CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26972/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio di inammissibilità. 1. la censura relativa alla causa di proscioglimento di cui all'art. 131 bis sollecita non consentiti apprezzamenti in fatto ed è comunque è manifestamente infondata. La Corte distrettuale non ha ritenuto applicabile l'istituto previsto l'art. 131 bis cod. pen. non solo per la personalità negativa dell'imputato, già condannato in passato per reato sia pure differenti da quello per cui si procede, ma .soprattutto per la gravità del fatto, desunta non da affermazioni apodittiche ma sostanziate da elementi fattuali concreti e specifici ossia l'impiego di uno degli oggetti indicati nei capi di imputazione per consumare ii furto aggravato durante la cui consumazione l'imputato è stato fermato. Si tratta di motivazione plausibile in fatto ma anche giuridicamente corretta atteso che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.). 2. Le critiche che attengono al trattamento sanzionatorio sono generiche e prive di confronto critico con la sentenza impugnata, che ha dato conto delle scelte con puntuali riferimenti ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. valorizzando le modalità della condotta e la personalità negativa dell'imputato. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma