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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 23197/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26951-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. VERDI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26951/2016 Cron.

Rep.

Ud. 27/04/2022 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 2478/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2016 R.G.N. 5729/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13 maggio 2016, confermava la sentenza del Tribunale di Rieti, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]― dipendente della Provincia di Rieti inquadrato in categoria D, posizione economica D3― per l'accertamento del demansionamento subito da luglio 2006, a seguito della privazione della mansioni di ingegnere responsabile del [OSCURATO:PERSONA]CED della Provincia di Rieti e per la condanna della Provincia all'assegnazione delle mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta ed al risarcimento del danno da demansionamento e mobbing. 2.La Corte territoriale osservava che con il ricorso introduttivo il MESSINA lamentava esclusivamente la mancanza di corrispondenza tra le mansioni affidategli a seguito della riorganizzazione del luglio 2006 e quelle svolte quale responsabile del CED, qualifica indicata nel contratto di assunzione; egli assumeva che da luglio 2006 era stato posto in stato di inattività.

3. Tale impostazione era riproposta nell’atto di appello, nel quale si lamentava l'assenza di prova dell'assegnazione di progetti (progetto PICOLABe progetto CTS/ALI) e si deduceva la loro rispondenza a compiti di bassa manovalanza.

4. I l giudice dell’appello ― p remesso che nel pubblico impiego contrattualizzato l'equivalenza delle mansioni andava verificata rispetto alla declaratoria professionale di inquadramento, sicché il demansionamento non poteva essere invocato in ragione della sola cessazione delle mansioni di responsabile del CED― escludeva , conformemente al Tribunale, sia la denunciata inattività che la dequalificazione.

5. Osservava che il processo di progressiva esternalizzazione dei servizi del CED risaliva ad un periodo antecedente al 2006; né poteva addebitarsi al Tribunale di non avere disposto consulenza tecnica per accertare quali fossero le mansioni affidate al ricorrente, se esistessero all'interno dell'ente mansioni equivalenti, se quelle attribuite fossero consone al suo inquadramento, perché tale consulenza avrebbe avutonatura meramente esplorativa.6.

Nel periodo successivo al luglio 2006 risultava una articolazione organizzativa in settori: al settore quarto erano assegnate anche le competenze relative al sistema informatico ed alla innovazione tecnologica.

7. Al suo interno vi era una ripartizione in cinque servizi, fra i quali il servizio quarto«innovazione progettazione e sviluppo» affidato al MESSINA.

I preposti ai servizi avevano tutti l’inquadramentodel MESSINA; inoltre, il qu arto servizio vedeva assegnato un dipendente mentre per il periodo precedente il MESSINA era l'unico dipendente del CED.

8. Il servizio di assegnazione del MESSINA aveva ad oggetto la «progettazione dei programmi di e.government, la diffusione della banda larga in tutti i Comuni della Provincia, sviluppando l'applicazione del progetto PICOLAB eCST»; l’attivazione ed il coordinamento di tali progetti erano indicati negli atti di programmazione della Provincia fra gli obiettivi gestionali strategici del quarto settore.

9. Il progetto PICOLAB prevedeva la diffusione della banda larga nei Comuni svantaggiati, era finanziato dalla R egione e constava di attività di coordinamento, mediante ricognizione presso i comuni dei loro collegamenti informatici e delle loro caratteristiche tecniche; il progetto CST era volto alla diffusione dei servizi telematici presso i piccoli comuni e la provincia ne era l'ente capofila.

10. Questi progetti erano stati seguiti da concreta attività, come attestato dalla documentazione e dalla prova per testi.

Il passaggio da mansioni più strettamente operative ad aspetti più propriamente gestionali poteva costituire fattore di crescita professionale; si trattava, in ogni caso, di attività che― per le loro caratteristiche specialistiche ed innovative, caratterizzate anche dalla presenza di relazioni esterne― si ponevano in linea con la declaratoria D3 nonché con la professionalità tecnica del MESSINA.

11. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi di censura, cui ha opposto difese con controricorso la Provincia di Rieti.

12. Le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazi one e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod.proc.civ. e del rapporto tra chiesto e pronunciato. 2.Si addebita al giudice dell’appellodi avere travisato le domande proposte ed i contenuti dell'impugnazione ― affermando che la domanda era fondata esclusivamente sulla mancanza di corrispondenza tra le precedenti mansioni e quelle conseguenti alla riorganizzazione del 2006― laddove oggetto della domanda era non solo la privazione della funzione di responsabile del CED ma anche l’oggettivo demansionamento e la mancata equivalenza tra le mansioni di carattere semplice― affidate solo tardivamente (progetto PICOLAB e progetto CST)― e quelle spettanti in ragione del contratto collettivo

3. Si assume che rispetto alla effettivacausa petendi non vi sarebbe stata alcuna pronuncia. 4.Il motivo è infondato. 5.La censura è basata su una lettura parziale della sentenza; la pronuncia impugnata esamina, infatti, non solo la lamentata privazione del ruolo di responsabilità del CED ma anche la denuncia di inattività edi dequalificazione, per l’assegnazione di compiti non compatibili con l’inquadramento.

Il giudice dell’appello ha escluso tanto il ricorrere dello svuotamento delle mansioni che la assegnazione di compiti non conferenti all’inquadramento, pronunciandosi sull’intera domanda.

6. Con il secondo mezzo si deduce ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione e/o falsa applicazione: dell'art. 3 del DPR nr. 3/1957; dell'art. 2103 cod.civ.; degli artt.1, 2 e 52 del D.Lgs. n r. 165/2001 (come vigente ratione temporis ); dell'allegato "A" al CCNL 31 marzo 1999 e dell'art. 3 dellostesso CCNL; del principio di equivalenza funzionale e formale delle mansioni, anche in relazioneagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

7. Si addebita alla Corte di merito l’erronea interpretazione delle norme sopra indicate e si assume l’omessa considerazione del periodo di sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa, configurandosi una totale inattività fino all’assegnazione dei progetti PICOLAB e CST.

Si lamenta, altresì, il mancato confronto tra le mansioni svolte come responsabile del CED e quelle successivamente assegnate, dal quale sarebbe emersa la dequalificazione, sempre per quanto risultante dai documenti e dalla prova per testi.

8. La terza critica torna a denunciare ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione e/o falsa applicazione: dell'art. 3 del DPR nr 3/1957; dell'art. 2103 cod.civ.; degli artt.1, 2e 52 del D.Lgs. nr. 165/2001 (come vigente ratione temporis); dell'allegato"A" al CCNL 31 marzo 1999 e dell'art. 3 dello stessoCCNL; del principio di equivalenza funzionale e formale delle mansioni, in relazioneanche agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché il vizio di motivazione, per averela Corte territoriale trascurato di considerare, anche travisandole , le risultanze probatorie. 9.Si censura tanto la negazione di un periodo di inattività― risultante dal fatto che i due progetti gli erano stati affidati soltanto nel dicembre 2006― sia la ricostruzione dell’attività svolta presso ilCED.

10. Il quarto motivo è proposto― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― per violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2087, 2103 cod.civ. e 52 D.Lgs. nr. 165/01 nonché per vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare, anchetravisandole, le risultanze probatorie.

11. Il ricorrente ha dedotto di avere provato, per documenti e per testi, non solo che gli era stata sottratta la responsabilità del CED ma anche che era stato per lungo tempo inattivo e che le mansioni successivamente affidategli costituivano un evidente demansionamento.

12. La quinta ed ultima censura è proposta ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.― per omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio ovvero: le conclusioni svolte nei due gradi di merito ed i fatti allegati; la richiesta di CTU; le prove testimoniali; il fatto che la contestazione non verteva sulla sottrazione in sé del ruolo di responsabile del CED ma sulla inattività nel periodo 2006-2008 e sul demansionamento.

13. I motivi dal secondo al quinto possono essere trattati congiuntamente, in quanto si prestano ad una medesima valutazione di inammissibilità. 14.Le censure proposte sotto il profilo della violazione di norme― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― lamentano ipotetiche violazioni di legge poste in essere dal giudice a quo, prescindendo dal considerare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre la allegazione― come prospettata nella specie da parte del ricorrente― di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Il discriminetra l'una e l'altra ipotesi ― violazione di legge in senso proprio ovvero vizio di motivazione― è segnato in modo evidente dal ri lievo che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime). 15.Nella sostanza, parte ricorrente si duole che il giudice dell’appello non abbia ritenuto sussistere, nel periodo di causa, né una fase di inattività né l’assegnazione di mansioni non confacenti all’ inquadramento ed insiste nel sostenere la loro evidenza,sulla base dei documenti e delle prove testimoniali.

16. Anche le censure proposte sotto il profilo del vizio della motivazione non sfuggono al rilievo di inammissibilità; invero,i fatti indicati dal ricorrente sono stati oggetto di esame nella sentenza impugnata e la censura si risolve nella richiesta di una rivalutazione degli elementi istruttori.

La parte ricorrente, piuttosto che esporreuno specifico fatto storico che non sarebbe stato esaminato nella sentenza impugnata― con la specifica indicazione degli elementi testuali o extratestuali dai quali risultava la sua esistenza e delle ragioni della sua decisività― devolve a questa Corte una non - consentita rivalutazione del merito.

17. Il ricorso deve essere nel complesso respinto.

18. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

19. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 6.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26951-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. VERDI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26951/2016 Cron. Rep. Ud. 27/04/2022 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 2478/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2016 R.G.N. 5729/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13 maggio 2016, confermava la sentenza del Tribunale di Rieti, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]― dipendente della Provincia di Rieti inquadrato in categoria D, posizione economica D3― per l'accertamento del demansionamento subito da luglio 2006, a seguito della privazione della mansioni di ingegnere responsabile del [OSCURATO:PERSONA]CED della Provincia di Rieti e per la condanna della Provincia all'assegnazione delle mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta ed al risarcimento del danno da demansionamento e mobbing. 2.La Corte territoriale osservava che con il ricorso introduttivo il MESSINA lamentava esclusivamente la mancanza di corrispondenza tra le mansioni affidategli a seguito della riorganizzazione del luglio 2006 e quelle svolte quale responsabile del CED, qualifica indicata nel contratto di assunzione; egli assumeva che da luglio 2006 era stato posto in stato di inattività. 3. Tale impostazione era riproposta nell’atto di appello, nel quale si lamentava l'assenza di prova dell'assegnazione di progetti (progetto PICOLABe progetto CTS/ALI) e si deduceva la loro rispondenza a compiti di bassa manovalanza. 4. I l giudice dell’appello ― p remesso che nel pubblico impiego contrattualizzato l'equivalenza delle mansioni andava verificata rispetto alla declaratoria professionale di inquadramento, sicché il demansionamento non poteva essere invocato in ragione della sola cessazione delle mansioni di responsabile del CED― escludeva , conformemente al Tribunale, sia la denunciata inattività che la dequalificazione. 5. Osservava che il processo di progressiva esternalizzazione dei servizi del CED risaliva ad un periodo antecedente al 2006; né poteva addebitarsi al Tribunale di non avere disposto consulenza tecnica per accertare quali fossero le mansioni affidate al ricorrente, se esistessero all'interno dell'ente mansioni equivalenti, se quelle attribuite fossero consone al suo inquadramento, perché tale consulenza avrebbe avutonatura meramente esplorativa.6. Nel periodo successivo al luglio 2006 risultava una articolazione organizzativa in settori: al settore quarto erano assegnate anche le competenze relative al sistema informatico ed alla innovazione tecnologica. 7. Al suo interno vi era una ripartizione in cinque servizi, fra i quali il servizio quarto«innovazione progettazione e sviluppo» affidato al MESSINA. I preposti ai servizi avevano tutti l’inquadramentodel MESSINA; inoltre, il qu arto servizio vedeva assegnato un dipendente mentre per il periodo precedente il MESSINA era l'unico dipendente del CED. 8. Il servizio di assegnazione del MESSINA aveva ad oggetto la «progettazione dei programmi di e.government, la diffusione della banda larga in tutti i Comuni della Provincia, sviluppando l'applicazione del progetto PICOLAB eCST»; l’attivazione ed il coordinamento di tali progetti erano indicati negli atti di programmazione della Provincia fra gli obiettivi gestionali strategici del quarto settore. 9. Il progetto PICOLAB prevedeva la diffusione della banda larga nei Comuni svantaggiati, era finanziato dalla R egione e constava di attività di coordinamento, mediante ricognizione presso i comuni dei loro collegamenti informatici e delle loro caratteristiche tecniche; il progetto CST era volto alla diffusione dei servizi telematici presso i piccoli comuni e la provincia ne era l'ente capofila. 10. Questi progetti erano stati seguiti da concreta attività, come attestato dalla documentazione e dalla prova per testi. Il passaggio da mansioni più strettamente operative ad aspetti più propriamente gestionali poteva costituire fattore di crescita professionale; si trattava, in ogni caso, di attività che― per le loro caratteristiche specialistiche ed innovative, caratterizzate anche dalla presenza di relazioni esterne― si ponevano in linea con la declaratoria D3 nonché con la professionalità tecnica del MESSINA. 11. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi di censura, cui ha opposto difese con controricorso la Provincia di Rieti. 12. Le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazi one e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod.proc.civ. e del rapporto tra chiesto e pronunciato. 2.Si addebita al giudice dell’appellodi avere travisato le domande proposte ed i contenuti dell'impugnazione ― affermando che la domanda era fondata esclusivamente sulla mancanza di corrispondenza tra le precedenti mansioni e quelle conseguenti alla riorganizzazione del 2006― laddove oggetto della domanda era non solo la privazione della funzione di responsabile del CED ma anche l’oggettivo demansionamento e la mancata equivalenza tra le mansioni di carattere semplice― affidate solo tardivamente (progetto PICOLAB e progetto CST)― e quelle spettanti in ragione del contratto collettivo 3. Si assume che rispetto alla effettivacausa petendi non vi sarebbe stata alcuna pronuncia. 4.Il motivo è infondato. 5.La censura è basata su una lettura parziale della sentenza; la pronuncia impugnata esamina, infatti, non solo la lamentata privazione del ruolo di responsabilità del CED ma anche la denuncia di inattività edi dequalificazione, per l’assegnazione di compiti non compatibili con l’inquadramento. Il giudice dell’appello ha escluso tanto il ricorrere dello svuotamento delle mansioni che la assegnazione di compiti non conferenti all’inquadramento, pronunciandosi sull’intera domanda. 6. Con il secondo mezzo si deduce ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione e/o falsa applicazione: dell'art. 3 del DPR nr. 3/1957; dell'art. 2103 cod.civ.; degli artt.1, 2 e 52 del D.Lgs. n r. 165/2001 (come vigente ratione temporis ); dell'allegato "A" al CCNL 31 marzo 1999 e dell'art. 3 dellostesso CCNL; del principio di equivalenza funzionale e formale delle mansioni, anche in relazioneagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 7. Si addebita alla Corte di merito l’erronea interpretazione delle norme sopra indicate e si assume l’omessa considerazione del periodo di sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa, configurandosi una totale inattività fino all’assegnazione dei progetti PICOLAB e CST. Si lamenta, altresì, il mancato confronto tra le mansioni svolte come responsabile del CED e quelle successivamente assegnate, dal quale sarebbe emersa la dequalificazione, sempre per quanto risultante dai documenti e dalla prova per testi. 8. La terza critica torna a denunciare ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione e/o falsa applicazione: dell'art. 3 del DPR nr 3/1957; dell'art. 2103 cod.civ.; degli artt.1, 2e 52 del D.Lgs. nr. 165/2001 (come vigente ratione temporis); dell'allegato"A" al CCNL 31 marzo 1999 e dell'art. 3 dello stessoCCNL; del principio di equivalenza funzionale e formale delle mansioni, in relazioneanche agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché il vizio di motivazione, per averela Corte territoriale trascurato di considerare, anche travisandole , le risultanze probatorie. 9.Si censura tanto la negazione di un periodo di inattività― risultante dal fatto che i due progetti gli erano stati affidati soltanto nel dicembre 2006― sia la ricostruzione dell’attività svolta presso ilCED. 10. Il quarto motivo è proposto― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― per violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2087, 2103 cod.civ. e 52 D.Lgs. nr. 165/01 nonché per vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare, anchetravisandole, le risultanze probatorie. 11. Il ricorrente ha dedotto di avere provato, per documenti e per testi, non solo che gli era stata sottratta la responsabilità del CED ma anche che era stato per lungo tempo inattivo e che le mansioni successivamente affidategli costituivano un evidente demansionamento. 12. La quinta ed ultima censura è proposta ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.― per omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio ovvero: le conclusioni svolte nei due gradi di merito ed i fatti allegati; la richiesta di CTU; le prove testimoniali; il fatto che la contestazione non verteva sulla sottrazione in sé del ruolo di responsabile del CED ma sulla inattività nel periodo 2006-2008 e sul demansionamento. 13. I motivi dal secondo al quinto possono essere trattati congiuntamente, in quanto si prestano ad una medesima valutazione di inammissibilità. 14.Le censure proposte sotto il profilo della violazione di norme― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― lamentano ipotetiche violazioni di legge poste in essere dal giudice a quo, prescindendo dal considerare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre la allegazione― come prospettata nella specie da parte del ricorrente― di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discriminetra l'una e l'altra ipotesi ― violazione di legge in senso proprio ovvero vizio di motivazione― è segnato in modo evidente dal ri lievo che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime). 15.Nella sostanza, parte ricorrente si duole che il giudice dell’appello non abbia ritenuto sussistere, nel periodo di causa, né una fase di inattività né l’assegnazione di mansioni non confacenti all’ inquadramento ed insiste nel sostenere la loro evidenza,sulla base dei documenti e delle prove testimoniali. 16. Anche le censure proposte sotto il profilo del vizio della motivazione non sfuggono al rilievo di inammissibilità; invero,i fatti indicati dal ricorrente sono stati oggetto di esame nella sentenza impugnata e la censura si risolve nella richiesta di una rivalutazione degli elementi istruttori. La parte ricorrente, piuttosto che esporreuno specifico fatto storico che non sarebbe stato esaminato nella sentenza impugnata― con la specifica indicazione degli elementi testuali o extratestuali dai quali risultava la sua esistenza e delle ragioni della sua decisività― devolve a questa Corte una non - consentita rivalutazione del merito. 17. Il ricorso deve essere nel complesso respinto. 18. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 19. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 6.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricor
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