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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 17372/2026

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rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge inrelazione all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, per avere l’odiernaricorrente concorso nel reato presupposto di cui all’art. 485 cod. pen. (fattispecie oggidepenalizzata), risulta privo di specificità, essendo fondato su rilievi in fatto che si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già adeguatamente esaminatie disattesi dalla Corte territoriale, la quale, nel confermare l’integrazione della fattispecie dicui all’art. 648 cod. pen. da parte dell’odierna ricorrente, ha fatto corretta applicazione deiprincipi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 4 della impugnatasentenza, ove si è evidenziata la mancanza di prova in ordine al coinvolgimentodell’imputata nella contraffazione dell'assegno di provenienza illecita da lei ricevuto e poipersonalmente portato all’incasso);che, inoltre, tenuto conto che il reato presupposto della ricettazione non è da rinvenirsinella contraffazione dell'assegno bancario, a cui, tra l'altro, si sarebbe potuto parteciparesolo in epoca logicamente successiva alla ricezione dello stesso, bensì nel furto compiuto dasoggetti sconosciuti, i quali lo hanno poi evidentemente trasferito all'odierna ricorrente, deveribadirsi il principio secondo cui «nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, lecarte di credito o le carte PostePay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimopossesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare nonimplica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con laconseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzionecommette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento aterzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori»(Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225-01; si veda anche: Sez. 2, n.26802 del 10/06/2021, Donati, Rv. 281553 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge inrelazione all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, per avere l’odiernaricorrente concorso nel reato presupposto di cui all’art. 485 cod. pen. (fattispecie oggidepenalizzata), risulta privo di specificità, essendo fondato su rilievi in fatto che si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già adeguatamente esaminatie disattesi dalla Corte territoriale, la quale, nel confermare l’integrazione della fattispecie dicui all’art. 648 cod. pen. da parte dell’odierna ricorrente, ha fatto corretta applicazione deiprincipi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 4 della impugnatasentenza, ove si è evidenziata la mancanza di prova in ordine al coinvolgimentodell’imputata nella contraffazione dell'assegno di provenienza illecita da lei ricevuto e poipersonalmente portato all’incasso);che, inoltre, tenuto conto che il reato presupposto della ricettazione non è da rinvenirsinella contraffazione dell'assegno bancario, a cui, tra l'altro, si sarebbe potuto parteciparesolo in epoca logicamente successiva alla ricezione dello stesso, bensì nel furto compiuto dasoggetti sconosciuti, i quali lo hanno poi evidentemente trasferito all'odierna ricorrente, deveribadirsi il principio secondo cui «nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, lecarte di credito o le carte PostePay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimopossesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare nonimplica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con laconseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzionecommette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento aterzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori»(Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225-01; si veda anche: Sez. 2, n.26802 del 10/06/2021, Donati, Rv. 281553 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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