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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2025

Cassazione n. 13663/2026

Testo disponibile della fonte

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da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - [OSCURATO:PERSONA], sopra generalizzato; avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore presente in difesa dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 9 giugno 2025, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2022, applicata l'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, riduceva ad anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina impropria, aggravato dalla recidiva qualificata.

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e l'imputato.

2.1. Con il primo motivo il Procuratore generale deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione apparente e manifesta illogicità in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di rapina impropria-, sul rilievo che la violenza commessa dall'imputato non fosse funzionalmente collegata né 1all'impossessamento della res né all'assicurazione dell'impunità.

Il ricorrente evidenzia che l'imputato, dopo aver prelevato una bottiglia dall'esercizio commerciale, l'avrebbe immediatamente scagliata contro il titolare che ne aveva richiesto il pagamento, colpendolo al volto, per poi proseguire l'azione con condotte di danneggiamento del locale, manifestando un impulso d'ira privo di finalizzazione.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, ai sensi della lett. e) del medesimo articolo, in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di rapina impropria di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., in difetto della sottrazione della cosa.

Il ricorrente osserva che la bottiglia prelevata dall'esercizio commerciale non sarebbe mai uscita dalla sfera di vigilanza del detentore, essendo stata immediatamente utilizzata come mezzo di offesa e distrutta nel corso dell'azione, senza alcuna stabile acquisizione del possesso da parte dell'imputato.

3. Con il primo motivo l'imputato deduce violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., denunciando un difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

La difesa lamenta che, a fronte di un'imputazione che addebitava l'uso della violenza al fine di assicurarsi il possesso della cosa sottratta, la sentenza impugnata avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità valorizzando una diversa finalità della condotta violenta, individuata nel garantirsi l'impunità, così attribuendo al colpo inferto alla persona offesa una funzione diversa da quella originariamente enucleata, in assenza di contestazione suppletiva e con conseguente lesione del diritto di difesa.

3.1. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla attendibilità della persona offesa, deducendo che la Corte territoriale ne avrebbe recepito acriticamente il narrato, nonostante la presenza di plurime e rilevanti incongruenze nelle versioni rese, segnatamente con riguardo alla dinamica dell'aggressione, alla perdita o meno della bottiglia e alle modalità della fuga dell'imputato.

3.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 628, comma secondo, cod. pen., contestando la sussistenza della sottrazione quale presupposto oggettivo della rapina impropria.

La difesa sostiene che, nel caso di specie, non vi sarebbe stato un effettivo impossessamento penalmente rilevante, in quanto la bottiglia sarebbe stata immediatamente persa o recuperata e non vi sarebbe stata alcuna stabile fuoriuscita del bene dalla sfera di disponibilità della persona offesa, con conseguente insussistenza sia della rapina impropria sia del tentativo.

3.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la condotta violenta posta in essere dall'imputato sarebbe stata frutto di una reazione impulsiva, non finalizzata né ad assicurarsi il possesso della cosa né a garantirsi l'impunità, con conseguente difetto del dolo specifico richiesto dalla fattispecie di rapina impropria.

24. Entrambi i ricorrenti concludono chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti dall'imputato e dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma sono fondati, nei limiti di seguito precisati, e devono essere accolti.

2. I motivi, dedotti da entrambi i ricorrenti, che investono la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di rapina impropria - segnatamente con riferimento alla configurabilità della sottrazione e al necessario collegamento finalistico tra la violenza e l'assicurazione del profitto o dell'impunità - possono essere esaminati congiuntamente, in quanto vertenti sul nucleo strutturale della fattispecie di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen.

L'esame di tali censure, peraltro, può essere condotto prescindendo dalle contestazioni difensive relative alla ricostruzione fattuale e all'attendibilità della persona offesa, poiché l'annullamento si impone già aderendo alla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata ed avversata dalla difesa.

3. Ebbene, secondo quanto accertato dalla Corte di appello, l'imputato, dopo aver prelevato una bottiglia dall'esercizio commerciale della persona offesa, reagiva immediatamente alla richiesta di pagamento scagliando la bottiglia contro il titolare e proseguiva, poi, l'azione con condotte di danneggiamento del locale, senza tentare di allontanarsi con il bene né di conservarne il possesso.

Sulla base di tale sequenza, la Corte territoriale ha ritenuto integrata la rapina impropria valorizzando la mera successione cronologica tra l'apprensione del bene, l'esercizio della violenza e il successivo allontanamento dell'agente dal luogo dei fatti.

Tuttavia, dalla stessa ricostruzione fattuale accolta dai giudici di merito emerge che la res veniva immediatamente utilizzata come mezzo di offesa e distrutta all'interno del locale, senza che la violenza fosse funzionalmente orientata ad assicurare il profitto del reato o a garantire l'impunità dell'agente.

In tale contesto, l'affermazione della sussistenza della rapina impropria si fonda su un dato meramente temporale e non consente di ritenere accertato il necessario collegamento finalistico richiesto dall'art. 628, comma secondo, cod. pen., né, conseguentemente, il dolo specifico della fattispecie, che non può essere desunto in via automatica dalla sola commissione di un atto violento successivo all'apprensione del bene.

Rafforzano tale conclusione i principi affermati da Sez.

U, n. 34952 del 19 aprile 2012, Reina, Rv. 253153-01, ove si evidenzia che, anche nell'ipotesi di tentativo, la rapina impropria postula che la violenza o la minaccia siano funzionalmente orientate all'assicurazione del profitto ovvero al conseguimento dell'impunità, restando altrimenti estranee alla struttura della fattispecie.

34. Ne consegue che la sentenza impugnata, avendo ritenuto integrata la rapina impropria in assenza del necessario collegamento finalistico prescritto per l'integrazione della fattispecie, va annullata senza rinvio, non essendo configurabile, alla luce dei fatti accertati, il reato contestato.

5. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - [OSCURATO:PERSONA], sopra generalizzato; avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore presente in difesa dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 9 giugno 2025, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2022, applicata l'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, riduceva ad anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina impropria, aggravato dalla recidiva qualificata. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e l'imputato. 2.1. Con il primo motivo il Procuratore generale deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione apparente e manifesta illogicità in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di rapina impropria-, sul rilievo che la violenza commessa dall'imputato non fosse funzionalmente collegata né 1all'impossessamento della res né all'assicurazione dell'impunità. Il ricorrente evidenzia che l'imputato, dopo aver prelevato una bottiglia dall'esercizio commerciale, l'avrebbe immediatamente scagliata contro il titolare che ne aveva richiesto il pagamento, colpendolo al volto, per poi proseguire l'azione con condotte di danneggiamento del locale, manifestando un impulso d'ira privo di finalizzazione. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, ai sensi della lett. e) del medesimo articolo, in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di rapina impropria di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., in difetto della sottrazione della cosa. Il ricorrente osserva che la bottiglia prelevata dall'esercizio commerciale non sarebbe mai uscita dalla sfera di vigilanza del detentore, essendo stata immediatamente utilizzata come mezzo di offesa e distrutta nel corso dell'azione, senza alcuna stabile acquisizione del possesso da parte dell'imputato. 3. Con il primo motivo l'imputato deduce violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., denunciando un difetto di correlazione tra accusa e sentenza. La difesa lamenta che, a fronte di un'imputazione che addebitava l'uso della violenza al fine di assicurarsi il possesso della cosa sottratta, la sentenza impugnata avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità valorizzando una diversa finalità della condotta violenta, individuata nel garantirsi l'impunità, così attribuendo al colpo inferto alla persona offesa una funzione diversa da quella originariamente enucleata, in assenza di contestazione suppletiva e con conseguente lesione del diritto di difesa. 3.1. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla attendibilità della persona offesa, deducendo che la Corte territoriale ne avrebbe recepito acriticamente il narrato, nonostante la presenza di plurime e rilevanti incongruenze nelle versioni rese, segnatamente con riguardo alla dinamica dell'aggressione, alla perdita o meno della bottiglia e alle modalità della fuga dell'imputato. 3.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 628, comma secondo, cod. pen., contestando la sussistenza della sottrazione quale presupposto oggettivo della rapina impropria. La difesa sostiene che, nel caso di specie, non vi sarebbe stato un effettivo impossessamento penalmente rilevante, in quanto la bottiglia sarebbe stata immediatamente persa o recuperata e non vi sarebbe stata alcuna stabile fuoriuscita del bene dalla sfera di disponibilità della persona offesa, con conseguente insussistenza sia della rapina impropria sia del tentativo. 3.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la condotta violenta posta in essere dall'imputato sarebbe stata frutto di una reazione impulsiva, non finalizzata né ad assicurarsi il possesso della cosa né a garantirsi l'impunità, con conseguente difetto del dolo specifico richiesto dalla fattispecie di rapina impropria. 24. Entrambi i ricorrenti concludono chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dall'imputato e dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma sono fondati, nei limiti di seguito precisati, e devono essere accolti. 2. I motivi, dedotti da entrambi i ricorrenti, che investono la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di rapina impropria - segnatamente con riferimento alla configurabilità della sottrazione e al necessario collegamento finalistico tra la violenza e l'assicurazione del profitto o dell'impunità - possono essere esaminati congiuntamente, in quanto vertenti sul nucleo strutturale della fattispecie di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. L'esame di tali censure, peraltro, può essere condotto prescindendo dalle contestazioni difensive relative alla ricostruzione fattuale e all'attendibilità della persona offesa, poiché l'annullamento si impone già aderendo alla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata ed avversata dalla difesa. 3. Ebbene, secondo quanto accertato dalla Corte di appello, l'imputato, dopo aver prelevato una bottiglia dall'esercizio commerciale della persona offesa, reagiva immediatamente alla richiesta di pagamento scagliando la bottiglia contro il titolare e proseguiva, poi, l'azione con condotte di danneggiamento del locale, senza tentare di allontanarsi con il bene né di conservarne il possesso. Sulla base di tale sequenza, la Corte territoriale ha ritenuto integrata la rapina impropria valorizzando la mera successione cronologica tra l'apprensione del bene, l'esercizio della violenza e il successivo allontanamento dell'agente dal luogo dei fatti. Tuttavia, dalla stessa ricostruzione fattuale accolta dai giudici di merito emerge che la res veniva immediatamente utilizzata come mezzo di offesa e distrutta all'interno del locale, senza che la violenza fosse funzionalmente orientata ad assicurare il profitto del reato o a garantire l'impunità dell'agente. In tale contesto, l'affermazione della sussistenza della rapina impropria si fonda su un dato meramente temporale e non consente di ritenere accertato il necessario collegamento finalistico richiesto dall'art. 628, comma secondo, cod. pen., né, conseguentemente, il dolo specifico della fattispecie, che non può essere desunto in via automatica dalla sola commissione di un atto violento successivo all'apprensione del bene. Rafforzano tale conclusione i principi affermati da Sez. U, n. 34952 del 19 aprile 2012, Reina, Rv. 253153-01, ove si evidenzia che, anche nell'ipotesi di tentativo, la rapina impropria postula che la violenza o la minaccia siano funzionalmente orientate all'assicurazione del profitto ovvero al conseguimento dell'impunità, restando altrimenti estranee alla struttura della fattispecie. 34. Ne consegue che la sentenza impugnata, avendo ritenuto integrata la rapina impropria in assenza del necessario collegamento finalistico prescritto per l'integrazione della fattispecie, va annullata senza rinvio, non essendo configurabile, alla luce dei fatti accertati, il reato contestato. 5. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. P.Q P.Q.M
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