Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25209/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4904/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro 4'17 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Messina, n.326/27/2012 depositata il 3 dicembre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Messina, rigettava sia l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] sia quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Messina n.586/9/2006 di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contri- buente, esercente attività di vendita al dettaglio di materiale edile, avente ad oggetto l'avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e accessori 1998 con cui veniva rettificato il volume d'affari del contri- buente e venivano disconosciuti costi ritenuti non inerenti all'attività imprenditoriale esercitata.

2. Il giudice di prime cure annullava l'atto impositivo limitatamente ai costi ritenuti dall'Amministrazione non deducibili, confermando le ri- prese basate sulla ricostruzione induttiva del reddito non dichiarato ex art.39 del d.P.R. n.600 del 1973.

La decisione veniva confermata inte- gralmente dal giudice d'appello.

3. Avverso la sentenza propone ricorso il contribuente, affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale per un motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controri- corso al ricorso incidentale. fZ Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso principale - ex art.360, primo comma, nn.3 e 5 cod. proc. civ. - il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.39 comma 2 del d.P.R. n.600 del 1973, 54 comma 2 del d.P.R. n.633 del 1972 per aver la CTR fatto cattivo go- verno dei principi in materia di accertamento induttivo, senza tener conto della regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili e in assenza di elementi di prova idonee a determinare presunzioni tali da fondare l'accertamento del maggior reddito.

5. Il motivo è affetto da profili di inammissibilità e di infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] reitera anche che, tanto in tema d'imposte sui redditi quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all'accertamento sia indut- tivo "puro" che "analitico-induttivo" del reddito d'impresa ex art. 39 secondo e primo comma lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma com- plessivamente inattendibile (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014, Rv. 632959 - 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 736 del 19/01/2021, Rv. 660296 - 01).

6. Infatti, in tale ipotesi, si può evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici nel caso di accertamento analitico-induttivo, ossia gravi, precise e concordanti, e pure in assenza di tali qualità (c.d. presunzioni super-semplici) nel caso di induttivo puro, in entrambi i casi con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.

Per la prova contraria non è sufficiente né la regolare annotazione delle fatture nelle scritture contabili né la mera effettività delle spese, le quali possono ben difettare del requisito dell'inerenza all'attività imprenditoriale, in quanto espressive di finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'impresa.

7. Dunque, è irrilevante il fatto che la contabilità fosse regolare come prospetta il ricorrente, unico elemento di fatto chiaramente individuato dal ricorso a sostegno della prospettata illegittimità delle riprese ex art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in quanto per pacifica inter- pretazione giurisprudenziale anche in presenza di tale elemento di fatto poteva essere condotto sia un accertamento induttivo puro sulla base di presunzioni c.d. super-semplici sia un accertamento analitico indut- tivo basato su presunzioni gravi precise e concordanti.

Per il resto, su- perato il profilo del dato formale della contabilità regolare, il mezzo di impugnazione è generico in quanto non precisa ulteriori elementi per cui non sussisterebbero i fondamenti presuntivi delle riprese.

8. Il secondo motivo del ricorso principale - formulato in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. - e con il quale si pro- spetta la violazione e falsa applicazione dell'art.92 cod. proc. civ., è inammissibile in quanto apodittico e generico, dal momento che non precisa in alcun modo per quali ragioni la CTR avrebbe dovuto condan- nare l'Agenzia a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltretutto considerata la soccombenza reciproca delle parti in entrambi i gradi di giudizio.

9. Con un unico motivo di ricorso incidentale - ex art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la violazione dell'art.2697 cod. civ. circa l'errato riparto dell'onere della prova da parte del giudice di appello in materia di componenti negative di red- dito.

10. Il motivo non è inammissibile, come pure genericamente eccepito a pag.4 del controricorso al ricorso incidentale, ed è fondato.

In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli ele- menti dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano proba- torio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identi- ficandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018, Rv. 649772 - 04).

In tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'o- nere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018, Rv. 649772 - 02).

11. La sentenza impugnata è molto succinta con riferimento ai costi e riporta una ratio decidendi espressa dal giudice di primo grado - e con- fermata senza alcuna aggiunta motivazionale - non conforme ai principi di diritto che precedono, nella parte in cui ritiene che spettasse all'Am- ministrazione finanziaria provare la non inerenza dei costi.12.

In con- clusione, rigettato il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR, in di- versa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sen- tenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sez. staccata di Messina, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquida- zione delle spese di lite.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4904/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro 4'17 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Messina, n.326/27/2012 depositata il 3 dicembre 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Messina, rigettava sia l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] sia quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Messina n.586/9/2006 di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contri- buente, esercente attività di vendita al dettaglio di materiale edile, avente ad oggetto l'avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e accessori 1998 con cui veniva rettificato il volume d'affari del contri- buente e venivano disconosciuti costi ritenuti non inerenti all'attività imprenditoriale esercitata. 2. Il giudice di prime cure annullava l'atto impositivo limitatamente ai costi ritenuti dall'Amministrazione non deducibili, confermando le ri- prese basate sulla ricostruzione induttiva del reddito non dichiarato ex art.39 del d.P.R. n.600 del 1973. La decisione veniva confermata inte- gralmente dal giudice d'appello. 3. Avverso la sentenza propone ricorso il contribuente, affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale per un motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controri- corso al ricorso incidentale. fZ Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso principale - ex art.360, primo comma, nn.3 e 5 cod. proc. civ. - il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.39 comma 2 del d.P.R. n.600 del 1973, 54 comma 2 del d.P.R. n.633 del 1972 per aver la CTR fatto cattivo go- verno dei principi in materia di accertamento induttivo, senza tener conto della regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili e in assenza di elementi di prova idonee a determinare presunzioni tali da fondare l'accertamento del maggior reddito. 5. Il motivo è affetto da profili di inammissibilità e di infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] reitera anche che, tanto in tema d'imposte sui redditi quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all'accertamento sia indut- tivo "puro" che "analitico-induttivo" del reddito d'impresa ex art. 39 secondo e primo comma lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma com- plessivamente inattendibile (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014, Rv. 632959 - 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 736 del 19/01/2021, Rv. 660296 - 01). 6. Infatti, in tale ipotesi, si può evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici nel caso di accertamento analitico-induttivo, ossia gravi, precise e concordanti, e pure in assenza di tali qualità (c.d. presunzioni super-semplici) nel caso di induttivo puro, in entrambi i casi con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente. Per la prova contraria non è sufficiente né la regolare annotazione delle fatture nelle scritture contabili né la mera effettività delle spese, le quali possono ben difettare del requisito dell'inerenza all'attività imprenditoriale, in quanto espressive di finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'impresa. 7. Dunque, è irrilevante il fatto che la contabilità fosse regolare come prospetta il ricorrente, unico elemento di fatto chiaramente individuato dal ricorso a sostegno della prospettata illegittimità delle riprese ex art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in quanto per pacifica inter- pretazione giurisprudenziale anche in presenza di tale elemento di fatto poteva essere condotto sia un accertamento induttivo puro sulla base di presunzioni c.d. super-semplici sia un accertamento analitico indut- tivo basato su presunzioni gravi precise e concordanti. Per il resto, su- perato il profilo del dato formale della contabilità regolare, il mezzo di impugnazione è generico in quanto non precisa ulteriori elementi per cui non sussisterebbero i fondamenti presuntivi delle riprese. 8. Il secondo motivo del ricorso principale - formulato in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. - e con il quale si pro- spetta la violazione e falsa applicazione dell'art.92 cod. proc. civ., è inammissibile in quanto apodittico e generico, dal momento che non precisa in alcun modo per quali ragioni la CTR avrebbe dovuto condan- nare l'Agenzia a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltretutto considerata la soccombenza reciproca delle parti in entrambi i gradi di giudizio. 9. Con un unico motivo di ricorso incidentale - ex art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la violazione dell'art.2697 cod. civ. circa l'errato riparto dell'onere della prova da parte del giudice di appello in materia di componenti negative di red- dito. 10. Il motivo non è inammissibile, come pure genericamente eccepito a pag.4 del controricorso al ricorso incidentale, ed è fondato. In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli ele- menti dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano proba- torio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identi- ficandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018, Rv. 649772 - 04). In tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'o- nere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018, Rv. 649772 - 02). 11. La sentenza impugnata è molto succinta con riferimento ai costi e riporta una ratio decidendi espressa dal giudice di primo grado - e con- fermata senza alcuna aggiunta motivazionale - non conforme ai principi di diritto che precedono, nella parte in cui ritiene che spettasse all'Am- ministrazione finanziaria provare la non inerenza dei costi.12. In con- clusione, rigettato il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR, in di- versa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sen- tenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sez. staccata di Messina, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquida- zione delle spese di lite. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma d
Sentenza Cassazione n. 25209/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris