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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 42095/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19680/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanusei di condanna per la soppressione di un testamento; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 490 cod.pen. - è manifestamente infondato in quanto percorre una tesi singolare, vale a dire che l'occultamento del testamento costituirebbe un "rifiuto di portare l'atto a conoscenza dell'interessato", avvalorando tuttavia quanto sostenuto dalla Corte territoriale, ossia che è stato lo stesso imputato ad ammettere, nella querelle familiare sorta intorno al testamento, di averne la disponibilità, di non volerlo consegnare e di volerne rilasciare solo una copia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19680/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanusei di condanna per la soppressione di un testamento; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 490 cod.pen. - è manifestamente infondato in quanto percorre una tesi singolare, vale a dire che l'occultamento del testamento costituirebbe un "rifiuto di portare l'atto a conoscenza dell'interessato", avvalorando tuttavia quanto sostenuto dalla Corte territoriale, ossia che è stato lo stesso imputato ad ammettere, nella querelle familiare sorta intorno al testamento, di averne la disponibilità, di non volerlo consegnare e di volerne rilasciare solo una copia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris