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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 42456/2021

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1958; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Bologna; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 02/03/2021 il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva l'istanza di concessione di permesso premio in deroga, presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 29, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna sull'assunto che il beneficio penitenziario invocato non era concedibile al detenuto, essendo stato l'istante condannato per reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali doveva scontare la pena residua di diciannove anni, dieci mesi e diciassette giorni di reclusione.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 29 decreto-legge n. 137 del 2020, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del permesso premio in deroga invocato, che era stato respinto con un percorso argonnentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso proficuamente dal ricorrente, attestato dai permessi premio precedentemente concessigli e dal riconoscimento della sua collaborazione processuale, rilevante ex art. 58-ter Ord. pen.

Si deduceva, al contempo, che, nel respingere l'istanza di permesso premio in deroga presentata da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva omesso di considerare la ratio sottesa all'art. 29 decreto-legge n. 137 del 2020, che era stato introdotto sia allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19 che aveva colpito il Paese, sia allo scopo di consentire ai detenuti di beneficiare di permessi premio di natura straordinaria, accelerando il percorso di reinserimento sociale del condannato connaturato all'esecuzione della pena, a maggior ragione rilevante per quei soggetti che già usufruivano di misure trattamentali extracarcerarie.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. IlYp—ruposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.

Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] presentava un'istanza di permesso premio in deroga, ai sensi dell'art. 29, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020, che veniva respinta dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, essendo stato il detenuto condannato per la commissione di reati ostativi, rilevanti ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen.

Il ricorrente, infatti, doveva scontare la pena residua di diciannove anni, dieci mesi e diciassette giorni di reclusione, determinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento di cumulo emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la commissione dei reati di rapina aggravata, concorso in omicidio, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi, aggravati ex art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Tanto premesso, osserva il Collegio che l'istanza di permesso premio in deroga, del cui diniego si controverte, veniva introdotta dall'art. 29 decreto- legge n. 137 del 2020, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», che, nel suo primo comma, prevedeva: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del (31 gennaio 2021) ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (o che siano stati assegnati) al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui (all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975), quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai (commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter)».

Tuttavia, fanno eccezione a questa regola generale le ipotesi in cui il detenuto è stato condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis Ord. pen., per i quali i permessi premio in deroga non possono essere concessi, sulla base di quanto espressamente previsto dalla disposizione dell'art. 29, comma 2, decreto- legge n. 137 del 2020, che risulta correttamente applicata al caso di specie dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, secondo cui: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, (con riferimento ai condannati per delitti) commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui (all'articolo 416-bis) del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

Ne discende che, risultando [OSCURATO:PERSONA] detenuto in espiazione di una pluralità di titoli di reato rilevanti ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. - essendo stato, come detto, condannato per i delitti di rapina aggravata, concorso in omicidio, porto e detenzione di armi, aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 - il Tribunale di sorveglianza di Bologna escludeva che il ricorrente potesse beneficiare dei permessi premio in deroga previsti dall'art. 29, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020, facendo corretta applicazione del secondo comma della stessa disposizione, rispetto al quale non assumono un rilievo derogatorio i permessi premio precedentemente concessi al detenuto e il riconoscimento della collaborazione processuale di cui all'art. 58-ter Ord. pen. Né appaiono pertinenti i richiami difensivi alla ratio dell'art. 29 decreto-legge n. 137 del 2020 - secondo cui tale disposizione era stata introdotta dal legislatore italiano per fronteggiare l'emergenza pandennica e per consentire ai detenuti di beneficiare di permessi premio straordinari, accelerando il processo di reinserimento sociale del condannato che già beneficia di misure trattamentali extracarcerarie -, atteso che tali richiami non tengono conto del bilanciamento, connaturato a tutte le misure alternative alla detenzione, tra le finalità rieducative della pena e le esigenze di difesa sociale, che assumono un rilievo preminente nelle ipotesi di elevata pericolosità sociale.

Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica la previsione della lettera a) dell'art. 30 decreto legge n. 137 del 2020, che consente la concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare «ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena [...]», fatte salve le ipotesi di «soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

3. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1958; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Bologna; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 02/03/2021 il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva l'istanza di concessione di permesso premio in deroga, presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 29, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna sull'assunto che il beneficio penitenziario invocato non era concedibile al detenuto, essendo stato l'istante condannato per reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali doveva scontare la pena residua di diciannove anni, dieci mesi e diciassette giorni di reclusione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 29 decreto-legge n. 137 del 2020, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del permesso premio in deroga invocato, che era stato respinto con un percorso argonnentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso proficuamente dal ricorrente, attestato dai permessi premio precedentemente concessigli e dal riconoscimento della sua collaborazione processuale, rilevante ex art. 58-ter Ord. pen. Si deduceva, al contempo, che, nel respingere l'istanza di permesso premio in deroga presentata da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva omesso di considerare la ratio sottesa all'art. 29 decreto-legge n. 137 del 2020, che era stato introdotto sia allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19 che aveva colpito il Paese, sia allo scopo di consentire ai detenuti di beneficiare di permessi premio di natura straordinaria, accelerando il percorso di reinserimento sociale del condannato connaturato all'esecuzione della pena, a maggior ragione rilevante per quei soggetti che già usufruivano di misure trattamentali extracarcerarie. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. IlYp—ruposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] presentava un'istanza di permesso premio in deroga, ai sensi dell'art. 29, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020, che veniva respinta dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, essendo stato il detenuto condannato per la commissione di reati ostativi, rilevanti ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. Il ricorrente, infatti, doveva scontare la pena residua di diciannove anni, dieci mesi e diciassette giorni di reclusione, determinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento di cumulo emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la commissione dei reati di rapina aggravata, concorso in omicidio, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi, aggravati ex art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'istanza di permesso premio in deroga, del cui diniego si controverte, veniva introdotta dall'art. 29 decreto- legge n. 137 del 2020, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», che, nel suo primo comma, prevedeva: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del (31 gennaio 2021) ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (o che siano stati assegnati) al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui (all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975), quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai (commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter)». Tuttavia, fanno eccezione a questa regola generale le ipotesi in cui il detenuto è stato condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis Ord. pen., per i quali i permessi premio in deroga non possono essere concessi, sulla base di quanto espressamente previsto dalla disposizione dell'art. 29, comma 2, decreto- legge n. 137 del 2020, che risulta correttamente applicata al caso di specie dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, secondo cui: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, (con riferimento ai condannati per delitti) commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui (all'articolo 416-bis) del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione». Ne discende che, risultando [OSCURATO:PERSONA] detenuto in espiazione di una pluralità di titoli di reato rilevanti ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. - essendo stato, come detto, condannato per i delitti di rapina aggravata, concorso in omicidio, porto e detenzione di armi, aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 - il Tribunale di sorveglianza di Bologna escludeva che il ricorrente potesse beneficiare dei permessi premio in deroga previsti dall'art. 29, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020, facendo corretta applicazione del secondo comma della stessa disposizione, rispetto al quale non assumono un rilievo derogatorio i permessi premio precedentemente concessi al detenuto e il riconoscimento della collaborazione processuale di cui all'art. 58-ter Ord. pen. Né appaiono pertinenti i richiami difensivi alla ratio dell'art. 29 decreto-legge n. 137 del 2020 - secondo cui tale disposizione era stata introdotta dal legislatore italiano per fronteggiare l'emergenza pandennica e per consentire ai detenuti di beneficiare di permessi premio straordinari, accelerando il processo di reinserimento sociale del condannato che già beneficia di misure trattamentali extracarcerarie -, atteso che tali richiami non tengono conto del bilanciamento, connaturato a tutte le misure alternative alla detenzione, tra le finalità rieducative della pena e le esigenze di difesa sociale, che assumono un rilievo preminente nelle ipotesi di elevata pericolosità sociale. Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica la previsione della lettera a) dell'art. 30 decreto legge n. 137 del 2020, che consente la concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare «ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena [...]», fatte salve le ipotesi di «soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione». 3. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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