quantificazione del profitto confiscabile in caso di concorso di persone nel reato. 1.3 L'istanza veniva rigettata dal Tribunale, che rilevava che l'istruttoria era ancora in corso e non era possibile individuare il quantum del profitto conseguito, e, a seguito di appello ex art. 322-bis c.p.p., il Tribunale del Riesame ha confermato la decisione.

In particolare, l'ordinanza impugnata, con riferimento all'an del profitto, rileva che "il conseguimento di un ingiusto profitto in capo a [OSCURATO:PERSONA]" non appare destituito di adeguato supporto probatorio, alla luce di quanto sostenuto dal teste Scatamacchia, che aveva dichiarato che le società di [OSCURATO:PERSONA] avevano realizzato 5223 viaggi, trasportando 69.163 tonnellate di rifiuti, il relazione ai quali "erano state emesse fatture per 894.845,25 euro a carico di [OSCURATO:SOCIETA].", e dal teste Marcolla.

In relazione al quantum, l'ordinanza rileva che il procedimento principale si trova in fase dibattimentale, con l'istruttoria ancora in corso, per cui la "quantificazione (alternativa a quella accusatoria) del profitto del reato", prospettata dalla difesa, non era stata ancora verificata, come richiesto dalle Sezioni Unite, nel contraddittorio tra le parti.

Viene, quindi, ricordato che tale accertamento impone un onere di allegazione e di prova anche in capo alla difesa e che la regola residuale della ripartizione in parti uguali opera solo qualora, all'esito dell'istruttoria, non sia stato possibile quantificare il vantaggio del singolo.

L'appello, quindi, è stato respinto, essendo stato rilevato che "la prospettazione dell'appellante" non era stata ancora verificata "nel contraddittorio tra le parti" e che la sede cautelare era inidonea a una valutazione autonoma delle deduzioni difensive.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi: 22.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge penale in relazione all'art. 299 c.p.p. (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.).

Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783/2025.

Sostiene che il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto disporre il dissequestro dei beni in quanto, anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale sinora svoltasi, non sarebbero emersi elementi per quantificare il profitto del reato specificamente conseguito da [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno di tale tesi, il ricorso richiama le deposizioni testimoniali di Scatamacchia e Marcolla, dalle quali emergerebbe la mancanza di prova circa un ingiusto profitto conseguito dall'imputato.

Il ricorrente contesta l'applicazione del superato criterio della "solidarietà passiva" e afferma che, in assenza di prova sul quantum individuale, il vincolo cautelare non può essere mantenuto, dovendo essere limitato alla sola parte per cui si riconosce raggiunta la prova del profitto. 3.2 Con il secondo motivo, denuncia la mancanza di motivazione in relazione al periculum in mora.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale del Riesame abbia omesso qualsiasi motivazione sulla sussistenza del periculum in mora, presupposto necessario, unitamente al fumus commissi delicti, per il mantenimento del sequestro preventivo.

Richiama una pronuncia di legittimità (Sez. 3, n. 47912/2023) secondo cui il provvedimento applicativo della misura deve contenere una, seppur concisa, motivazione su tale presupposto, anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

Sostiene che il Tribunale, pur trattandosi di un provvedimento di conferma, avrebbe dovuto motivare in modo autonomo e completo sui presupposti che legittimano, ad oggi, il mantenimento della misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.

Poiché la decisione impugnata è stata emessa in sede di appello cautelare e risulta, dalla medesima ordinanza, che avverso il provvedimento genetico è stata proposta istanza di riesame, è necessario individuare l'incidenza, sul presente giudizio, della stabilizzazione del provvedimento genetico per effetto della conferma disposta dal Tribunale del riesame.

Va, infatti, ricordato che "in tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale concerne le questioni esplicitamente o implicitamente trattate, in considerazione dell'effetto devolutivo tipico del giudizio di riesame, nonché quelle inscindibilmente connesse a quelle oggetto di esplicita deduzione, dal cui esame dipende la soluzione di queste ultime, non potendosi le stesse ritenere come deducibili e non dedotte.

Pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori 3interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito" (Sez. 3, n. 10245 del 15/2/2024, Valbit.). 1.2 Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver esposto le ragioni fondanti il decreto di sequestro, ha dato atto che il provvedimento era stato confermato in sede di riesame ma non ha fatto discendere dalla precedente decisione alcun effetto preclusivo rispetto all'appello cautelare che era stato proposto.

Non vi è pertanto ragione alcuna per ritenere che l'esame nel merito dell'impugnazione trovi ostacolo nel giudicato cautelare venutosi a formare per effetto della precedente decisione del Tribunale del Riesame.

2. La natura del mezzo di impugnazione azionato, tuttavia, comporta l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso, risultando il tema del periculum proposto per la prima volta dinanzi a questa Corte.

Dalla sintesi dell'ordinanza, dal ricorrente non contestata come sarebbe stato suo onere se avesse ritenuto che fosse incompleta o non corretta, risulta che né l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], né il provvedimento di rigetto del 10/2/2026 né l'appello cautelare sollevarono questioni afferenti al periculum.

Tale risultanza comporta l'inammissibilità del motivo.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, avallato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01, in motivazione), la cognizione del giudice dell'appello cautelare è perimetrata non solo dai motivi dedotti con l'impugnazione, ma altresì dal thema decidendum sottoposto al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, con la conseguenza che non possono con l'appello essere proposti motivi nuovi rispetto a quelli articolati con l'istanza proposta al giudice che procede (Sez. 3, n. 17390 del 16/4/2026, Tipaldi; Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, Rv. 272206 - 01; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818 - 01; Sez. 2, n. 3418 del 02/07/1999, Moledda, Rv. 214261-01).

3. Venendo al primo motivo, in relazione al profitto ascrivibile al ricorrente, per il quale era stato disposto il sequestro anticipatorio della confisca per equivalente, il Tribunale ha rilevato che i testi Scatamacchia e Marcolla avevano confermato che: [OSCURATO:PERSONA], attraverso le sue società, aveva trasportato 69163 tonnellate di rifiuti, qualificati come fanghi di defecazione, prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]., spandendoli illecitamente su terreni agricoli; per tale attività erano stare emesse fatture a carico di WTE per C 894.845,25.

La sintesi del Tribunale trova conferma nei verbali di stenotipia richiamati nell'ordinanza, dalla difesa allegati al ricorso. 43.1 Da tali dati il Tribunale desume, seguendo l'impostazione del GIP, che il profitto conseguito dagli enti amministrati da [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell'attività illecita coincida con quanto fatturato dalle predette società "per le prestazioni di trasporto, spandimento e aratura di gessi di defecazione eseguiti in favore di WTE".

Il decreto di sequestro, sul punto, aveva anche precisato che il profitto generato dal reato non era dato dalla sottrazione tra "ricavo e costo, piuttosto deve considerarsi profitto l'intero ricavo illecito". 3.2 La conclusione cui pervengono i giudici di merito in merito all'entità del profitto confiscabile in via diretta appare in linea con l'ipotesi accusatoria, che addebita a [OSCURATO:PERSONA] e alle sue società, di aver trasportato e sversato su terreni agricoli tonnellate di rifiuti, non essendo stati i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]. sottoposti ai trattamenti necessari per consentirne l'utilizzazione in agricoltura. 3.3 II ragionamento inferenziale dei giudici di merito si sottrae alle censure difensive.

Nell'impostazione accusatoria, che vede imputati tutta la filiera di produzione e smaltimento dei rifiuti, i contratti intercorsi fra le società di [OSCURATO:PERSONA] e WTE risultano nulli in quanto aventi una causa illecita, ossia lo smaltimento illecito di rifiuti, così da rendere non pertinente il riferimento, che si legge nel ricorso, ai principi di Sez.

U. n. 26654 del 27/3/2008, [OSCURATO:PERSONA], relativi alla necessità di scomputare dal profitto confiscabile i costi connessi all'attività di impresa.

Giova ricordare che tale sentenza, pur rifuggendo da concetti di matrice aziendalistica quale l'utile netto che esclude dal profitto i costi sostenuti per l'esecuzione del contratto, individuando il profitto confiscabile nel complesso dei vantaggi economici casualmente derivanti dal reato, ha, tuttavia, previsto che tale valore subisce un ridimensionamento nel caso in cui possa operarsi una distinzione fra il reato e il rapporto negoziale, ponendosi in tali casi "l'esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile)".

Si legge nella sentenza: "È di agevole intuizione, infatti, la diversità strutturale tra l'impresa criminale -la cui attività economica si polarizza esclusivamente sul crimine (si pensi ad una società che opera nel solo traffico di droga)- e quella che opera lecitamente e soltanto in via episodica deborda nella commissione di un delitto.

Deve, inoltre, considerarsi che un comportamento sanzionato penalmente, dal quale derivi l'instaurazione di un rapporto contrattuale, può avere riflessi diversi sul medesimo.

Più nel dettaglio, nel caso in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione, è evidente che si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (c.d.

"reato contratto") e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il 5relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca.

Se invece il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (c.d.

"reato in contratto"), è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché assolutamente lecito e valido inter partes è il contratto (eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente". 3.4 Nel caso di specie, quindi, l'argomento difensivo si scontra con l'effettiva causa dei contratti intercorsi fra le società amministrate da [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. che, secondo l'ipotesi accusatoria, è da individuare nello smaltimento illecito dei rifiuti, così da escludere che i costi sostenuti per il trasporto e lo spargimento dei fanghi sui terreni agricoli possano essere scomputati dal profitto conseguito.

4. Una volta determinato l'ammontare del profitto suscettibile di confisca in via diretta, il Tribunale del riesame, però, si discosta dal ragionamento del GIP, che aveva disposto il sequestro per equivalente a carico di ciascuno degli indagati in relazione "all'intero profitto del reato" e non alla "quota virtuale di profitto" ad ognuno riferibile, rilevando che l'orientamento giurisprudenziale cui era improntato il decreto era ormai superato dalla sentenza Massini.

E, in effetti, fra i principi di diritto enunciati nella sentenza delle Sezioni unite vi è il seguente: "In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali" (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv. 287756 - 01).

Come sintetizzato da Sez. 3, n. 18039 del 18/3/2026, Caputi, quindi, "in forza del principio enunciato dalle Sezioni Unite, il sequestro a fini di confisca: a) può essere disposto nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, secondo quanto risulta dagli elementi acquisiti; b) solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, può essere ripartito in parti uguali costituenti frazioni del valore complessivo del profitto da sottoporre ad ablazione; c) in ogni caso, deve escludersi ogni forma di solidarietà passiva, e, quindi, la possibilità di disporre il sequestro preventivo a fini di confisca a carico di ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, fermo restando il divieto di duplicazioni eccedenze di ablazioni rispetto all'ammontare complessivo di quest'ultimo (Sez. 3,n. 34167 del 10/09/2025)".

65. L'adesione ai principi della Massini, però, non produce, nel provvedimento impugnato, alcun effetto concreto, avendo il Tribunale rilevato, da una parte, che i testi dell'accusa avevano confermato "l'avvenuta percezione di un profitto in capo alla due società facenti capo al [OSCURATO:PERSONA]" e, dall'altra, che non aveva "avuto inizio la fase istruttoria volta a sostenere la tesi della difesa- anche in relazione alla quantificazione (alternativa a quella dell'accusa) del profitto del reato".

Ha, quindi, ritenuto che non fosse "accoglibile la prospettazione dell'appellante, della quale difetta allo stato il presupposto relativo all'avvenuto accertamento concreto, nel contraddittorio tra le parti, della quota di profitto specificatamente attribuibile al [OSCURATO:PERSONA]".

A tale conclusione l'ordinanza perviene dopo aver riportato ampi stralci della sentenza delle Sezioni unite in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio fra accusa e difesa in tema di 'confisca. 5.1 Viene, però, ignorato quanto esposto al punto immediatamente seguente alla parte della sentenza riprodotta nell'ordinanza, che precisa che il sequestro, in ragione della funzione strumentale e anticipatoria rispetto al successivo provvedimento di merito (la confisca) "non può di per sé incidere sui diritti in misura maggiore rispetto a quanto sia destinato a fare il provvedimento definitivo al quale la cautela è servente".

Statuisce, quindi, la sentenza: "Dunque, non vi sono ragioni per consentire in sede cautelare di sequestrare indistintamente l'intero profitto o prezzo a ciascun concorrente oppure di rispristinare la solidarietà passiva tra correi - destinata, invece, a non operare, come detto, all'esito del giudizio - ovvero, ancora, di sequestrare nei confronti di ciascuno più di quanto da questi sia stato conseguito.

La motivazione, anche in sede cautelare, deve chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che iegittimano il ricorso al sequestro e deve necessariamente spiegare i motivi per cui si ritiene che il singolo partecipe al reato abbia conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivante dal reato".

6. L'ordinanza pertanto non ha fatto buon governo dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni unite cui, esplicitamente, ritiene di dover recepire, non potendo discendere dal fatto che non era stata ancora sottoposta al vaglio della confutazione l'ipotesi dell'accusa, che attribuisce alle società del ricorrente un profitto corrispondente a circa C 900.000,00, il mantenimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] di una confisca per equivalente per oltre C 12.000.000,00, corrispondente all'intero profitto generato dal reato per tutti i soggetti coinvolti.

7. L'annullamento dell'ordinanza conseguente all'errore di diritto cui è incorso il Tribunale impone l'individuazione dei principi cui il giudice di rinvio dovrà attenersi. 7Si impone, infatti, l'adeguamento dei principi enunciati dalla Massini alla peculiarità della vicenda in esame, essendo stata disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro anticipatorio della confisca per equivalente, ex art. 452-quaterdecies ultimo comma c.p., in relazione a un profitto che si assume conseguito dalle sue società.

Esigenza analoga si è di recente profilata in relazione ad altre ipotesi in cui la confisca per equivalente assume un carattere punitivo, da ravvisarsi, secondo Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], quando la misura "infligga all'autore dell'illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dall'illecito" o colpisca "soggetti differenti da quelle che hanno beneficiato del profitto del reato".

Chiamata a pronunciarsi su sequestri anticipatori della confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10/3/2000 n. 74 disposti in tema di reati tributari dichiarativi, in ipotesi commessi in concorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, questa Sezione, in due recentissime sentenze, è pervenuta alla conclusione che la misura anticipatoria possa essere disposta, entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, stante la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista per tali reati (Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, Del, Rv. 289469 - 03; Sez. 3, n. 8773 del 27/01/2026, Solaro, Rv. 289614 - 01). 7.1 Tale arresto si attaglia al caso in esame, risultando il testo dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella parte che qui rileva, del tutto simile a quello dell'ultimo comma dell'art. 452-quaterdecies c.p.

È vero che nel caso della confisca tributaria viene generalmente un rilievo un risparmio di spesa mentre, nel caso in esame, il profitto è dato dai proventi ricavati dall'attività illecita, ma la differenza non appare determinante, e ciò in quanto sia nell'ipotesi dell'art. 12-bis che in quella dell'art. 452-quaterdecies "la confisca per equivalente viene disposta a carico della persona fisica che ha agito per conto di una persona giuridica che deve rispondere con la confisca diretta del vantaggio procurato ma che per qualsiasi ragione non sia più possibile apprendere da parte dell'erario", così che "la persona fisica garante dell'eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica rispetto al potere ablativo dello Stato" (Sez. 3, n. 6287/2026). 7.2 L'applicazione, ai fini della confisca per equivalente, del principio della responsabilità solidale fra i soggetti che hanno agito nell'interesse dell'ente impone, nel caso di specie, ulteriori precisazioni, volte a scongiurare il contrasto con principi di rango costituzionale o sovranazionale.

Il collegamento fra il profitto dell'ente e il provvedimento ablativo deve necessariamente essere circoscritto ai proventi conseguiti dalle società nel cui 8interesse il ricorrente ha agito, così da escludere, anche in radice, che Branchini possa essere chiamato a rispondere di operazioni che non lo avevano visto coinvolto e la cui stessa conoscibilità, da parte del predetto, risulta assai incerta.

Tale limitazione garantisce che il sequestro anticipatorio della confisca per equivalente in esame sia del tutto in linea con l'art. 7 della CEDU e con l'art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU, siccome interpretati dalla giurisprudenza sovranazionale ( da ultimo [OSCURATO:PERSONA] e altri contro Italia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]), permettendo di configurare un nesso causale fra la misura ablativa, cui il sequestro è finalizzato, e la condotta del ricorrente così da rendere, rispetto a quest'ultimo, prevedibile l'ammontare degli importi confiscabili e proporzionata al ruolo svolto e alla gravità della condotta l'ingerenza nel patrimonio.

8. In definitiva, quindi, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, dovrà determinare la misura cautelare anticipatoria della confisca per equivalente nei confronti del ricorrente, da eseguirsi in caso di incapienza delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s., tenendo conto delle quote di profitto dalle medesime conseguito.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che "l'ordinanza venga annullata con conseguente dissequestro dei beni in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], ovvero che la decisione venga rinviata ad altro Tribunale competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 marzo 2026, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha confermato il provvedimento del Tribunale di Brescia del 10 febbraio 2026, con cui era stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in data 27 aprile 2021 nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento originario disponeva, nei confronti di diverse società, "il sequestro diretto' del profitto del reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., contestato al capo 1) della preliminare rubrica delineata dai PM, che era stato quantificato, per la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in €683.852,55 e per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. in C 292.855,80, e, "in via subordinata, in caso di incapienza delle società, il sequestro per equivalente dell'importo complessivo di C 12.361.212,34, quale complessivo profitto del reato di cui al capo 1)", a carico delle società e delle persone fisiche indagate, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto e di diritto delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. veniva contestato un ruolo di "stretto collaboratore della [OSCURATO:SOCIETA]." nella fase di distribuzione, trasporto e spandimento di ingenti quantitativi di rifiuti, "costituiti da finti gessi di defecazione da fanghi di cui al d.lgs. 75/2020". 1.2 In data 1° febbraio 2026, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di restituzione delle disponibilità finanziarie, ammontanti a circa C 2400,00, giacenti su un rapporto bancario e della quota dei terreni siti nel Comune di Mazzano in sequestro, argomentando sulla base dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 26/9/2024, dep. 2025, Massini, in materia di quantificazione del profitto confiscabile in caso di concorso di persone nel reato. 1.3 L'istanza veniva rigettata dal Tribunale, che rilevava che l'istruttoria era ancora in corso e non era possibile individuare il quantum del profitto conseguito, e, a seguito di appello ex art. 322-bis c.p.p., il Tribunale del Riesame ha confermato la decisione. In particolare, l'ordinanza impugnata, con riferimento all'an del profitto, rileva che "il conseguimento di un ingiusto profitto in capo a [OSCURATO:PERSONA]" non appare destituito di adeguato supporto probatorio, alla luce di quanto sostenuto dal teste Scatamacchia, che aveva dichiarato che le società di [OSCURATO:PERSONA] avevano realizzato 5223 viaggi, trasportando 69.163 tonnellate di rifiuti, il relazione ai quali "erano state emesse fatture per 894.845,25 euro a carico di [OSCURATO:SOCIETA].", e dal teste Marcolla. In relazione al quantum, l'ordinanza rileva che il procedimento principale si trova in fase dibattimentale, con l'istruttoria ancora in corso, per cui la "quantificazione (alternativa a quella accusatoria) del profitto del reato", prospettata dalla difesa, non era stata ancora verificata, come richiesto dalle Sezioni Unite, nel contraddittorio tra le parti. Viene, quindi, ricordato che tale accertamento impone un onere di allegazione e di prova anche in capo alla difesa e che la regola residuale della ripartizione in parti uguali opera solo qualora, all'esito dell'istruttoria, non sia stato possibile quantificare il vantaggio del singolo. L'appello, quindi, è stato respinto, essendo stato rilevato che "la prospettazione dell'appellante" non era stata ancora verificata "nel contraddittorio tra le parti" e che la sede cautelare era inidonea a una valutazione autonoma delle deduzioni difensive. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi: 22.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge penale in relazione all'art. 299 c.p.p. (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.). Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783/2025. Sostiene che il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto disporre il dissequestro dei beni in quanto, anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale sinora svoltasi, non sarebbero emersi elementi per quantificare il profitto del reato specificamente conseguito da [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno di tale tesi, il ricorso richiama le deposizioni testimoniali di Scatamacchia e Marcolla, dalle quali emergerebbe la mancanza di prova circa un ingiusto profitto conseguito dall'imputato. Il ricorrente contesta l'applicazione del superato criterio della "solidarietà passiva" e afferma che, in assenza di prova sul quantum individuale, il vincolo cautelare non può essere mantenuto, dovendo essere limitato alla sola parte per cui si riconosce raggiunta la prova del profitto. 3.2 Con il secondo motivo, denuncia la mancanza di motivazione in relazione al periculum in mora. Il ricorrente lamenta che il Tribunale del Riesame abbia omesso qualsiasi motivazione sulla sussistenza del periculum in mora, presupposto necessario, unitamente al fumus commissi delicti, per il mantenimento del sequestro preventivo. Richiama una pronuncia di legittimità (Sez. 3, n. 47912/2023) secondo cui il provvedimento applicativo della misura deve contenere una, seppur concisa, motivazione su tale presupposto, anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Sostiene che il Tribunale, pur trattandosi di un provvedimento di conferma, avrebbe dovuto motivare in modo autonomo e completo sui presupposti che legittimano, ad oggi, il mantenimento della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre. Poiché la decisione impugnata è stata emessa in sede di appello cautelare e risulta, dalla medesima ordinanza, che avverso il provvedimento genetico è stata proposta istanza di riesame, è necessario individuare l'incidenza, sul presente giudizio, della stabilizzazione del provvedimento genetico per effetto della conferma disposta dal Tribunale del riesame. Va, infatti, ricordato che "in tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale concerne le questioni esplicitamente o implicitamente trattate, in considerazione dell'effetto devolutivo tipico del giudizio di riesame, nonché quelle inscindibilmente connesse a quelle oggetto di esplicita deduzione, dal cui esame dipende la soluzione di queste ultime, non potendosi le stesse ritenere come deducibili e non dedotte. Pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori 3interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito" (Sez. 3, n. 10245 del 15/2/2024, Valbit.). 1.2 Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver esposto le ragioni fondanti il decreto di sequestro, ha dato atto che il provvedimento era stato confermato in sede di riesame ma non ha fatto discendere dalla precedente decisione alcun effetto preclusivo rispetto all'appello cautelare che era stato proposto. Non vi è pertanto ragione alcuna per ritenere che l'esame nel merito dell'impugnazione trovi ostacolo nel giudicato cautelare venutosi a formare per effetto della precedente decisione del Tribunale del Riesame. 2. La natura del mezzo di impugnazione azionato, tuttavia, comporta l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso, risultando il tema del periculum proposto per la prima volta dinanzi a questa Corte. Dalla sintesi dell'ordinanza, dal ricorrente non contestata come sarebbe stato suo onere se avesse ritenuto che fosse incompleta o non corretta, risulta che né l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], né il provvedimento di rigetto del 10/2/2026 né l'appello cautelare sollevarono questioni afferenti al periculum. Tale risultanza comporta l'inammissibilità del motivo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, avallato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01, in motivazione), la cognizione del giudice dell'appello cautelare è perimetrata non solo dai motivi dedotti con l'impugnazione, ma altresì dal thema decidendum sottoposto al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, con la conseguenza che non possono con l'appello essere proposti motivi nuovi rispetto a quelli articolati con l'istanza proposta al giudice che procede (Sez. 3, n. 17390 del 16/4/2026, Tipaldi; Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, Rv. 272206 - 01; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818 - 01; Sez. 2, n. 3418 del 02/07/1999, Moledda, Rv. 214261-01). 3. Venendo al primo motivo, in relazione al profitto ascrivibile al ricorrente, per il quale era stato disposto il sequestro anticipatorio della confisca per equivalente, il Tribunale ha rilevato che i testi Scatamacchia e Marcolla avevano confermato che: [OSCURATO:PERSONA], attraverso le sue società, aveva trasportato 69163 tonnellate di rifiuti, qualificati come fanghi di defecazione, prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]., spandendoli illecitamente su terreni agricoli; per tale attività erano stare emesse fatture a carico di WTE per C 894.845,25. La sintesi del Tribunale trova conferma nei verbali di stenotipia richiamati nell'ordinanza, dalla difesa allegati al ricorso. 43.1 Da tali dati il Tribunale desume, seguendo l'impostazione del GIP, che il profitto conseguito dagli enti amministrati da [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell'attività illecita coincida con quanto fatturato dalle predette società "per le prestazioni di trasporto, spandimento e aratura di gessi di defecazione eseguiti in favore di WTE". Il decreto di sequestro, sul punto, aveva anche precisato che il profitto generato dal reato non era dato dalla sottrazione tra "ricavo e costo, piuttosto deve considerarsi profitto l'intero ricavo illecito". 3.2 La conclusione cui pervengono i giudici di merito in merito all'entità del profitto confiscabile in via diretta appare in linea con l'ipotesi accusatoria, che addebita a [OSCURATO:PERSONA] e alle sue società, di aver trasportato e sversato su terreni agricoli tonnellate di rifiuti, non essendo stati i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]. sottoposti ai trattamenti necessari per consentirne l'utilizzazione in agricoltura. 3.3 II ragionamento inferenziale dei giudici di merito si sottrae alle censure difensive. Nell'impostazione accusatoria, che vede imputati tutta la filiera di produzione e smaltimento dei rifiuti, i contratti intercorsi fra le società di [OSCURATO:PERSONA] e WTE risultano nulli in quanto aventi una causa illecita, ossia lo smaltimento illecito di rifiuti, così da rendere non pertinente il riferimento, che si legge nel ricorso, ai principi di Sez. U. n. 26654 del 27/3/2008, [OSCURATO:PERSONA], relativi alla necessità di scomputare dal profitto confiscabile i costi connessi all'attività di impresa. Giova ricordare che tale sentenza, pur rifuggendo da concetti di matrice aziendalistica quale l'utile netto che esclude dal profitto i costi sostenuti per l'esecuzione del contratto, individuando il profitto confiscabile nel complesso dei vantaggi economici casualmente derivanti dal reato, ha, tuttavia, previsto che tale valore subisce un ridimensionamento nel caso in cui possa operarsi una distinzione fra il reato e il rapporto negoziale, ponendosi in tali casi "l'esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile)". Si legge nella sentenza: "È di agevole intuizione, infatti, la diversità strutturale tra l'impresa criminale -la cui attività economica si polarizza esclusivamente sul crimine (si pensi ad una società che opera nel solo traffico di droga)- e quella che opera lecitamente e soltanto in via episodica deborda nella commissione di un delitto. Deve, inoltre, considerarsi che un comportamento sanzionato penalmente, dal quale derivi l'instaurazione di un rapporto contrattuale, può avere riflessi diversi sul medesimo. Più nel dettaglio, nel caso in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione, è evidente che si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (c.d. "reato contratto") e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il 5relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca. Se invece il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (c.d. "reato in contratto"), è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché assolutamente lecito e valido inter partes è il contratto (eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente". 3.4 Nel caso di specie, quindi, l'argomento difensivo si scontra con l'effettiva causa dei contratti intercorsi fra le società amministrate da [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. che, secondo l'ipotesi accusatoria, è da individuare nello smaltimento illecito dei rifiuti, così da escludere che i costi sostenuti per il trasporto e lo spargimento dei fanghi sui terreni agricoli possano essere scomputati dal profitto conseguito. 4. Una volta determinato l'ammontare del profitto suscettibile di confisca in via diretta, il Tribunale del riesame, però, si discosta dal ragionamento del GIP, che aveva disposto il sequestro per equivalente a carico di ciascuno degli indagati in relazione "all'intero profitto del reato" e non alla "quota virtuale di profitto" ad ognuno riferibile, rilevando che l'orientamento giurisprudenziale cui era improntato il decreto era ormai superato dalla sentenza Massini. E, in effetti, fra i principi di diritto enunciati nella sentenza delle Sezioni unite vi è il seguente: "In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali" (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv. 287756 - 01). Come sintetizzato da Sez. 3, n. 18039 del 18/3/2026, Caputi, quindi, "in forza del principio enunciato dalle Sezioni Unite, il sequestro a fini di confisca: a) può essere disposto nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, secondo quanto risulta dagli elementi acquisiti; b) solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, può essere ripartito in parti uguali costituenti frazioni del valore complessivo del profitto da sottoporre ad ablazione; c) in ogni caso, deve escludersi ogni forma di solidarietà passiva, e, quindi, la possibilità di disporre il sequestro preventivo a fini di confisca a carico di ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, fermo restando il divieto di duplicazioni eccedenze di ablazioni rispetto all'ammontare complessivo di quest'ultimo (Sez. 3,n. 34167 del 10/09/2025)". 65. L'adesione ai principi della Massini, però, non produce, nel provvedimento impugnato, alcun effetto concreto, avendo il Tribunale rilevato, da una parte, che i testi dell'accusa avevano confermato "l'avvenuta percezione di un profitto in capo alla due società facenti capo al [OSCURATO:PERSONA]" e, dall'altra, che non aveva "avuto inizio la fase istruttoria volta a sostenere la tesi della difesa- anche in relazione alla quantificazione (alternativa a quella dell'accusa) del profitto del reato". Ha, quindi, ritenuto che non fosse "accoglibile la prospettazione dell'appellante, della quale difetta allo stato il presupposto relativo all'avvenuto accertamento concreto, nel contraddittorio tra le parti, della quota di profitto specificatamente attribuibile al [OSCURATO:PERSONA]". A tale conclusione l'ordinanza perviene dopo aver riportato ampi stralci della sentenza delle Sezioni unite in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio fra accusa e difesa in tema di 'confisca. 5.1 Viene, però, ignorato quanto esposto al punto immediatamente seguente alla parte della sentenza riprodotta nell'ordinanza, che precisa che il sequestro, in ragione della funzione strumentale e anticipatoria rispetto al successivo provvedimento di merito (la confisca) "non può di per sé incidere sui diritti in misura maggiore rispetto a quanto sia destinato a fare il provvedimento definitivo al quale la cautela è servente". Statuisce, quindi, la sentenza: "Dunque, non vi sono ragioni per consentire in sede cautelare di sequestrare indistintamente l'intero profitto o prezzo a ciascun concorrente oppure di rispristinare la solidarietà passiva tra correi - destinata, invece, a non operare, come detto, all'esito del giudizio - ovvero, ancora, di sequestrare nei confronti di ciascuno più di quanto da questi sia stato conseguito. La motivazione, anche in sede cautelare, deve chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che iegittimano il ricorso al sequestro e deve necessariamente spiegare i motivi per cui si ritiene che il singolo partecipe al reato abbia conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivante dal reato". 6. L'ordinanza pertanto non ha fatto buon governo dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni unite cui, esplicitamente, ritiene di dover recepire, non potendo discendere dal fatto che non era stata ancora sottoposta al vaglio della confutazione l'ipotesi dell'accusa, che attribuisce alle società del ricorrente un profitto corrispondente a circa C 900.000,00, il mantenimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] di una confisca per equivalente per oltre C 12.000.000,00, corrispondente all'intero profitto generato dal reato per tutti i soggetti coinvolti. 7. L'annullamento dell'ordinanza conseguente all'errore di diritto cui è incorso il Tribunale impone l'individuazione dei principi cui il giudice di rinvio dovrà attenersi. 7Si impone, infatti, l'adeguamento dei principi enunciati dalla Massini alla peculiarità della vicenda in esame, essendo stata disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro anticipatorio della confisca per equivalente, ex art. 452-quaterdecies ultimo comma c.p., in relazione a un profitto che si assume conseguito dalle sue società. Esigenza analoga si è di recente profilata in relazione ad altre ipotesi in cui la confisca per equivalente assume un carattere punitivo, da ravvisarsi, secondo Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], quando la misura "infligga all'autore dell'illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dall'illecito" o colpisca "soggetti differenti da quelle che hanno beneficiato del profitto del reato". Chiamata a pronunciarsi su sequestri anticipatori della confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10/3/2000 n. 74 disposti in tema di reati tributari dichiarativi, in ipotesi commessi in concorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, questa Sezione, in due recentissime sentenze, è pervenuta alla conclusione che la misura anticipatoria possa essere disposta, entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, stante la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista per tali reati (Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, Del, Rv. 289469 - 03; Sez. 3, n. 8773 del 27/01/2026, Solaro, Rv. 289614 - 01). 7.1 Tale arresto si attaglia al caso in esame, risultando il testo dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella parte che qui rileva, del tutto simile a quello dell'ultimo comma dell'art. 452-quaterdecies c.p. È vero che nel caso della confisca tributaria viene generalmente un rilievo un risparmio di spesa mentre, nel caso in esame, il profitto è dato dai proventi ricavati dall'attività illecita, ma la differenza non appare determinante, e ciò in quanto sia nell'ipotesi dell'art. 12-bis che in quella dell'art. 452-quaterdecies "la confisca per equivalente viene disposta a carico della persona fisica che ha agito per conto di una persona giuridica che deve rispondere con la confisca diretta del vantaggio procurato ma che per qualsiasi ragione non sia più possibile apprendere da parte dell'erario", così che "la persona fisica garante dell'eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica rispetto al potere ablativo dello Stato" (Sez. 3, n. 6287/2026). 7.2 L'applicazione, ai fini della confisca per equivalente, del principio della responsabilità solidale fra i soggetti che hanno agito nell'interesse dell'ente impone, nel caso di specie, ulteriori precisazioni, volte a scongiurare il contrasto con principi di rango costituzionale o sovranazionale. Il collegamento fra il profitto dell'ente e il provvedimento ablativo deve necessariamente essere circoscritto ai proventi conseguiti dalle società nel cui 8interesse il ricorrente ha agito, così da escludere, anche in radice, che Branchini possa essere chiamato a rispondere di operazioni che non lo avevano visto coinvolto e la cui stessa conoscibilità, da parte del predetto, risulta assai incerta. Tale limitazione garantisce che il sequestro anticipatorio della confisca per equivalente in esame sia del tutto in linea con l'art. 7 della CEDU e con l'art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU, siccome interpretati dalla giurisprudenza sovranazionale ( da ultimo [OSCURATO:PERSONA] e altri contro Italia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]), permettendo di configurare un nesso causale fra la misura ablativa, cui il sequestro è finalizzato, e la condotta del ricorrente così da rendere, rispetto a quest'ultimo, prevedibile l'ammontare degli importi confiscabili e proporzionata al ruolo svolto e alla gravità della condotta l'ingerenza nel patrimonio. 8. In definitiva, quindi, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, dovrà determinare la misura cautelare anticipatoria della confisca per equivalente nei confronti del ricorrente, da eseguirsi in caso di incapienza delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s., tenendo conto delle quote di profitto dalle medesime conseguito. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris