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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22195/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3789/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, relativo all'eccessiva severità della pena in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3789/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, relativo all'eccessiva severità della pena in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0