CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14349/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 24 marzo 2023 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata in data 3 febbraio 2020, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice patrimoniale - rispettivamente di cui ai capi c) e d) della rubrica - e, per l'effetto, l'ha condannato alla pena, non sospesa, di anni due di reclusione - applicandogli le pene accessorie fallimentari in misura corrispondente alla durata della pena principale -, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA].. Rinnovata l'istruttoria dibattimentale con l'audizione del curatore fallimentare e del consulente tecnico della difesa dell'imputato, la Corte territoriale ha motivato il ribaltamento del verdetto assolutorio in primo grado pronunciato, evidenziando: I.) come l'operazione di scissione societaria, integrante la condotta distrattiva di cui al capo c), fosse stata posta in essere in un periodo in cui la società scissa versava già in una situazione di insolvenza, di cui l'imputato, amministratore sia della società scissa che della società scissionaria, era certamente consapevole al di là dei dati riportati nel bilancio al 31/12/2012; II.) come, mentre alla società scissionaria erano stati assegnati beni immobili di pregio, nel patrimonio della società scissa fosse rimasto un unico bene immobile di difficile commerciabilità e per di più gravato da ipoteca; III.) come la società scissa fosse divenuta inattiva immediatamente dopo la scissione; IV) come, a fronte di un ingente passivo della società scissa, la responsabilità solidale della scissionaria per i debiti della prima non fosse stata tale da neutralizzare la pericolosità dell'operazione, tanto più che si trattava di responsabilità sussidiaria e nei limiti dell'attivo della beneficiaria. V) come l'omessa richiesta di fallimento della [OSCURATO:PERSONA]. da parte dell'amministratore imputato, che non poteva non ignorare la situazione di insolvenza in cui versava la società per debiti erariali e debiti verso fornitori fin dal 2011-2012, ne avesse aggravato il dissesto; VI) come lo spregiudicato comportamento dell'imputato, del tutto insensibile rispetto a qualunque istanza di tutela delle ragioni dei creditori della società fallita, non consentisse di formulare la prognosi positiva di futura astensione dal reato richiesta per la concessione della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia vizio della motivazione in riferimento al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendolo la Corte territoriale giustificato tramite un'argomentazione apodittica, basata, cioè, su valutazioni assertive in quanto prive di collegamento con le evidenze oggettive. - Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in riferimento alla statuizione di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo c). E' addotto che la Corte Territoriale sarebbe pervenuta alla censurata decisione sulla base di una valutazione parziale ed errata delle dichiarazioni del consulente tecnico di parte e sulla base di una non corretta interpretazione dei dati di bilancio della società scissa. In effetti, se i dati emersi dall'istruttoria dibattimentale e dalla rinnovazione istruttoria disposta in appello fossero stati esaminati al lume dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per discernere se un'operazione di scissione societaria integri o meno una manovra depauperatoria del patrimonio societario, suscettibile di mettere in pericolo le ragioni dei creditori della società scissa, si sarebbe accertato che la scissione societaria che aveva riguardato la [OSCURATO:PERSONA]. a beneficio della MGS [OSCURATO:PERSONA]., aveva avuto luogo il 29 aprile 2013 in esito a procedura conforme alle disposizioni del codice civile; che a tale data l'amministratore della società scissa non poteva prevedere che le difficoltà finanziarie da essa manifestate evolvessero in irreversibile insolvenza, dal momento che il bilancio al 31/12/2012 aveva riportato un utile della società di oltre Euro 100.000,00; che, per effetto della scissione, la [OSCURATO:PERSONA]. aveva subito una diminuzione patrimoniale di soli Euro 30.000,00; che i beni assegnati alla società beneficiaria erano assistiti da garanzie reali a favore dei creditori della società scissa, di modo che costoro ben avrebbero potuto escuterle; che, in ogni caso, la responsabilità solidale della società beneficiaria per i debiti della società scissa, nei limiti del proprio attivo, era tale da neutralizzare il pericolo che il trasferimento dei beni dalla [OSCURATO:PERSONA]. alla MGS [OSCURATO:PERSONA]. rappresentava per i creditori della prima; che il trasferimento alla beneficiaria di un immobile utilizzato per l'attività produttiva non è di per sé suscettibile di mettere in pericolo le ragioni dei creditori della società scissa, potendosi, comunque, quello destinare alle esigenze della scissa tramite un contratto di locazione (così, pagg. 21-22 del ricorso). - Il terzo motivo denuncia vizio della motivazione in riferimento alla statuizione di condanna per il delitto di bancarotta semplice patrimoniale di cui al capo d), argomentandosi a sostegno che l'agire dell'imputato, che si era astenuto dal chiedere il fallimento della [OSCURATO:PERSONA]., non poteva dirsi animato da colpa grave, se non a prezzo di una manifesta illogicità. Infatti, se come dichiarato dal consulente tecnico di parte, l'insolvenza della [OSCURATO:PERSONA]. si era resa evidente solo con il bilancio al 31/12/2013, redatto soltanto il 30 marzo 2014 ed approvato dall'assemblea dei soci nel giugno 2014, come [OSCURATO:PERSONA], cessato dalla carica di amministratore della società fallita nel febbraio 2014, avrebbe potuto rendersene conto così da adempiere al proprio obbligo di attivare le procedure liquidatorie evitando l'aggravarsi del dissesto? 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con memoria in data 7 dicembre 2023, ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio partecipata, essendo pervenuta tempestivamente richiesta di sua trattazione orale. 5. Tramite PEC in data 12 gennaio 2024 gli [OSCURATO:PERSONA] e Feliziani hanno fatto pervenire memoria nell'interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Ragioni di ordine logico suggeriscono il prioritario esame del secondo e del terzo motivo di ricorso, che attengono al tema della responsabilità del ricorrente per i delitti contestatigli. 1.2. La censura di vizio di motivazione, da travisamento delle dichiarazioni del consulente tecnico di parte e dei dati di bilancio al 31/12/2012, cui sono affidati entrambi i motivi in disamina, esige un preliminare chiarimento in ordine ai limiti di deduzione del vizio predetto. In effetti, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). Inopinabilità del fraintendimento del dato processuale decisivo richiesta con particolare rigore per il vizio di travisamento delle prove dichiarative - tra le quali rientrano anche le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale (così, Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112) -, per le quali vige il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087). 1.3. Così delineati i limiti del sindacato di questa Corte sui vizi dedotti, emerge che le argomentazioni difensive protese ad illustrarli non circoscrivono in seno alle dichiarazioni del consulente tecnico di parte, Dott. [OSCURATO:PERSONA], alcun passaggio dotato di evidente decisività in funzione della demolizione del complessivo impianto logico della sentenza impugnata in tema di responsabilità. Invero, le 'parti salienti' della 'testimonianza del Consulente' (così, pag. 15 del ricorso), ossia la regolarità formale della procedura di scissione della '[OSCURATO:PERSONA].', il risultato di esercizio dell'anno 2012, conclusosi con un utile di circa Euro 100.00,00, la diminuzione patrimoniale nell'ordine di Euro 30.000,00 subita dalla '[OSCURATO:PERSONA].' per effetto della scissione, l'emersione di debiti verso l'Erario nel corso del 2013, le mere difficoltà finanziarie in cui versava la società scissa all'inizio del procedimento di scissione, la possibilità che l'immobile produttivo distolto dal patrimonio della '[OSCURATO:PERSONA].' a beneficio della scissionaria 'MGS [OSCURATO:PERSONA].' venisse posto a disposizione della società scissa tramite un contratto di locazione, la facoltà dei creditori della '[OSCURATO:PERSONA].' di attivare le tutele preventive e successive previste dal codice civile (art. 2506 cod. civ.) esibiscono valutazioni astratte e formali, per nulla dialetticamente coordinate alle ragioni esplicate nella motivazione censurata. La quale, invece, impegnandosi in un apprezzamento della situazione concreta della '[OSCURATO:PERSONA].' nel momento in cui diede corso alla scissione, operata con atto del 29 aprile 2013, ha evidenziato come l'operazione negoziale avesse comportato il conferimento alla 'MGS [OSCURATO:PERSONA].', della quale era amministratore lo stesso Rossini, di numerosi immobili di valore elevato ed appetibili sul mercato (segnatamente, appartamenti e negozi siti per la gran parte al centro della città di Macerata), a fronte della permanenza nel patrimonio della '[OSCURATO:PERSONA].' di un unico immobile, descritto dal curatore fallimentare come 'non commerciabile e difficilmente vendibile' (e rimasto effettivamente non venduto, in quanto inagibile e al grezzo), per di più gravato da ipoteca per oltre Euro 300.000,00; e come dalla relazione del curatore fallimentare e dalle dichiarazioni da questi rese in sede di rinnovazione istruttoria in appello risultasse che già a far data dal 2012 la '[OSCURATO:PERSONA].' aveva mostrato difficoltà a far fronte ai debiti contratti per l'attività aziendale nonché ai debiti nei confronti dell'Erario. Difficoltà conclamatasi nell'anno 2013 e della quale l'amministratore della '[OSCURATO:PERSONA].', [OSCURATO:PERSONA], era pienamente consapevole, non spiegandosi, altrimenti, come nella nota integrativa del bilancio dell'anno 2013, si fosse dato atto di come, ad agosto 2013 - quindi, in epoca in cui l'imputato rivestiva ancora il ruolo di gestore unico della società, essendo cessato dalla carica il 26 febbraio 2014 -, il creditore [OSCURATO:SOCIETA]., per effetto di un decreto ingiuntivo, fosse riuscito ad iscrivere (per la precisione, il 9 agosto 2013) un'ipoteca giudiziale per Euro 370.596,69 sull'immobile rimasto nel patrimonio della società scissa per «crediti maturati e rimasti impagati in epoca precedente alla scissione» (così, pag. 11, secondo capoverso della sentenza impugnata). Dunque, al di là dei dati di bilancio al 31/12/2013, approvato nel 2014, non è revocabile in dubbio - che diversamente da quanto opinato dal consulente tecnico di parte - lo stato di insolvenza della '[OSCURATO:PERSONA].', rimasta inattiva dopo la scissione, era bene evidente e conosciuta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, essendone stato amministratore sin dal 26 settembre 2011, era necessariamente al corrente dell'imponente aumento delle passività della società verificatosi già in epoca precedente all'atto di scissione e, ciò nonostante, aveva trasferito alla società beneficiaria, di cui pure era amministratore, beni immobili suscettibili di rappresentare una garanzia ben più solida per i creditori della società scissa. 1.4. Privi di decisività, al fine di escludere la responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo c), si appalesano i rilievi afferenti alle tutele predisposte dall'ordinamento per i creditori della società scissa, perché questa Corte si è già espressa affermando che «le descritte tutele normative per la posizione dei creditori, rispetto agli effetti della scissione, risultano inidonee ad escludere interamente il danno o quanto meno il pericolo per le ragioni dei creditori della società scissa, nel caso in cui venga dichiarato il fallimento di quest'ultima. Se è vero infatti che ai creditori è riconosciuto il diritto di rivalersi sui beni conferiti alle società beneficiarie, che rimangono obbligate per i relativi debiti, è vero altresì che un pregiudizio per gli stessi è comunque ravvisabile nella necessità di ricercare detti beni. Ma, soprattutto, all'esito di tale ricerca i creditori potranno trovarsi nella condizione di dover concorrere con i portatori di crediti nel frattempo maturatisi nei confronti delle società beneficiarie, con la concreta possibilità che tanto riduca le possibilità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese> > (così, Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Rv. 260393, in motivazione pagg. 18-19). Profili, questi fin qui evidenziati, adeguatamente valutati dalla Corte di merito, che ha opportunamente insistito sulla circostanza che fossero stati assegnati alla 'MGS [OSCURATO:PERSONA].' beni immobili di pregio costituenti la quasi totalità dell'attivo della '[OSCURATO:PERSONA].', la quale rimaneva titolare di un immobile, privo di redditività, su cui insisteva, peraltro, un'ipoteca giudiziale per un rilevante importo: situazione, questa, evidentemente depauperativa del patrimonio della società scissa e tale da creare pericolo, in caso di fallimento, per i creditori della stessa, con la possibilità per questi ultimi di trovarsi già in partenza impossibilitati ad aggredire alcun bene della fallita nella procedura concorsuale, ed affidati interamente alla garanzia della società beneficiaria, con i limiti sopra lumeggiati. 1.5. Infondate sono pure le censure articolate dal ricorrente avverso la motivazione spiegata a sostegno della condanna inflittagli per il delitto di cui al capo d). Ribadito quanto in precedenza argomentato (cfr. punto 1.3) circa la piena consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del progressivo indebitamento della società da lui amministrata nei confronti dell'Erario e nei confronti dei fornitori - indebitamento che, nell'agosto 2013, aveva portato all'iscrizione di ipoteca giudiziale sull'unico immobile rimasto nel patrimonio della '[OSCURATO:PERSONA].' e al blocco degli affidamenti bancari (cfr. nota integrativa del bilancio 2013, pag. 11 della sentenza impugnata) - e riconosciuta, pertanto, la sua colpa grave nell'omettere qualsivoglia iniziativa liquidatoria della '[OSCURATO:PERSONA].', è certamente plausibile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa il fatto che tale colpevole inerzia da parte dell'amministratore, il quale dopo l'operazione di scissione aveva addirittura lasciato la '[OSCURATO:PERSONA].' in uno stato di inattività, ne aveva aggravato il dissesto, tanto integrando la fattispecie di reato di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4 e 224 L.F. (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Rv. 276920; Sez. 5, n. 1-8108 del 12/03/2018, Rv. 272823). 2. Colgono, invece, nel segno le deduzioni difensive spiegate a sostegno del primo motivo di ricorso. Questa Corte ha da sempre affermato che la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale nell'esercizio del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di ravvedimento di cui all'art. 164, comma 1, cod. pen.. L'obbligo della relativa motivazione da parte del giudice, tuttavia, non viene assolto con la mera indicazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., bensì esplicitando riter" logico seguito per il giudizio conclusivo, con riguardo ad uno o più delle specifiche circostanze e criteri che egli ritenga prevalenti. Sicché il giudice deve indicare, a tal fine, con adeguatezza, anche se sinteticamente, le ragioni essenziali del suo giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura (Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, Rv. 191875). Al lume di tale indicazione direttiva, la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale a sostegno del diniego del beneficio richiesto è manifestamente illogica. La valorizzazione della <<consistenza e delle circostanze delle condotte illecite perpetrate dal ricorrente, nonché della spregiudicatezza e della pericolosità da lui dimostrate nell'attività imprenditoriale» (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata) non dà sufficientemente conto delle ragioni per le quali, ai fini del giudizio prognostico, si è assegnato esclusivo rilievo ai comportamenti tenuti dall'imputato in occasione della commissione dei delitti ascrittigli, senza riconoscere alcun significato predittivo alle risultanze del certificato del casellario a lui intestato, che, anche alla data dell'Il agosto 2022, non segnalavano alcuna pendenza a suo carico: risultanze, che, invece, sarebbero state meritevoli di considerazione quantomeno critica, nella logica, appunto, <<del giudizio prognostico proiettato su una realtà futura». Tanto comporta l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua per la rinnovazione dell'esame sul punto da parte del giudice di merito del rinvio. 3. La non manifesta infondatezza del motivo - il terzo di ricorso - che attinge delitto di bancarotta semplice patrimoniale, di cui al capo d), comporta, altresì, il rilievo officioso dell'intervenuta estinzione di tale reato, essendone maturata la prescrizione il 14 aprile 2023: consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamene al delitto di cui al detto capo. Da ciò discende, quale ulteriore effetto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, affinché il giudice di merito del rinvio, ferma la misura della pena principale irrogata all'imputato, perché già commisurata in entità non ulteriormente riducibile - in anni due di reclusione, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L.F. (cd. 'continuazione fallimentare') -, proceda all'eventuale rideterminazione - sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - della durata delle pene accessorie fallimentari applicate. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta semplice per essere lo stesso estinto per prescrizione, senza effetti sulla pena. La stessa sentenza deve essere, altresì, annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Il ricorso deve, invece, essere rigettato nel resto, con conseguente condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta semplice per essere lo stesso estinto per prescrizione, senza effetti sulla pena. Annulla altresì la stessa sentenza relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misu