CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1;[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con parti civili: [OSCURATO:PERSONA]'ESTORSIONE DELL'USURA E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ANTIRACKETi. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ill ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, con riferimento alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso, e con L'APriuWA n O/ m", riferimento a [OSCURATO:PERSONA], l'accoglimenrokcon- udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1° dicembre 2014 il Tribunale di Palermo, in rito ordinario, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. che era stato loro contestato. Con sentenza del 20 ottobre 2016 la Corte di appello di Palermo, adita su ricorso del pubblico ministero, in parziale della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 12 anni di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 13 anni di reclusione. Con sentenza del 19 marzo 2018, n. 18281, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, perché la Corte di appello aveva riformato la pronuncia senza provvedere alla rinnovazione della prova dichiarativa assunta in primo grado. Con sentenza del 27 gennaio 2021 la Corte di appellc di Palermo, quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado del 10 dicembre 2014 con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dall'imputazione loro contestata.2. Avverso il predetto provvedimento, ed avverso l'ordinanza endoprocedimentale del 24 novembre 2020 (con cui era stata disposta l'acquisizione della sentenza n. 6/20 resa in altro processo dalla Corte di assise di (1_ )1-z O 9{30 5L2,2 Palermo), ha proposto ricorso il Procuratore generalli Palermo con unico cumulativo motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. Relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta che la conferma della pronuncia assolutoria è stata motivata con l'inattendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], motivata a sua volta per relationem a quanto riportato nella sentenza n. 6/20 della Corte di assise di Palermo; questa decisione sarebbe viziata/ sia perché l'acquisizione è avvenuta dopo l'inizio della discussione orale, e quindi in violazione dell'art. 523, comma 6, cod. proc. pen., sia perché la decisione n. 6/20 in realtà non è irrevocabile, e quindi non avrebbe potuto essere assunta come prova ex art. 238-bis cod. proc. pen., e sia da ultimo, perché in realtà tale sentenza non è mai entrata in giudizio perché prodotta per esteso solo su dvd che, come da attestazione di cancelleria allegata in giudizio, risulta vuoto. Relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta che la motivazione è contraddittoria, perché, pur ritenendo provato che l'imputato avesse svolto in modo continuativo una attività di riscossione di denaro a titolo di estorsione per conto della famiglia di appartenenza, ha però ritenuto che queste condotte non fossero sufficienti per integrare il reato associativo a lui contestato. 3. La difesa degli imputati ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, con riferimento alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],Kl il rigetto del ricorso, e,con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], l'accoglimenarcon rinvio. Il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. I difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il ricorso, pur essendo strutturato in un unico motivo, contiene argomenti diversi che vanno affrontati separatamente.1.1. Il primo, sul piano logico, riguarda l'acquisizione in giudiziop e l'utilizzazione nella motivazione della pronuncia impugnata, della sentenza n. 6 del 2020 della Corte di assise di appello di Palermo. L'acquisizione sarebbe avvenuta in modo non rituale ed il suo utilizzo in motivazione ne comporterebbe il vizio. M1 Questa prima parte del motivo è infondata. E' vero, infatti, come ricorda il ricorrente, che l'art. 523, c:omma 6, cod. proc. pen. dispone che: "la discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507". Nell'interpretare questa disposizione, però, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la disposizione in esame non impedisca del tutto al giudice l'acquisizione di una prova nel corso della discussione, ma solo che l'acquisizione lo obbliga alla rinnovazione della discussione. Se il giudice non rinnova la discussione, effettivamente consegue nullità di ordine generale, ai sensi, a seconda dei casi, dell'art. 178, comma 1, lett. b), o comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 30897 del 06/11/2014, dep. 2015, Colucci, Rv. 265599: È nulla, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., la sentenza che utilizza documenti acquisiti, su richiesi:a del P.M., dopo le conclusioni delle parti "riservando la valutazione di rilevanza", senza disporre la rinnovazione della discussione; per una applicazione dello stesso principio anche al subprocedimento cautelare v. Sez. 3, Sentenza n. 23113 del 16/02/2021, Strazzeri, Rv. 281331: in tema di appello cautelare, il giudice può valutare, ai fini della decisione, i soli documenti formalmente acquisiti prima delle conclusioni delle parti, sicché è affetta da nullità per violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, successivamente alla riserva della decisione). In altra pronuncia che si è occupata della stessa questione si è anche precisato che l'adempimento del rinnovo della discussione è finalizzato ad assicurare la facoltà di interloquire sulla documentazione acquisita, previo esame della stessa (Sez. 5, Sentenza n. 44524 del 29/10/2008„ p.m. in proc. Scarano, Rv. 241941: l'acquisizione documentale, a richiesta di parte, nel corso della discussione dibattimentale obbliga alla rinnovazione della discussione, a pena di nullità d'ordine generale, anche della sentenza. In motivazione, la S.C. ha precisato che alle parti deve essere assicurata la facoltà di interloquire sulla documentazione acquisita, previo esame della stessa). Nel caso in esame, la facoltà per le parti, e segnatamente,in questo caso, per il pubblico ministero, di interloquire sulla documentazione acquisita, previo esame della stessa, è stata assicurata, perché dopo l'acquisizione, avvenuta all'udienza del 24 novembre 2020, la discussione delle parti è proseguita, ed all'udienza del 27 gennaio 2021 il pubblico ministero ha ottenuto di nuovo la parola ed ha replicato agli argomenti dei difensori. Nel leggere la trascrizione stenotipica del verbale d'udienza del 27 gennaio 2021, si nota che il pubblico ministero ha preso posizione, anche nel merito, sulla sentenza n. 6 del 2020 acquisita in corso di discussione ("A proposito della inattendibilità di Chiarello si porta all'attenzione della Corte una sentenza non passata in giudicato, che la seconda sezione della corte d'appello, analogamente prodotta in altro processo, non ha neanche accolto poiché correttamente ha ritenuto che, trattandosi di sentenza non passata in giudicato, l'unico fatto che può essere provato con la produzione di questa sentenza è il fatto storico dell'omicidio Fragalà che in quel caso non veniva considerato di rilievo. Ritengo che anche in questo caso la sentenza relativa all'omicidio Fragalà sia assolutamente inconferente al tema del decidere, per cui è una sentenza, che non può essere utilizzata nel suo contenuto né pro Chiarello né pro Siragusa..."), nulla peraltro eccependo in quell'occasione, per quanto ciò possa rilevare, sulla ritualità dell'acquisizione. Pertanto, la parte ha avuto quella "facoltà di interloquire sulla documentazione acquisita, previo esame della stessa" che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto impedisca la dichiarazione di nullità della sentenza conseguente all'acquisizione ed utilizzazione del nuovo documento. Ne consegue che sotto questo profilo, puramente processuale, il motivo di ricorso è infondato. 1.2. Il motivo di ricorso non è fondato neanche nella parte in cui ritiene che il giudice d'appello abbia attribuito ad una sentenza non ancora passata in giudicato la forza probatoria che l'art. 238-bis cod. proc. pen. riconosce soltanto alle sentenze irrevocabili. La pronuncia impugnata non contiene, infatti, alcun ragionamento sull'art. 238-bis cod. proc. pen. e sull'utilizzo della sentenza n. 6 del 2020 a tal fine. La pronuncia impugnata, infatti, è molto più ellittica, non cita rr ai esplicitamente la sentenza n. 6 del 2020, parlando più genericamente dell'inattendibilità del collaboratore Chiarello ricavata da altre sentenze. E' il ricorrente che riferisce questo passaggio del provvedimento alla sentenza n. 6 del 2020 assumendo sia la sola ad aver ritenuto inattendibile Chiarello, ma le difese degli imputati nel corso della discussione orale hanno evidenziato che della inattendibilità di Chiarello con riferimento ad altre pronunce di merito si era occupata in un passaggio persino la precedente decisione della Suprema Corte 18281 del 2018 citata sopra. In ogni caso, anche a voler considerare riferito questo passaggio della motivazione alla pronuncia n. 6 del 2020, va osservato che non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in sentenze non irrevocabili, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.1.92, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136). Se la sentenza fosse stata irrevocabile, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni negative sul collaboratore espresse in precedenti sentenze irrevocabili, avrebbe, comunque, dovuto tenerne conto fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, PG in proc. Torcasio, Rv. 281127), ma nel caso in esame la Corte d'appello si è limitata a riprodurre il percorso valutativo tracciato nella sentenza non irrevocabile ed ha poi proceduto ad autonoma valutazione critica, conformandosi al valore probatorio che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito a questo tipo particolare di prova documentale. 1.3. Depurato, della questione relativa all'introduzione in giudizio della pronuncia n. 6 del 2020, la restante parte del motivo di ricorso che contesta la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile. Per effetto dell'avvenuto annullamento in cassazione della prima pronuncia di appello, infatti, ci si trova in presenza di una sentenza di appello confermativa di sentenza di proscioglimento di primo grado, e quindi il ricorso è soggetto alla norma processuale speciale dell'art. 608, comma 1-bis, ccd. proc. pen., che dispone che "se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606". Non è possibile, pertanto, il ricorso ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'articolo 606 cod. proc. pen., e quindi ogni censura sul contenuto della motivazione è inammissibile. 2. La difesa di parte civile ha concluso in udienza e depositato nota spese. Non essendovi, però, soccombenza degli imputati, non è consentito pronunciare condanna alle spese n