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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 24026/2025

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e lo rappresenta e difende,domiciliato digitalmente come per legge- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n.1036/2022 depositata il 10/05/2022.Oscuramento disposto Numero registro generale 29546/2022Numero sezionale 1008/2025Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio deNlu m1e3ro /d0i ra3c/co2lta0 g2e5ne,ra le 24026/2025Data pubblicazione 27/08/2025dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Z.G. , nata nel 1961, affetta dalla nascita daagenesia, chiese al Tribunale di Venezia la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c.,per non avere impedito la commercializzazione del farmacoSedimide o comunque di tutti i farmaci contenenti Talidomide,affermando che l’amelia brachiale sinistra e l’emimelia trasversaintercalare dell’arto superiore destro, da cui è affetta, eranoascrivibili all’assunzione di detto farmaco Sedimide da parte di suamadre, nel periodo di gravidanza.La Z.G. , di professione avvocato, dedusse di avere presentatodomanda per il riconoscimento dell’indennizzo di cui all’art. 2comma 363 legge n. 244 del 24/12/2007 in data 1/10/2008 e chenel 2010 la Commissione medica ospedaliera l’aveva sottoposta avisita e che, conseguentemente la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno decorreva dall’1/10/2008 ed era stataritualmente interrotta in data 18/12/2012.La domanda venne rigettata dal Tribunale di Venezia perintervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 2947 c.c., con sentenzan. 1578 del 2019.La Z.G. propose impugnazione di merito.Il Ministero della Salute si costituì in fase d’impugnazione eresistette reiterando le difese svolte in primo grado.La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1036 del10/05/202, ha rigettato l’impugnazione.Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorsoper cassazione Z.G. , con atto affidato a due motivi.Resiste con controricorso il Ministero della Salute.R.g. n. 295460 del 2022Ad. 13/03/2025; estensore: C. VallePag. 2 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 29546/2022Numero sezionale 1008/2025La ricorrente ha depositato memoria per l’adunaNunmzearo dci raacmcoletar gaenleer ale 24026/2025Data pubblicazione 27/08/2025del 13/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per ladecisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è articolato in due motivi.Primo motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazionemeramente apparente e (o) obiettivamente incomprensibile inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.Il motivo censura la sentenza laddove questa ha ritenuto che laZ.G. , in ragione delle sue conoscenze professionali, acquisitenegli studi universitari legali terminati con il conseguimento dellalaurea in giurisprudenza negli anni ‘90 e nel successivo svolgimentodella professione di avvocato e poi di Giudice di pace, avevaacquisito, prima del 2008, la consapevolezza della derivazionecausale dell’agenesia dall’assunzione del farmaco Sedimide,derivato dal Talidomide, in tal modo rendendo una motivazionemeramente apparente perché incoerente.Secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione di norma didiritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt.2043, 2697, 2935 e 2947 c.c. c.c. per avere i giudici di meritoritenuto che la decorrenza del termine quinquennale di prescrizionedebba farsi coincidere con la sufficiente ed adeguata percezionedella malattia ed in particolare con il termine degli studi universitaridella Z.G. .Il secondo motivo si collega al primo e deduce l’inadeguataindividuazione della data o dell’anno di decorrenza dellaprescrizione, in quanto, nell’ancorare il decorso della prescrizionealla cessazione degli studi di diritto e comunque all’inizio dellaprofessione forense, in un periodo anteriore al 2008, i giudici dimerito hanno omesso di considerare che, come affermato dallagiurisprudenza di legittimità il danneggiato deve essere messo inR.g. n. 295460 del 2022Ad. 13/03/2025; estensore: C. VallePag. 3 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 29546/2022Numero sezionale 1008/2025condizioni di percepirne anche l’ingiustizia, il nesNsuome roe dzi riaocclooltga igceone,ra le 24026/2025Data pubblicazione 27/08/2025l’atteggiamento doloso o colposo, ovvero più semplicemente lapossibilità risarcitoria (Cass. n. 10515 del 3/06/2020).2.

I due motivi di ricorso possono essere congiuntamentescrutinati, poiché sebbene formulati sotto diversi parametri, ilprimo per motivazione apparente e quindi in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c. e il secondo con riferimento alla falsa applicazione dinome di diritto, per art. 360 n. 3 c.p.c., attengono entrambi altema dell’individuazione della conoscenza del nesso di causa daparte della Z.G. e, quindi, del decorso o meglio del momentoiniziale di decorso della prescrizione, nella specie, trattandosi diillecito extracontrattuale, di durata quinquennale.Il ricorso non appare meritevole di favorevole esito, poiché ildiscorso motivazionale della Corte territoriale è chiaro, logico ecoerente e risulta ampiamente al di sopra della soglia del cd.minimo costituzionale (Sez.

U. n. 8053 del 7/04/2013), atteso che igiudici del merito hanno, con adeguato apprezzamento dellecircostanze del caso concreto, ritenuto che il percorso di studi legalicompiuto da Z.G. l’avesse condotta a conoscenza dellatematica legale legata agli effetti teratogeni derivantidall’assunzione dei farmaci contenenti il Talidomide, in quanto casodi scuola nell’ambito delle trattazioni, anche di caratteremanualistico, riguardanti il danno alla salute.

La stessa difesa dellaricorrente ha, peraltro, riferito, negli atti di causa, che la madredella Z.G. , deceduta prematuramente all’età di quarantuno anni,per cause naturali, quanto la figlia aveva dieci anni, soffrì di pesanticrisi depressive a ragione dello stato di salute della figlia e inconsiderazione dell’essere stata ella, tramite l’assunzione ingravidanza del Sedimide, a cagionarlo, sebbene indirettamente.

Sepure pecca di eccessiva retrodatazione l’affermazione dellasentenza impugnata che sembra rendere plausibile unaconoscibilità in capo alla Z.G. sin dal primo decennio di vita, nelR.g. n. 295460 del 2022Ad. 13/03/2025; estensore: C. VallePag. 4 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 29546/2022Numero sezionale 1008/2025resto l’affermazione decisoria della Corte di meriNtoum eèro di craocceorltae gnetneer ale 24026/2025Data pubblicazione 27/08/2025laddove individua la possibilità di adeguata conoscenza del nessocausale tra assunzione del farmaco contenente Talidomide el’amelia sin dagli anni del percorso universitario seguito dallaZ.G. e, comunque, una adeguata conoscenza potevaadeguatamente ritenersi raggiunta dalla Z.G. nei primi anni delpraticantato legale, e dunque in epoca precedente all’anno 2008.[OSCURATO:PERSONA] non ignora che, alla stregua della più recentegiurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10515 del 2020 e dellasuccessiva n. 2375 del 24/01/2024) il termine di prescrizione delcredito risarcitorio relativo ai danni, subiti nella fase di vitaprenatale a causa dell’assunzione di farmaci ad effetti teratogeni daparte della gestante, decorre, di regola, dalla presentazione delladomanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo di cui all’art.1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, salva la prova da parte delMinistero della Salute «anche attraverso il ricorso a provapresuntiva, che già prima di quella data il danneggiato conosceva opoteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza dellamalattia e la sua riconducibilità causale all’assunzione delfarmaco».Nella specie il Collegio ritiene che la prova adeguata della dettaconoscenza è stata tratta dai giudici del merito, in primo e secondogrado, in via presuntiva, sulla base del percorso di studi legalicompiuti dalla Z.G. nel corso degli anni ’90 e sfociati nelconseguimento della laurea, in guisa tale che ne è statocorrettamente dedotto che ella poteva conoscere adeguatamente lacorrelazione tra il proprio stato patologico e l’assunzione, da partedella madre, nel periodi di gravidanza, del farmaco contenenteTalidomide.L’accertamento di fatto condotto dai giudici di merito risulta,pertanto corretto (Cass. n. 27757 del 22/11/2017 Rv. 647001 –01; Cass. n. 23635 del 18/11/2015 Rv. 637785 - 01 rese entrambeR.g. n. 295460 del 2022Ad. 13/03/2025; estensore: C. VallePag. 5 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 29546/2022Numero sezionale 1008/2025nel contiguo ambito della responsabilità per danni dNau meemro doi dracecrolitva agetnie)ra le 24026/2025Data pubblicazione 27/08/2025e adeguatamente motivato sulla base del livello di conoscenzeesistenti e del grado di diligenza esigibile dalla Z.G. .3.

Il ricorso, nella considerazione di entrambi i motivi di ricorso,è infondato e deve essere, quindi, rigettato.4.

In considerazione della non univocità della giurisprudenza diquesta Corte in tema di individuazione del momento di esordiodella prescrizione per le patologie da Talidomide, in quanto lepronunce sopra richiamate (Cass. n. 10515 del 2020 e dellasuccessiva n. 2375 del 24/01/2024) sono strettamente correlatealla specificità dei singoli casi concreti, ossia in gran parte modulatesul livello di adeguate conoscenze riscontrabili in capo ai diversisoggetti colpiti dalle menomazioni causate dall’assunzione difarmaci contenenti Talidomide, e dell’indubbia rilevanza dello statopatologico sofferto dalla ricorrente, si reputano sussistentieccezionali ragioni, anche alla luce della giurisprudenzacostituzionale, alla stregua della pronuncia di cui a CorteCostituzionale n. 77 del 19/04/2018 (secondo la quale: «va, quindi,dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma,cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in casodi soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese trale parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altreanaloghe gravi ed eccezionali ragioni»), per disporre integralecompensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.5.

Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve esseredisposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento,siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dellaricorrente Z.G. .6.

La decisione di rigetto del ricorso comporta che devedel 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titoloR.g. n. 295460 del 2022Ad. 13/03/2025; estensore: C. VallePag. 6 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 29546/2022Numero sezionale 1008/2025di contributo unificato pari a quello per il ricorso,N uame ron doi rramccoalta gdeneelr ale 24026/2025Data pubblicazione 27/08/2025comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa integralmente le spese del presente giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento,siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dellaricorrente.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Terza civile, il giorno 13/03/2025.Il PresidenteAntonietta ScrimaR.g. n. 295460 del 2022Ad. 13/03/2025; estensore: C. VallePag. 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e lo rappresenta e difende,domiciliato digitalmente come per legge- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n.1036/2022 depositata il 10/05/2022.Oscuramento disposto Numero registro generale 29546/2022Numero sezionale 1008/2025Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio deNlu m1e3ro /d0i ra3c/co2lta0 g2e5ne,ra le 24026/2025Data pubblicazione 27/08/2025dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Z.G. , nata nel 1961, affetta dalla nascita daagenesia, chiese al Tribunale di Venezia la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c.,per non avere impedito la commercializzazione del farmacoSedimide o comunque di tutti i farmaci contenenti Talidomide,affermando che l’amelia brachiale sinistra e l’emimelia trasversaintercalare dell’arto superiore destro, da cui è affetta, eranoascrivibili all’assunzione di detto farmaco Sedimide da parte di suamadre, nel periodo di gravidanza.La Z.G. , di professione avvocato, dedusse di avere presentatodomanda per il riconoscimento dell’indennizzo di cui all’art. 2comma 363 legge n. 244 del 24/12/2007 in data 1/10/2008 e chenel 2010 la Commissione medica ospedaliera l’aveva sottoposta avisita e che, conseguentemente la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno decorreva dall’1/10/2008 ed era stataritualmente interrotta in data 18/12/2012.La domanda venne rigettata dal Tribunale di Venezia perintervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 2947 c.c., con sentenzan. 1578 del 2019.La Z.G. propose impugnazione di merito.Il Ministero della Salute si costituì in fase d’impugnazione eresistette reiterando le difese svolte in primo grado.La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1036 del10/05/202, ha rigettato l’impugnazione.Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorsoper cassazione Z.G. , con atto affidato a due motivi.Resiste con controricorso il Ministero della Salute.R.g. n. 295460 del 2022Ad. 13/03/2025; estensore: C. VallePag. 2 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 29546/2022Numero sezionale 1008/2025La ricorrente ha depositato memoria per l’adunaNunmzearo dci raacmcoletar gaenleer ale 24026/2025Data pubblicazione 27/08/2025del 13/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per ladecisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato in due motivi.Primo motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazionemeramente apparente e (o) obiettivamente incomprensibile inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.Il motivo censura la sentenza laddove questa ha ritenuto che laZ.G. , in ragione delle sue conoscenze professionali, acquisitenegli studi universitari legali terminati con il conseguimento dellalaurea in giurisprudenza negli anni ‘90 e nel successivo svolgimentodella professione di avvocato e poi di Giudice di pace, avevaacquisito, prima del 2008, la consapevolezza della derivazionecausale dell’agenesia dall’assunzione del farmaco Sedimide,derivato dal Talidomide, in tal modo rendendo una motivazionemeramente apparente perché incoerente.Secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione di norma didiritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt.2043, 2697, 2935 e 2947 c.c. c.c. per avere i giudici di meritoritenuto che la decorrenza del termine quinquennale di prescrizionedebba farsi coincidere con la sufficiente ed adeguata percezionedella malattia ed in particolare con il termine degli studi universitaridella Z.G. .Il secondo motivo si collega al primo e deduce l’inadeguataindividuazione della data o dell’anno di decorrenza dellaprescrizione, in quanto, nell’ancorare il decorso della prescrizionealla cessazione degli studi di diritto e comunque all’inizio dellaprofessione forense, in un periodo anteriore al 2008, i giudici dimerito hanno omesso di considerare che, come affermato dallagiurisprudenza di legittimità il danneggiato deve essere messo inR.g. n. 295460 del 2022Ad. 13/03/2025; estensore: C. VallePag. 3 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 29546/2022Numero sezionale 1008/2025condizioni di percepirne anche l’ingiustizia, il nesNsuome roe dzi riaocclooltga igceone,ra le 24026/2025Data pubblicazione 27/08/2025l’atteggiamento doloso o colposo, ovvero più semplicemente lapossibilità risarcitoria (Cass. n. 10515 del 3/06/2020).2. I due motivi di ricorso possono essere congiuntamentescrutinati, poiché sebbene formulati sotto diversi parametri, ilprimo per motivazione apparente e quindi in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c. e il secondo con riferimento alla falsa applicazione dinome di diritto, per art. 360 n. 3 c.p.c., attengono entrambi altema dell’individuazione della conoscenza del nesso di causa daparte della Z.G. e, quindi, del decorso o meglio del momentoiniziale di decorso della prescrizione, nella specie, trattandosi diillecito extracontrattuale, di durata quinquennale.Il ricorso non appare meritevole di favorevole esito, poiché ildiscorso motivazionale della Corte territoriale è chiaro, logico ecoerente e risulta ampiamente al di sopra della soglia del cd.minimo costituzionale (Sez. U. n. 8053 del 7/04/2013), atteso che igiudici del merito hanno, con adeguato apprezzamento dellecircostanze del caso concreto, ritenuto che il percorso di studi legalicompiuto da Z.G. l’avesse condotta a conoscenza dellatematica legale legata agli effetti teratogeni derivantidall’assunzione dei farmaci contenenti il Talidomide, in quanto casodi scuola nell’ambito delle trattazioni, anche di caratteremanualistico, riguardanti il danno alla salute. La stessa difesa dellaricorrente ha, peraltro, riferito, negli atti di causa, che la madredella Z.G. , deceduta prematuramente all’età di quarantuno anni,per cause naturali, quanto la figlia aveva dieci anni, soffrì di pesanticrisi depressive a ragione dello stato di salute della figlia e inconsiderazione dell’essere stata ella, tramite l’assunzione ingravidanza del Sedimide, a cagionarlo, sebbene indirettamente. Sepure pecca di eccessiva retrodatazione l’affermazione dellasentenza impugnata che sembra rendere plausibile unaconoscibilità in capo alla Z.G. sin dal primo decennio di vita, nelR.g. n. 295460 del 2022Ad. 13/03/2025; estensore: C. VallePag. 4 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 29546/2022Numero sezionale 1008/2025resto l’affermazione decisoria della Corte di meriNtoum eèro di craocceorltae gnetneer ale 24026/2025Data pubblicazione 27/08/2025laddove individua la possibilità di adeguata conoscenza del nessocausale tra assunzione del farmaco contenente Talidomide el’amelia sin dagli anni del percorso universitario seguito dallaZ.G. e, comunque, una adeguata conoscenza potevaadeguatamente ritenersi raggiunta dalla Z.G. nei primi anni delpraticantato legale, e dunque in epoca precedente all’anno 2008.[OSCURATO:PERSONA] non ignora che, alla stregua della più recentegiurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10515 del 2020 e dellasuccessiva n. 2375 del 24/01/2024) il termine di prescrizione delcredito risarcitorio relativo ai danni, subiti nella fase di vitaprenatale a causa dell’assunzione di farmaci ad effetti teratogeni daparte della gestante, decorre, di regola, dalla presentazione delladomanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo di cui all’art.1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, salva la prova da parte delMinistero della Salute «anche attraverso il ricorso a provapresuntiva, che già prima di quella data il danneggiato conosceva opoteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza dellamalattia e la sua riconducibilità causale all’assunzione delfarmaco».Nella specie il Collegio ritiene che la prova adeguata della dettaconoscenza è stata tratta dai giudici del merito, in primo e secondogrado, in via presuntiva, sulla base del percorso di studi legalicompiuti dalla Z.G. nel corso degli anni ’90 e sfociati nelconseguimento della laurea, in guisa tale che ne è statocorrettamente dedotto che ella poteva conoscere adeguatamente lacorrelazione tra il proprio stato patologico e l’assunzione, da partedella madre, nel periodi di gravidanza, del farmaco contenenteTalidomide.L’accertamento di fatto condotto dai giudici di merito risulta,pertanto corretto (Cass. n. 27757 del 22/11/2017 Rv. 647001 –01; Cass. n. 23635 del 18/11/2015 Rv. 637785 - 01 rese entrambeR.g. n. 295460 del 2022Ad. 13/03/2025; estensore: C. VallePag. 5 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 29546/2022Numero sezionale 1008/2025nel contiguo ambito della responsabilità per danni dNau meemro doi dracecrolitva agetnie)ra le 24026/2025Data pubblicazione 27/08/2025e adeguatamente motivato sulla base del livello di conoscenzeesistenti e del grado di diligenza esigibile dalla Z.G. .3. Il ricorso, nella considerazione di entrambi i motivi di ricorso,è infondato e deve essere, quindi, rigettato.4. In considerazione della non univocità della giurisprudenza diquesta Corte in tema di individuazione del momento di esordiodella prescrizione per le patologie da Talidomide, in quanto lepronunce sopra richiamate (Cass. n. 10515 del 2020 e dellasuccessiva n. 2375 del 24/01/2024) sono strettamente correlatealla specificità dei singoli casi concreti, ossia in gran parte modulatesul livello di adeguate conoscenze riscontrabili in capo ai diversisoggetti colpiti dalle menomazioni causate dall’assunzione difarmaci contenenti Talidomide, e dell’indubbia rilevanza dello statopatologico sofferto dalla ricorrente, si reputano sussistentieccezionali ragioni, anche alla luce della giurisprudenzacostituzionale, alla stregua della pronuncia di cui a CorteCostituzionale n. 77 del 19/04/2018 (secondo la quale: «va, quindi,dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma,cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in casodi soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese trale parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altreanaloghe gravi ed eccezionali ragioni»), per disporre integralecompensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.5. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve esseredisposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento,siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dellaricorrente Z.G. .6. La decisione di rigetto del ricorso comporta che devedel 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titoloR.g. n. 295460 del 2022Ad. 13/03/2025; estensore: C. VallePag. 6 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 29546/2022Numero sezionale 1008/2025di contributo unificato pari a quello per il ricorso,N uame ron doi rramccoalta gdeneelr ale 24026/2025Data pubblicazione 27/08/2025comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa integralmente le spese del presente giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento,siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dellaricorrente.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Terza civile, il giorno 13/03/2025.Il PresidenteAntonietta ScrimaR.g. n. 295460 del 2022Ad. 13/03/2025; estensore: C. VallePag. 7 di 7
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