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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38367/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativi a: vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato, non potendosi escludere che la droga fosse detenuta da altri avventori del luogo, molto frequentato, dove fu ritrovata (così anche i sacchetti e la macchina sottovuoto); vizio di motivazione quanto all'esclusione della particolare tenuità del fatto, ritenuta sulla base della non occasionalità dello spaccio, a sua volta desunta dalla presenza di strumentazione e materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente, nonché dalla suddivisione in dosi (nonostante quanto in precedenza rilevato); ritenuto che ad analoghi motivi la Corte di appello ha replicato, quanto alla responsabilità per il reato, che: la sostanza stupefacente rinvenuta era già suddivisa in dosi con modalità di confezionamento coincidenti con quella di cui, all'atto di controllo, l'imputato aveva cercato di disfarsi; erano stati trovati, oltre alla macchina per il sottovuoto, quindici sacchetti di plastica; il ricorrente aveva l'atteggiamento tipico di chi stia aspettando qualcuno; dall'ispezione del telefono cellulare erano emersi plurimi contatti con persone con precedenti penali o segnalazioni in materia di spaccio di stupefacenti; lo stesso imputato annovera precedenti specifici; che dalla presenza di strumentazione e materiale utile al confezionamento della sostanza nonché dalla suddivisione della stessa in dosi si evinceva la non occasionalità dello spaccio e quindi l'insussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto, dunque, il ricorso reiterativo di censure già adeguatamente disattese con argomentazione completa e non illogica e, pertanto, inammissibile, con conseguente condanna dell'imputato al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d lla Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativi a: vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato, non potendosi escludere che la droga fosse detenuta da altri avventori del luogo, molto frequentato, dove fu ritrovata (così anche i sacchetti e la macchina sottovuoto); vizio di motivazione quanto all'esclusione della particolare tenuità del fatto, ritenuta sulla base della non occasionalità dello spaccio, a sua volta desunta dalla presenza di strumentazione e materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente, nonché dalla suddivisione in dosi (nonostante quanto in precedenza rilevato); ritenuto che ad analoghi motivi la Corte di appello ha replicato, quanto alla responsabilità per il reato, che: la sostanza stupefacente rinvenuta era già suddivisa in dosi con modalità di confezionamento coincidenti con quella di cui, all'atto di controllo, l'imputato aveva cercato di disfarsi; erano stati trovati, oltre alla macchina per il sottovuoto, quindici sacchetti di plastica; il ricorrente aveva l'atteggiamento tipico di chi stia aspettando qualcuno; dall'ispezione del telefono cellulare erano emersi plurimi contatti con persone con precedenti penali o segnalazioni in materia di spaccio di stupefacenti; lo stesso imputato annovera precedenti specifici; che dalla presenza di strumentazione e materiale utile al confezionamento della sostanza nonché dalla suddivisione della stessa in dosi si evinceva la non occasionalità dello spaccio e quindi l'insussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto, dunque, il ricorso reiterativo di censure già adeguatamente disattese con argomentazione completa e non illogica e, pertanto, inammissibile, con conseguente condanna dell'imputato al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d lla Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 38367/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris