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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 09241/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17420/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.S.

MANCINI, N.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5056/2017, depositata il 01/12/2017, R.G.N. 3596/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Roma, per quanto qui ancora rileva, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo ha condannato a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 20.143 (in luogo di quella di € 56.159,20 stabilita dal Tribunale e dando atto dell'intervenuto pagamento successivamente alla sentenza di primo grado), confermando nel resto la sentenza impugnata (che aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in luogo dei formali contratti a progetto stipulati);

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a 3 motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha altresì depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt.434 e 324 c.p.c., per essere stato accolto il motivo di appello relativo al presunto errore della sentenza di primo grado nell'individuazione delle somme a lei spettanti, motivo che, invece, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché privo di specificità e determinatezza (art. 360, n. 3, c.p.c.);

2. con il secondo, violazione dell’art. 132 c.p.c. per assenza di motivazione sulla operata riduzione dell'importo dovuto (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.);

3. con il terzo, violazione dell'art. 2099 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha considerato i rimborsi spese come parte del compenso, equivocando sul concetto di onnicomprensività e assorbimento (art. 360, n. 3, c.p.c.);

4. il primo motivo non è fondato; questa Corte ha più volte chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 29177/2017; conf.

Cass. n. 13535/2018, S.U. n. 36481/2022); nel caso di specie la Corte di merito ha analizzato ed accolto il motivo di appello relativo alla quantificazione delle somme dovute in base alla CTU, osservando come, sulla base della stessa, occorresse detrarre quanto già corrisposto in virtù del contratto di lavoro autonomo e quindi pervenire a quantificare il credito dell'originaria ricorrente nella somma corrispondente alle differenze tra dovuto e già percepito;

5. neppure è meritevole di accoglimento il secondo motivo; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105/2017; conf.

Cass, n. 20921/2019); nel caso di specie, la sentenza impugnata ha spiegato che il risultato dell'operazione contabile di quantificazione delle differenze retributive dovute era indicato nella CTU ed era stato pagato dal debitore in esecuzione della sentenza di primo grado (e ciò ha riportato in dispositivo), mentre la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento ad un altro conteggio contenuto nella consulenza, ritenuto invece dalla Corte d’Appello erroneo per carenza di detrazione del percepito;6. il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (in termini Cass. n. 23834/2019; cfr. altresì Cass. n. 5344/2013, Cass. n. 2771/2017, Cass. n. 22880/2017, Cass. n. 24048/2021);

7. il ricorso deve, pertanto, esser respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore di parte controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi: Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17420/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.S. MANCINI, N.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5056/2017, depositata il 01/12/2017, R.G.N. 3596/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, per quanto qui ancora rileva, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo ha condannato a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 20.143 (in luogo di quella di € 56.159,20 stabilita dal Tribunale e dando atto dell'intervenuto pagamento successivamente alla sentenza di primo grado), confermando nel resto la sentenza impugnata (che aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in luogo dei formali contratti a progetto stipulati); 2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a 3 motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha altresì depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt.434 e 324 c.p.c., per essere stato accolto il motivo di appello relativo al presunto errore della sentenza di primo grado nell'individuazione delle somme a lei spettanti, motivo che, invece, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché privo di specificità e determinatezza (art. 360, n. 3, c.p.c.); 2. con il secondo, violazione dell’art. 132 c.p.c. per assenza di motivazione sulla operata riduzione dell'importo dovuto (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.); 3. con il terzo, violazione dell'art. 2099 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha considerato i rimborsi spese come parte del compenso, equivocando sul concetto di onnicomprensività e assorbimento (art. 360, n. 3, c.p.c.); 4. il primo motivo non è fondato; questa Corte ha più volte chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 29177/2017; conf. Cass. n. 13535/2018, S.U. n. 36481/2022); nel caso di specie la Corte di merito ha analizzato ed accolto il motivo di appello relativo alla quantificazione delle somme dovute in base alla CTU, osservando come, sulla base della stessa, occorresse detrarre quanto già corrisposto in virtù del contratto di lavoro autonomo e quindi pervenire a quantificare il credito dell'originaria ricorrente nella somma corrispondente alle differenze tra dovuto e già percepito; 5. neppure è meritevole di accoglimento il secondo motivo; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019); nel caso di specie, la sentenza impugnata ha spiegato che il risultato dell'operazione contabile di quantificazione delle differenze retributive dovute era indicato nella CTU ed era stato pagato dal debitore in esecuzione della sentenza di primo grado (e ciò ha riportato in dispositivo), mentre la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento ad un altro conteggio contenuto nella consulenza, ritenuto invece dalla Corte d’Appello erroneo per carenza di detrazione del percepito;6. il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (in termini Cass. n. 23834/2019; cfr. altresì Cass. n. 5344/2013, Cass. n. 2771/2017, Cass. n. 22880/2017, Cass. n. 24048/2021); 7. il ricorso deve, pertanto, esser respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore di parte controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi: Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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