CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce errata applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per non aver qualificato il fatto come l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, avendo il giudice di merito erroneamente tenuto conto soltanto del dato ponderale dello stupefacente e trascurato le concrete capacità di azione del soggetto e le sue relazioni con il mercato; Considerato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto anche nell'attuale assetto normativo, che, al riguardo, non ha modificato, in nulla, il previgente regime, rimane valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di questi parametri sia di segno negativo (Sez. U., n. 35737 del 24/06/2010). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico-giuridici, come nel caso in disamina, in cui il giudice di merito ha preso in considerazione, oltre al dato ponderale del numero delle dosi, oltre cento, anche il possesso di strumenti idonei al confezionamento, e la disponibilità del danaro, rilevando che tali elementi mostrano un attività di spaccio di dimensioni non modeste, che non rientra nell'ipotesi prevista dal comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, che si caratterizza "per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine"' (Sez.6, del 27.06.2015, n. 15642); Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,