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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32931/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore R.G. 19793/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta.

Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore R.G. 19793/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 32931/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris