CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 17416/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/01/2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato TAGuALATE-1.1 la pena inflitta a Salvatore iroutuart per i reati di furto in abitazione e di furto aggravato a lui ascritti, escludendo la circostanza aggravante contestata al capo b) e commisurando in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa la sanzione, sostituendo la reclusione con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare con prescrizioni; Ritenuto che il ricorso propone tre motivi in ordine alla valutazione delle prove a fondamento della dichiarazione di responsabilità penale, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alla eccessiva severità pena; che il giudizio di rinvio era stato disposto limitatamente all'erronea applicazione dell'aggravante contestata al capo b); che pertanto le censure in ordine all'accertamento della responsabilità e alla sussistenza delle ulteriori aggravanti sono inammissibili perché già coperte dal giudicato; che le censure in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto o in subordine dell'eccessività della pena sono del tutto generiche e non si confrontano con le valutazioni svolte dalla Corte di appello nell'ambito delimitato dal giudizio di rinvio; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2025