Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:580
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑264/09
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
Repubblica slovacca
«Inadempimento di uno Stato — Energia — Mercato interno dell’energia elettrica — Direttiva 2003/54/CE — Contratto di investimento — Accordo bilaterale sulla tutela degli investimenti concluso prima dell’adesione all’Unione europea — Art. 307 CE»
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno dell’energia
elettrica — Direttiva 2003/54 — Accesso dei terzi alle reti di trasporto e di distribuzione di elettricità
(Art. 307 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54)
Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva 2003/54, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, uno Stato membro il cui gestore della rete elettrica abbia concluso,
prima dell’adesione di tale Stato alla Comunità, con una società stabilita in uno Stato terzo, un contratto di accesso privilegiato
che riserva a detta società un diritto di transito sulla rete elettrica nazionale ad alta tensione come contropartita della
sua partecipazione finanziaria alla costruzione della linea di trasmissione su cui essa beneficia di tale diritto, dal momento
che l’accesso privilegiato concesso alla società in questione può essere considerato un investimento protetto dall’accordo
concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti, concluso tra lo Stato terzo e lo Stato membro interessati
prima dell’adesione di quest’ultimo alla Comunità, e che un’eventuale risoluzione del contratto costituirebbe, nei confronti
degli obblighi internazionali dello Stato membro, una violazione di tale accordo da parte di detto Stato membro.
Infatti l’art. 307, primo comma, CE è diretto a precisare, conformemente ai principi di diritto internazionale, come risultano
in particolare dall’art. 30, n. 4, lett. b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, che
l’applicazione del Trattato CE non pregiudica l’impegno dello Stato membro interessato di rispettare i diritti degli [OSCURATO:PERSONA]
terzi derivanti da una convenzione anteriore e di adempiere gli obblighi corrispondenti.
A tale riguardo, per stabilire se una norma comunitaria possa essere resa inoperante da una convenzione internazionale anteriore,
è necessario esaminare se questa imponga allo Stato membro interessato obblighi il cui adempimento può essere ancora preteso
dagli [OSCURATO:PERSONA] terzi che sono parti contraenti della convenzione.
Peraltro, sebbene, nell’ambito dell’art. 307 CE, spetti agli [OSCURATO:PERSONA] membri scegliere le misure da adottare al fine di eliminare
le incompatibilità esistenti tra una convenzione precomunitaria e il Trattato CE, quando uno Stato membro incontri difficoltà
che rendano impossibile la modifica di un accordo, non può escludersi che tale Stato membro debba procedere alla denuncia
di detto accordo. Ciò tuttavia non avviene nel caso in cui il contratto non contenga alcuna clausola relativa alla possibilità
di denunciarlo e in cui una risoluzione del contratto avrebbe la conseguenza di privare la società della remunerazione che
tale contratto prevede come contropartita della partecipazione finanziaria di tale società alla costruzione della linea di
trasmissione, pregiudicherebbe i diritti di tale società e sarebbe, quindi, equivalente ad un’espropriazione vietata dall’accordo
concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti.
In simili circostanze, anche supponendo che l’accesso privilegiato concesso alla società non sia conforme alla direttiva 2003/54,
esso è tutelato dall’art. 307, primo comma, CE.
(v. punti 38, 41-42, 44, 46, 48, 51-52)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
15 settembre 2011 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2003/54/CE – Contratto di investimento – Accordo bilaterale sulla tutela degli investimenti concluso prima dell’adesione all’Unione europea – Art. 307 CE»
Nella causa C‑264/09,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 luglio 2009,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dalla sig.ra O. Beynet nonché dai sigg. F. Hoffmeister e J. Javorský, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica slovacca
, rappresentata dalla sig.ra B. Ricziová, in qualità di agente,
convenuta,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel, A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), E. Levits e dalla
sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo
assicurato un accesso non discriminatorio al sistema di trasmissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi
dell’art. 20, n. 1, e dell’art. 9, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE,
relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37).
Contesto normativo
L’accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa ceca e slovacca concernente la promozione e la tutela
reciproche degli investimenti
2
Ai sensi dell’art. 1, n. 1, dell’accordo concluso il 5 ottobre 1990 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa
ceca e slovacca concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti (in prosieguo: l’«accordo concernente
la promozione e la tutela reciproche degli investimenti»), il termine «investitore» designa:
«(...)
(b) gli enti giuridici, comprese le società, le corporazioni, le unioni commerciali o altre organizzazioni costituite od organizzate
altrimenti in conformità della legislazione di detta [OSCURATO:PERSONA], che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche
reali, sul territorio di questa stessa [OSCURATO:PERSONA];
(...)».
3
Ai sensi dell’art. 1, n. 2, di tale accordo, il termine «investimenti» comprende qualsiasi categoria di valori patrimoniali
ed averi e in particolare:
«(…);
(c) i crediti e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
(…)».
4
L’art. 4 di detto accordo, intitolato «Protezione e trattamento degli investimenti», dispone quanto segue:
«(…)
(2) [OSCURATO:PERSONA] garantisce, sul proprio territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli
investitori dell’altra [OSCURATO:PERSONA]. (…)
(…)».
5
Ai sensi dell’art. 6 dello stesso accordo, intitolato «Espropriazione e indennizzo»:
«(1) [OSCURATO:PERSONA] prenderà, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né
provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra [OSCURATO:PERSONA], tranne che per ragioni
di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali
e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. (…)
(…)».
Il trattato sulla Carta dell’energia
6
Ai sensi dell’art. 10, n. 1, del trattato sulla Carta dell’energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 (in prosieguo: il
«TCE»), approvato a nome delle Comunità europee con decisione del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] 23 settembre 1997, 98/181/CE,
CECA, EURATOM, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell’energia e del protocollo
della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU 1998, L 69, pag. 1):
«[OSCURATO:PERSONA] contraente, in conformità al disposto del presente trattato, incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli
e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Queste condizioni
comprendono l’impegno ad accordare in ogni occasione agli investimenti di investitori di altre Parti contraenti un trattamento
giusto ed equo. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna [OSCURATO:PERSONA] contraente può in alcun modo
pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l’impiego, il godimento o l’alienazione
degli stessi. In nessun caso tali investimenti sono sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello prescritto dal
diritto internazionale, compresi gli obblighi pattizi. [OSCURATO:PERSONA] contraente adempie eventuali obblighi assunti riguardo
ad un investitore o un investimento effettuato da un investitore di una qualsiasi altra [OSCURATO:PERSONA] contraente».
7
Ai sensi dell’art. 13 di tale trattato, intitolato «Espropriazione»:
«1. Gli investimenti di un investitore di una [OSCURATO:PERSONA] contraente nell’area di un’altra [OSCURATO:PERSONA] contraente, non possono essere nazionalizzati,
espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione (in appresso denominate
“espropriazione”) tranne nel caso in cui l’espropriazione sia:
a) dovuta a scopo di pubblico interesse,
b) non discriminatoria,
c) compiuta con procedura conforme alla legge, e
d) accompagnata dalla corresponsione di un indennizzo tempestivo, congruo ed effettivo.
L’indennizzo è pari all’equo valore di mercato che l’investimento espropriato aveva immediatamente prima dell’espropriazione
o al momento in cui l’imminente espropriazione è diventata nota, in modo tale da pregiudicare il valore dell’investimento
(in appresso denominata la “data di stima”).
L’equo valore di mercato è espresso, su richiesta dell’investitore, in una valuta liberamente convertibile in base al tasso
di cambio vigente sul mercato per tale valuta, alla data di stima. Il risarcimento comprende anche gli interessi calcolati
ad un tasso commerciale stabilito su una base di mercato, a decorrere dalla data di espropriazione fino alla data del pagamento.
(…)».
La normativa dell’Unione
8
Ai sensi dell’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica
di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati
sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33), «le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati
dalle istituzioni (…) prima dell’adesione vincolano i nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri e si applicano in tali [OSCURATO:PERSONA] alle condizioni previste
da detti trattati e dal presente atto».
9
L’art. 9, lett. e), della direttiva 2003/54 dispone quanto segue:
«Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:
(…)
e) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese
collegate;
(…)».
10
L’art. 20, n. 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione
basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra
gli utenti del sistema. [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della
loro entrata in vigore conformemente all’articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state
approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».
Fatti e procedimento precontenzioso
11
Il 27 ottobre 1997, l’Aare-Tessin AG für Elektrizität (in prosieguo: l’«ATEL»), società con sede a Olten (Svizzera), e la
Slovenské elektrárne a.s., società con sede a Bratislava (Slovacchia) e alla quale è succeduta la Slovenská elekrtrizačná
prenosová sústava a.s. (in prosieguo: la «SEPS»), in qualità di gestore del sistema di trasmissione slovacco, concludevano
un contratto di riconoscimento di un diritto di transito sulla rete ad alta tensione della Slovenské elektrárne a.s. in Slovacchia
(in prosieguo: il «contratto in causa»). Ai sensi dell’art. 3 di tale contratto, la SEPS garantiva all’ATEL un diritto di
transito per una capacità di 300 MW tra la Polonia e l’Ungheria dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 2014. L’ATEL può disporre
liberamente di tale diritto.
12
Il diritto di transito riservato all’ATEL rappresenta la contropartita della sua partecipazione finanziaria alla costruzione
della linea di trasmissione su cui essa beneficia di tale diritto, partecipazione che ammonta ad oltre il 50% dei costi necessari
per la costruzione.
13
Dopo aver messo in mora la Repubblica slovacca, la [OSCURATO:PERSONA] inviava a quest’ultima, il 15 dicembre 2006, un parere motivato
nel quale asseriva che la Repubblica slovacca, riservando una capacità a livello dell’«interconnessione SEPS» sulle linee
che collegano la rete slovacca alle reti polacca ed ungherese, era venuta meno agli obblighi che le derivano dalla direttiva
2003/54.
14
Con lettera del 9 febbraio 2007, la Repubblica slovacca rispondeva a tale parere motivato sostenendo che il contratto in causa
non era un contratto di accesso privilegiato, bensì un contratto di investimento. La Repubblica slovacca indicava parimenti
che, nonostante le trattative condotte ai fini della risoluzione o della modifica di tale contratto, l’ATEL teneva a che esso
venisse eseguito e a che fosse rispettato l’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti.
15
Ritenendo che la Repubblica slovacca non avesse posto rimedio all’inadempimento contestato, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre
il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
16
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi che le derivano dagli artt. 9,
lett. e), e 20, n. 1, della direttiva 2003/54, che esigono che venga assicurato un accesso non discriminatorio al sistema
di trasmissione.
17
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il diritto di transito preferenziale che la SEPS ha riconosciuto all’ATEL fino al 30 settembre 2014
pone infatti quest’ultima in una posizione privilegiata rispetto agli altri utenti della rete.
18
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica slovacca, la violazione
della direttiva summenzionata non può essere giustificata dall’art. 307, primo comma, CE. Tale disposizione, infatti, si applicherebbe
solo in caso di incompatibilità con il diritto comunitario degli obblighi derivanti, per gli [OSCURATO:PERSONA] aderenti, dalle convenzioni
concluse anteriormente alla data della loro adesione all’Unione europea. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non esiste alcuna
incompatibilità tra l’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti e il diritto comunitario.
Inoltre, tale accordo non obbligherebbe in alcun modo la Repubblica slovacca a mantenere in vigore il contratto in causa.
Al contrario, essa sarebbe pienamente libera di porre termine a tale contratto al fine di ottemperare agli obblighi che le
derivano dalla direttiva 2003/54.
19
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dato che gli artt. 4, n. 2, e 6 dell’accordo in questione non esigono che al
contratto in causa venga data esecuzione fino alla sua scadenza, il 30 settembre 2014, non esisterebbe alcun obbligo, ai sensi
dell’art. 307, prima comma, CE, che impedisca alla Repubblica slovacca di risolvere tale contratto, stabilendo così un accesso
non discriminatorio al sistema di trasmissione, conformemente alla direttiva 2003/54.
20
Nel controricorso, la Repubblica slovacca considera, in primo luogo, che il contratto in causa non è discriminatorio nei confronti
degli altri operatori del mercato slovacco dell’energia elettrica.
21
In secondo luogo, la Repubblica slovacca ritiene che sia necessario considerare che il contratto in causa non rappresenta
un contratto di accesso preferenziale, bensì un contratto di investimento. Essa precisa che il diritto di transito altro non
è che una forma specifica di retribuzione dell’investimento effettuato contrattualmente dall’ATEL e che, anzi, la revoca della
garanzia del diritto di transito porterebbe a discriminare tale società rispetto agli altri operatori del mercato. Tale revoca
sottoporrebbe infatti l’ATEL alle stesse condizioni degli operatori del mercato, mentre questi ultimi non avrebbero effettuato
alcun investimento nel sistema di trasmissione slovacco. Ciò equivarrebbe ad una privazione, senza congruo indennizzo, dei
diritti di tale società e sarebbe in contrasto non solo con il contratto in causa, ma anche con il TCE, che costituirebbe
parte integrante del diritto comunitario.
22
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la tutela dell’investimento effettuato dall’ATEL sulla base del TCE, la Repubblica slovacca
sostiene che tale trattato esclude un’interpretazione della direttiva 2003/54 nel senso che essa imporrebbe la revoca della
garanzia del diritto di transito di cui beneficia l’ATEL, dato che tale direttiva non può pregiudicare la tutela degli investitori
assicurata dal TCE. Orbene, l’interpretazione della direttiva 2003/54 di cui si vale la [OSCURATO:PERSONA] porterebbe alla conseguenza
di consentire all’ATEL di sostenere, in caso di un eventuale arbitrato, che la revoca della garanzia del diritto di transito,
senza la corresponsione di un adeguato indennizzo, costituisce una violazione delle disposizioni in materia di espropriazione
(art. 13 del TCE), una violazione del diritto ad un trattamento giusto ed equo (art. 10 del TCE) o una violazione della clausola
del contratto in causa (art. 10, n. 1, ultima frase, del TCE).
23
In quarto luogo, la Repubblica slovacca sostiene che, anche se la revoca della garanzia del diritto di transito non integrasse
gli estremi di un’espropriazione diretta e anche se tale misura fosse adottata nell’interesse generale, l’ATEL potrebbe dimostrare
che si è in presenza di un’espropriazione indiretta regolamentare, la quale può porsi in essere solo rispettando tutte le
condizioni previste in materia di espropriazione, ivi compresa quella che esige la corresponsione di un indennizzo all’investitore
interessato.
24
In quinto luogo, tale Stato membro considera infondate le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali, da un lato, la
risoluzione del contratto in causa non sarebbe in contrasto con le disposizioni dell’art. 4, n. 2, dell’accordo concernente
la promozione e la tutela reciproche degli investimenti, che esige un trattamento giusto ed equo degli investimenti, dato
che l’ATEL era in grado di prevedere l’ingresso della Repubblica slovacca nell’Unione e la liberalizzazione del mercato energetico
e, dall’altro lato, la Repubblica slovacca non si era impegnata nei confronti della Confederazione svizzera a non introdurre
modifiche normative che comportassero una risoluzione del contratto in causa prima della scadenza del 30 settembre 2014.
25
Nella replica la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che sono privi di fondamento gli argomenti della Repubblica slovacca in base ai quali,
da un lato, la violazione è cessata poiché le prassi in vigore sono cambiate a partire dal 1° gennaio 2008, di modo che, da
allora, l’ATEL non ha più beneficiato di un accesso preferenziale e, dall’altro lato, la modifica del contratto in causa richiederebbe
la corresponsione di un indennizzo ai sensi del diritto internazionale, che avrebbe carattere oneroso.
26
[OSCURATO:PERSONA] sostiene a tale riguardo che, da un lato, secondo una giurisprudenza costante, una semplice prassi non può
porre fine ad una violazione, dal momento che rimangono in vigore disposizioni vincolanti incompatibili con il diritto comunitario,
e che, nella fattispecie, la violazione perdura fintantoché il contratto in causa non venga modificato o risolto. Dall’altro
lato, le imprese potrebbero fruire di un indennizzo, in forza delle disposizioni del diritto internazionale o del diritto
nazionale, in ragione della perdita dei diritti contrattuali sui quali si fonda il trattamento preferenziale risultante dagli
investimenti che esse hanno effettuato.
27
[OSCURATO:PERSONA] ne deduce che, dato che la Repubblica slovacca non giunge a dimostrare che la direttiva 2003/54 sia incompatibile
con il TCE, il suo argomento, fondato sull’art. 307 CE, relativo agli impegni internazionali della Comunità europea, è infondato.
28
Per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla Repubblica slovacca, secondo il quale la risoluzione del contratto in causa
sarebbe in contrasto con l’art. 4, n. 2, dell’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti,
in quanto non costituirebbe un trattamento giusto ed equo, la [OSCURATO:PERSONA] ribatte che nessun investitore può legittimamente
attendersi che il quadro normativo sia immutabile e che gli investitori accorti sapessero, o avrebbero dovuto sapere, che
le ripercussioni dell’adesione all’Unione sulla situazione giuridica della Repubblica slovacca sarebbero state considerevoli.
Così, l’art. 4, n. 2, di tale accordo non obbligherebbe in alcun modo la Repubblica slovacca a mantenere in vigore un regime
di accesso discriminatorio al sistema di trasmissione del tipo di quello risultante dal contratto in causa.
Giudizio della Corte
29
La difesa della Repubblica slovacca si fonda tanto sul TCE quanto sull’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche
degli investimenti.
30
Dato che quest’ultimo accordo riguarda direttamente la tutela degli investimenti, occorre esaminare la linea di difesa della
Repubblica slovacca fondata su tale accordo.
31
L’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti è stato concluso il 5 ottobre 1990, vale a dire
prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione, che è avvenuta solo il 1° maggio 2004. Tale accordo, che vincola
la Repubblica slovacca per quanto riguarda gli investimenti realizzati sul suo territorio, contiene disposizioni che garantiscono
la tutela degli investimenti effettuati in Slovacchia da parte degli investitori svizzeri.
32
Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle conclusioni, se la Repubblica slovacca era tenuta,
in forza di tale accordo, ad ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto in causa, l’eventuale discriminazione legata
al trattamento preferenziale concesso all’ATEL, quand’anche dovesse considerarsi non conforme alla direttiva 2003/54, sarebbe
giustificata.
33
Per verificare se tale ipotesi ricorra, si deve esaminare se l’accesso preferenziale concesso all’ATEL debba essere considerato
un investimento contemplato, all’epoca, dall’accordo in questione. Solo in tal caso occorrerà parimenti esaminare se la Repubblica
slovacca avrebbe potuto risolvere il contratto in causa senza violare tale accordo.
34
Ai sensi del suo art. 1, n. 2, lett. c), l’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti si
applica agli investimenti, definiti come «qualsiasi categoria di valori patrimoniali ed averi», e, in particolare, ai «crediti
e [a]i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico».
35
Nel caso di specie, sostenendo oltre il 50% dei costi per la costruzione della linea di trasmissione da Krosno (Polonia) a
Lemesany (Slovacchia), l’ATEL ha acquisito un diritto di transito su tale linea per una determinata capacità. In altri termini,
l’obbligo della SEPS di concedere all’ATEL una capacità di trasmissione, su semplice domanda di quest’ultima, fa parte della
remunerazione contrattualmente prevista come contropartita della partecipazione finanziaria dell’ATEL alla costruzione della
linea di trasmissione di cui trattasi.
36
In simili circostanze, il diritto di transito acquisito dall’ATEL ha manifestamente un valore economico, in quanto assicura
a tale società, per una determinata capacità, l’accesso al sistema di trasmissione slovacco, necessario affinché essa possa
vendere energia elettrica in Polonia passando per l’Ungheria.
37
Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle conclusioni, l’investimento effettuato dall’ATEL
deve essere considerato un investimento ai sensi dell’art. 1, lett. c), dell’accordo concernente la promozione e la tutela
reciproche degli investimenti, che spetta alla Repubblica slovacca tutelare in forza dell’art. 4, nn. 1 e 2, dell’accordo
stesso.
38
Occorre pertanto esaminare se un’eventuale risoluzione del contratto in causa da parte della SEPS possa costituire, nei confronti
degli obblighi internazionali della Repubblica slovacca, una violazione di detto accordo da parte di tale Stato membro.
39
Nel caso di specie, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica slovacca, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la risoluzione
di tale contratto non sia in contrasto né con l’art. 4, n. 2, dell’accordo in questione, che prevede un trattamento giusto
ed equo degli investimenti, né con l’art. 6 dello stesso accordo, poiché non costituisce un’espropriazione ai sensi di tale
disposizione.
40
A tale riguardo si deve ricordare che, pur non spettando alla Corte interpretare l’accordo concernente la promozione e la
tutela reciproche degli investimenti, occorre tuttavia esaminare gli elementi che permettono di determinare se tale accordo
preveda, per la Repubblica slovacca, un obbligo che, ai sensi dell’art. 307, primo comma, CE, non può essere pregiudicato
dalle disposizioni del Trattato CE.
41
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l’art. 307, primo comma, CE è diretto a precisare, conformemente ai principi
di diritto internazionale, come risultano in particolare dall’art. 30, n. 4, lett. b), della convenzione di Vienna sul diritto
dei trattati del 23 maggio 1969, che l’applicazione del Trattato CE non pregiudica l’impegno dello Stato membro interessato
di rispettare i diritti degli [OSCURATO:PERSONA] terzi derivanti da una convenzione anteriore e di adempiere gli obblighi corrispondenti
(v., in tal senso, sentenza 14 ottobre 1980, causa 812/79, Burgoa, Racc. pag. 2787, punto 8).
42
Inoltre, per stabilire se una norma comunitaria possa essere resa inoperante da una convenzione internazionale anteriore,
è necessario esaminare se questa imponga allo Stato membro interessato obblighi il cui adempimento può essere ancora preteso
dagli [OSCURATO:PERSONA] terzi che sono parti contraenti della convenzione (sentenza 2 agosto 1993, causa C‑158/91, Levy, Racc. pag. I‑4287,
punto 13).
43
Secondo la Repubblica slovacca, l’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti esige che essa
mantenga in vigore l’obbligo della SEPS di assicurare l’accesso preferenziale dell’ATEL alla linea di trasmissione di cui
al contratto in causa.
44
Orbene, occorre ricordare che, nella causa C-62/98, decisa con sentenza 4 luglio 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag. I‑5171,
punto 49), la Corte ha precisato che, sebbene, nell’ambito dell’art. 307 CE, spetti agli [OSCURATO:PERSONA] membri scegliere le misure
da adottare al fine di eliminare le incompatibilità esistenti tra una convenzione precomunitaria e il Trattato CE, quando
uno Stato membro incontri difficoltà che rendano impossibile la modifica di un accordo, non può escludersi che tale Stato
membro debba procedere alla denuncia di detto accordo.
45
In tale sentenza, la Corte aveva in particolare dichiarato che, poiché l’accordo contestato conteneva una clausola che prevedeva
espressamente la possibilità di procedere alla sua denuncia, la denuncia da parte della Repubblica portoghese non violava
i diritti derivanti, nella fattispecie, alla Repubblica d’Angola dall’accordo medesimo (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, cit.,
punto 46).
46
Si deve tuttavia necessariamente constatare che il contratto in causa non contiene alcuna clausola relativa alla possibilità
di denunciarlo.
47
Quanto alla possibilità per la Repubblica slovacca di risolvere tale contratto nel rispetto dell’art. 6 dell’accordo, concernente
la promozione e la tutela reciproche degli investimenti, occorre rilevare che tale disposizione sancisce una tutela ampia
degli investimenti, che comprende non solo le misure di espropriazione diretta e indiretta, ma anche le misure di effetto
equivalente a un’espropriazione.
48
Pertanto, poiché una siffatta risoluzione del contratto in causa avrebbe la conseguenza di privare l’ATEL della remunerazione
che tale contratto prevede come contropartita della partecipazione finanziaria di tale società alla costruzione della linea
di trasmissione tra Krosno e Lemesany, una siffatta misura pregiudicherebbe i diritti dell’ATEL e sarebbe, quindi, equivalente
ad un’espropriazione ai sensi dell’art. 6 dell’accordo, concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti.
49
Vero è che il suddetto art. 6 sancisce parimenti un diritto ad un indennizzo in ragione del pregiudizio arrecato al diritto
dell’investitore a non essere espropriato. Tuttavia, l’obbligo di indennizzo in caso di espropriazione non ha l’effetto di
eliminare l’obbligo della Repubblica slovacca di non adottare misure di espropriazione nei confronti degli investimenti tutelati
dall’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti.
50
Occorre aggiungere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 105 delle conclusioni, che la Repubblica slovacca non
può modificare né le clausole né gli effetti del contratto in causa attraverso la propria legislazione, né può privarlo di
effetti giuridici. Una legge slovacca che dichiarasse invalidi e inapplicabili i contratti che prevedono un accesso preferenziale
al sistema di trasmissione non cambierebbe il fatto che la SEPS resta giuridicamente vincolata dal contratto in causa. Pertanto,
la sola possibilità per la Repubblica slovacca di adempiere il proprio obbligo consisterebbe nell’emanare una normativa indirizzata
alla SEPS che impedisca a tale società di dare esecuzione al contratto, il che si tradurrebbe in un’espropriazione indiretta
del diritto di transito di cui è titolare l’ATEL.
51
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre necessariamente dichiarare che l’accesso preferenziale concesso all’ATEL
può essere considerato come un investimento tutelato dall’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti
e, ai sensi dell’art. 307, primo comma, CE, non può essere pregiudicato dalle disposizioni del Trattato CE.
52
In simili circostanze, si deve dichiarare che, anche supponendo che l’accesso preferenziale concesso all’ATEL non sia conforme
alla direttiva 2003/54, esso è tutelato dall’art. 307, primo comma, CE.
53
Di conseguenza, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.
Sulle spese
54
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. [OSCURATO:PERSONA], essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata
in tal senso dalla Repubblica slovacca.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: lo slovacco.