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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 00838/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023Data pubblicazione 13/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*SENTENZA* ** CC* * * Consigliere* ** * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11536/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * N 25 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difendecome da procura speciale in atti. ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * *7 presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende come daprocura speciale in atti. controricorrentenonché contro* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023PROCURATORE GENERALEData pubblicazione 13/01/2023 intimatoavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.1352/2021 depositata il 22/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dalConsigliere * *RITENUTO CHE1.

La Corte di Appello di Roma ha respinto la richiesta avanzatada * * di dichiarazione di efficacia nella RepubblicaItaliana della sentenza emessa il 4 dicembre 2013 dal Tribunale diprima istanza del * di Roma ratificata dal Tribunale diappello del * di Roma e munita di esecutività in forza didecreto del * Tribunale della * * del 12dicembre 2019 con la quale è stata dichiarata la nullità delmatrimonio contratto in data 25 maggio 1985 da esso esponentecon * * Nel giudizio si era costituita la * che avevaeccepito la contrarietà all ordine pubblico interno della delibazioneper convivenza ultra triennale ed aveva chiesto il rigettodell istanza.La Corte di appello dopo aver premesso che la sentenzaecclesiastica passata in giudicato e munita di esecutività avevaaccertato la causa di nullità del matrimonio per “incapacità del maritodi assumere per cause psichiche gli obblighi del matrimonio” haaccolto l eccezione sollevata da * ed ha respinto la domanda diproposta da * rilevando secondo l insegnamento delleSezioni Unite che i vizi genetici riscontrati dall ordinamento canonicodovevano considerarsi sanati dall accettazione del rapportotre figli era stato pienamente vissuto dalla celebrazione sino al30/1/2011 data dell allontanamento del * dal domicilio2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023coniugale come si evinceva da una serie di vicende familiariData pubblicazione 13/01/2023puntualmente ripercorse dalla Corte di merito.* ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzicorroborato da memoria. * ha replicato con controricorso ememoria.CONSIDERATO CHE2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dellasentenza impugnata denunciando la violazione degli artt. 796primo comma e 797 cod.proc.civ. nonché degli artt.99 e 101cod.proc.civ. e dolendosi della mancata concessione dei termini peril deposito di memorie conclusionali e repliche ex art.190cod.proc.civ.Il ricorrente sulla premessa che il giudizio di delibazione dellasentenza di nullità di matrimonio pronunciata dai tribunaliecclesiastici è un ordinario giudizio di cognizione al quale restanoapplicabili per ultrattività gli artt. 796 e 797 cod.proc.civ. lamentala violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorioper non essere stato concesso il termine ex art.190 cod.proc.civ. peril deposito di comparse conclusionali e repliche all esito dell udienzadi precisazione delle conclusioni svoltasi il 18 febbraio 2021 in formascritta in ragione delle disposizioni legislative adottate perfronteggiare l emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per *2.2.

Il motivo è fondato e va accolto.2.3.

In proposito occorre innanzitutto richiamare il principioenunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema diriconoscimento dell efficacia delle sentenze canoniche di nullità delmatrimonio secondo cui a seguito delle modifiche al * conla * * introdotte dall * di Roma del 18 febbraio 1984ratificato unitamente al * addizionale con L. 25 marzo 1985n. 121 ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniuginon trova applicazione la disciplina del procedimento camerale ma3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023quella del giudizio ordinario di cognizione ai sensi dell art. 796Data pubblicazione 13/01/2023cod.proc.civ. che si svolge in un unico grado cfr. * n.8028/2020 in applicazione di * * * n. 2164/1988 e n.1212/1988 . * perché come più volte chiarito dalla giurisprudenzadi questa Corte non rileva che le norme sul giudizio di delibazionedi cui agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. siano state abrogate dallaL. 31 maggio 1995 n. 218 art. 73 di riforma del sistema italiano didiritto internazionale privato giacché tale abrogazione in ragionedella fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta non è idoneaa spiegare efficacia sulle disposizioni dell * con protocolloaddizionale di modificazione del * lateranense firmato aRoma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985n. 121 disposizioni le quali con riferimento alla dichiarazione diefficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità dimatrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici contengono unespresso richiamo agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. che pertantorisultano connotati relativamente a tale specifica materia ed in forzadel principio concordatario accolto dall art. 7 * di una vera epropria ultrattività * * U. nn. 16379 16380/2014 e già prima* n.13363/2007 e * n.2089/2014 .Il presente giudizio venne instaurato dal solo * eavrebbe dovuto essere regolato dalla disciplina del giudizio acognizione ordinaria e non da quella del giudizio camerale.Tanto premesso in diritto va considerato che nel caso inesame dalla sentenza emergono elementi contrastanti circa il ritoapplicato la Corte di appello riferisce infatti di avere concesso itermini ex art.183 sesto comma cod.proc.civ. propri del giudizio acognizione ordinaria mentre poi la stessa Corte rappresenta di avereriservato la causa in decisione nelle forme del rito camerale.Va altresì considerato come rimarcato dal ricorrente che laCorte di appello con il decreto del 29 dicembre 2020 aveva dispostola sostituzione «dell udienza del 18.2.2021 con il deposito di4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023ulteriori brevi note fino a cinque giorni prima della data della dettaData pubblicazione 13/01/2023udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il Collegiodeciderà in camera di consiglio nei giudizi ordinari rinviati per laprecisazione delle sole conclusioni con la concessione dei termini aisensi dell articolo 190 cod.proc.civ. …» come si evince dal ricorsofol.15 invero a fronte di un testo così ambiguo ove la concessionedei termini era stata prevista sia pure con collocazione tra parentesi– è anche estremamente difficile ipotizzare che l attore sia stato cosìedotto del fatto che non sarebbero stati concessi i termini per lememorie e quindi che la questione sia stata dallo stesso sollevatatardivamente in Cassazione ricadendo sotto gli effetti dell art.157secondo comma cod.proc.civ.Ne consegue che nel caso in esame essendo il giudizio soggettoal rito a cognizione ordinaria la fase decisoria avrebbe dovuto essereconnotata dalla concessione dei termini ex art.190 cod.proc.civ. peril deposito delle comparse conclusionali e delle repliche senza che laprevisione di tale incombente potesse essere incisa dall applicazionedelle misure sulla giustizia civile intese a contenere gli effettidell emergenza epidemiologica da * 19 in ragione delle qualila Corte di appello con decreto del 29 dicembre 2020 aveva dispostola sostituzione «dell udienza del 18.2.2021 con il deposito diulteriori brevi note fino a cinque giorni prima della data della dettaudienza contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il Collegiodeciderà in camera di consiglio nei giudizi ordinari rinviati per laprecisazione delle sole conclusioni con la concessione dei termini aisensi dell articolo 190 cod.proc.civ. in camera di consiglio» perchétali disposizioni afferiscono alla fase della trattazione e non a quelladella decisione e perché l equivoco tenore letterale del decreto nonera idoneo a mettere sull avviso l attore della possibilità cheall esito non venisse applicato l art.190 cod.proc.civ.Ricorre pertanto la dedotta nullità della sentenza impugnatarisultando dalla stessa che la causa venne posta in decisione il 185 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023febbraio 2021 e la sentenza venne pubblicata il 22 febbraio 2021Data pubblicazione 13/01/2023secondo una tempistica incompatibile con la concessione deglianzidetti termini ex art.190 cod.proc.civ.Non ha pregio inoltre la deduzione della controricorrentesecondo la quale non sarebbe stata dimostrata dal ricorrente lasussistenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa formulataper contestare la ricorrenza della denunciata violazione dell art.190cod.proc.civ. perché come affermato dalle Sezioni Unite «La parteche proponga l impugnazione della sentenza d appello deducendo lanullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre leproprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsaconclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concretoquali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre inprospettiva di una diversa soluzione del merito della controversiainvero la violazione determinata dall avere il giudice deciso lacontroversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica ovvero senzasentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensoridelle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa in quantola violazione del principio del contraddittorio al quale il diritto didifesa si associa non è riferibile solo all atto introduttivo del giudizioma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in pienaeffettività durante tutto lo svolgimento del processo.» * sez.

U.n. 36596/2021 .3. * assorbito l esame dei restanti motivi con cui ilricorrente ha dedotto la violazione e la mancata applicazione degliartt. 166 167 secondo comma 168 bis quarto comma e 343 primocomma cod.proc.civ. in relazione alla mancata valutazione diintempestività nel giudizio ordinario di cognizione della costituzionedella controricorrente e della formulazione dell eccezione di rigettodella domanda per violazione dell ordine pubblico interno secondo6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022motivo la violazione e mancata applicazione degli artt.796 primoNumero di raccolta generale 838/2023comma e 797 cod.proc.civ. e dell art.112 cod.proc.civD.a ta p utbebrliczaozio ne 13/01/2023motivo la violazione e la mancata applicazione degli artt.796primo comma e 797 cod.proc.civ. per mancato esame dellasentenza ecclesiastica oggetto di delibazione quarto motivo laviolazione e falsa applicazione del principio di ordine pubblicosecondo il quale la durata ultra triennale del matrimonio è ostacoloinsormontabile alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullitàdel matrimonio quinto motivo .4.

In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso assorbitigli altri va dichiarata la nullità della sentenza impugnata che vacassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversacomposizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per laspese anche del presente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023Data pubblicazione 13/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*SENTENZA* ** CC* * * Consigliere* ** * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11536/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * N 25 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difendecome da procura speciale in atti. ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * *7 presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende come daprocura speciale in atti. controricorrentenonché contro* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023PROCURATORE GENERALEData pubblicazione 13/01/2023 intimatoavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.1352/2021 depositata il 22/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dalConsigliere * *RITENUTO CHE1.

La Corte di Appello di Roma ha respinto la richiesta avanzatada * * di dichiarazione di efficacia nella RepubblicaItaliana della sentenza emessa il 4 dicembre 2013 dal Tribunale diprima istanza del * di Roma ratificata dal Tribunale diappello del * di Roma e munita di esecutività in forza didecreto del * Tribunale della * * del 12dicembre 2019 con la quale è stata dichiarata la nullità delmatrimonio contratto in data 25 maggio 1985 da esso esponentecon * * Nel giudizio si era costituita la * che avevaeccepito la contrarietà all ordine pubblico interno della delibazioneper convivenza ultra triennale ed aveva chiesto il rigettodell istanza.La Corte di appello dopo aver premesso che la sentenzaecclesiastica passata in giudicato e munita di esecutività avevaaccertato la causa di nullità del matrimonio per “incapacità del maritodi assumere per cause psichiche gli obblighi del matrimonio” haaccolto l eccezione sollevata da * ed ha respinto la domanda diproposta da * rilevando secondo l insegnamento delleSezioni Unite che i vizi genetici riscontrati dall ordinamento canonicodovevano considerarsi sanati dall accettazione del rapportotre figli era stato pienamente vissuto dalla celebrazione sino al30/1/2011 data dell allontanamento del * dal domicilio2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023coniugale come si evinceva da una serie di vicende familiariData pubblicazione 13/01/2023puntualmente ripercorse dalla Corte di merito.* ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzicorroborato da memoria. * ha replicato con controricorso ememoria.CONSIDERATO CHE2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dellasentenza impugnata denunciando la violazione degli artt. 796primo comma e 797 cod.proc.civ. nonché degli artt.99 e 101cod.proc.civ. e dolendosi della mancata concessione dei termini peril deposito di memorie conclusionali e repliche ex art.190cod.proc.civ.Il ricorrente sulla premessa che il giudizio di delibazione dellasentenza di nullità di matrimonio pronunciata dai tribunaliecclesiastici è un ordinario giudizio di cognizione al quale restanoapplicabili per ultrattività gli artt. 796 e 797 cod.proc.civ. lamentala violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorioper non essere stato concesso il termine ex art.190 cod.proc.civ. peril deposito di comparse conclusionali e repliche all esito dell udienzadi precisazione delle conclusioni svoltasi il 18 febbraio 2021 in formascritta in ragione delle disposizioni legislative adottate perfronteggiare l emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per *2.2.

Il motivo è fondato e va accolto.2.3.

In proposito occorre innanzitutto richiamare il principioenunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema diriconoscimento dell efficacia delle sentenze canoniche di nullità delmatrimonio secondo cui a seguito delle modifiche al * conla * * introdotte dall * di Roma del 18 febbraio 1984ratificato unitamente al * addizionale con L. 25 marzo 1985n. 121 ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniuginon trova applicazione la disciplina del procedimento camerale ma3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023quella del giudizio ordinario di cognizione ai sensi dell art. 796Data pubblicazione 13/01/2023cod.proc.civ. che si svolge in un unico grado cfr. * n.8028/2020 in applicazione di * * * n. 2164/1988 e n.1212/1988 . * perché come più volte chiarito dalla giurisprudenzadi questa Corte non rileva che le norme sul giudizio di delibazionedi cui agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. siano state abrogate dallaL. 31 maggio 1995 n. 218 art. 73 di riforma del sistema italiano didiritto internazionale privato giacché tale abrogazione in ragionedella fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta non è idoneaa spiegare efficacia sulle disposizioni dell * con protocolloaddizionale di modificazione del * lateranense firmato aRoma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985n. 121 disposizioni le quali con riferimento alla dichiarazione diefficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità dimatrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici contengono unespresso richiamo agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. che pertantorisultano connotati relativamente a tale specifica materia ed in forzadel principio concordatario accolto dall art. 7 * di una vera epropria ultrattività * * U. nn. 16379 16380/2014 e già prima* n.13363/2007 e * n.2089/2014 .Il presente giudizio venne instaurato dal solo * eavrebbe dovuto essere regolato dalla disciplina del giudizio acognizione ordinaria e non da quella del giudizio camerale.Tanto premesso in diritto va considerato che nel caso inesame dalla sentenza emergono elementi contrastanti circa il ritoapplicato la Corte di appello riferisce infatti di avere concesso itermini ex art.183 sesto comma cod.proc.civ. propri del giudizio acognizione ordinaria mentre poi la stessa Corte rappresenta di avereriservato la causa in decisione nelle forme del rito camerale.Va altresì considerato come rimarcato dal ricorrente che laCorte di appello con il decreto del 29 dicembre 2020 aveva dispostola sostituzione «dell udienza del 18.2.2021 con il deposito di4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023ulteriori brevi note fino a cinque giorni prima della data della dettaData pubblicazione 13/01/2023udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il Collegiodeciderà in camera di consiglio nei giudizi ordinari rinviati per laprecisazione delle sole conclusioni con la concessione dei termini aisensi dell articolo 190 cod.proc.civ. …» come si evince dal ricorsofol.15 invero a fronte di un testo così ambiguo ove la concessionedei termini era stata prevista sia pure con collocazione tra parentesi– è anche estremamente difficile ipotizzare che l attore sia stato cosìedotto del fatto che non sarebbero stati concessi i termini per lememorie e quindi che la questione sia stata dallo stesso sollevatatardivamente in Cassazione ricadendo sotto gli effetti dell art.157secondo comma cod.proc.civ.Ne consegue che nel caso in esame essendo il giudizio soggettoal rito a cognizione ordinaria la fase decisoria avrebbe dovuto essereconnotata dalla concessione dei termini ex art.190 cod.proc.civ. peril deposito delle comparse conclusionali e delle repliche senza che laprevisione di tale incombente potesse essere incisa dall applicazionedelle misure sulla giustizia civile intese a contenere gli effettidell emergenza epidemiologica da * 19 in ragione delle qualila Corte di appello con decreto del 29 dicembre 2020 aveva dispostola sostituzione «dell udienza del 18.2.2021 con il deposito diulteriori brevi note fino a cinque giorni prima della data della dettaudienza contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il Collegiodeciderà in camera di consiglio nei giudizi ordinari rinviati per laprecisazione delle sole conclusioni con la concessione dei termini aisensi dell articolo 190 cod.proc.civ. in camera di consiglio» perchétali disposizioni afferiscono alla fase della trattazione e non a quelladella decisione e perché l equivoco tenore letterale del decreto nonera idoneo a mettere sull avviso l attore della possibilità cheall esito non venisse applicato l art.190 cod.proc.civ.Ricorre pertanto la dedotta nullità della sentenza impugnatarisultando dalla stessa che la causa venne posta in decisione il 185 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023febbraio 2021 e la sentenza venne pubblicata il 22 febbraio 2021Data pubblicazione 13/01/2023secondo una tempistica incompatibile con la concessione deglianzidetti termini ex art.190 cod.proc.civ.Non ha pregio inoltre la deduzione della controricorrentesecondo la quale non sarebbe stata dimostrata dal ricorrente lasussistenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa formulataper contestare la ricorrenza della denunciata violazione dell art.190cod.proc.civ. perché come affermato dalle Sezioni Unite «La parteche proponga l impugnazione della sentenza d appello deducendo lanullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre leproprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsaconclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concretoquali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre inprospettiva di una diversa soluzione del merito della controversiainvero la violazione determinata dall avere il giudice deciso lacontroversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica ovvero senzasentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensoridelle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa in quantola violazione del principio del contraddittorio al quale il diritto didifesa si associa non è riferibile solo all atto introduttivo del giudizioma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in pienaeffettività durante tutto lo svolgimento del processo.» * sez.

U.n. 36596/2021 .3. * assorbito l esame dei restanti motivi con cui ilricorrente ha dedotto la violazione e la mancata applicazione degliartt. 166 167 secondo comma 168 bis quarto comma e 343 primocomma cod.proc.civ. in relazione alla mancata valutazione diintempestività nel giudizio ordinario di cognizione della costituzionedella controricorrente e della formulazione dell eccezione di rigettodella domanda per violazione dell ordine pubblico interno secondo6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022motivo la violazione e mancata applicazione degli artt.796 primoNumero di raccolta generale 838/2023comma e 797 cod.proc.civ. e dell art.112 cod.proc.civD.a ta p utbebrliczaozio ne 13/01/2023motivo la violazione e la mancata applicazione degli artt.796primo comma e 797 cod.proc.civ. per mancato esame dellasentenza ecclesiastica oggetto di delibazione quarto motivo laviolazione e falsa applicazione del principio di ordine pubblicosecondo il quale la durata ultra triennale del matrimonio è ostacoloinsormontabile alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullitàdel matrimonio quinto motivo .4.

In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso assorbitigli altri va dichiarata la nullità della sentenza impugnata che vacassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversacomposizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per laspese anche del presente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52. * * il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri dichiara lanullità della sentenza impugnata che cassa con rinvio della causa allaCorte di appello di Roma in diversa composizione anche per lespese Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2022 e inriconvocazione il giorno 9 gennaio 2023.Il Presidente7 di 7* ** * il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri dichiara lanullità della sentenza impugnata che cassa con rinvio della causa allaCorte di appello di Roma in diversa composizione anche per lespese Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2022 e inriconvocazione il giorno 9 gennaio 2023.Il Presidente7 di 7* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023Data pubblicazione 13/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*SENTENZA* ** CC* * * Consigliere* ** * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11536/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * N 25 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difendecome da procura speciale in atti. ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * *7 presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende come daprocura speciale in atti. controricorrentenonché contro* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023PROCURATORE GENERALEData pubblicazione 13/01/2023 intimatoavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.1352/2021 depositata il 22/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dalConsigliere * *RITENUTO CHE1. La Corte di Appello di Roma ha respinto la richiesta avanzatada * * di dichiarazione di efficacia nella RepubblicaItaliana della sentenza emessa il 4 dicembre 2013 dal Tribunale diprima istanza del * di Roma ratificata dal Tribunale diappello del * di Roma e munita di esecutività in forza didecreto del * Tribunale della * * del 12dicembre 2019 con la quale è stata dichiarata la nullità delmatrimonio contratto in data 25 maggio 1985 da esso esponentecon * * Nel giudizio si era costituita la * che avevaeccepito la contrarietà all ordine pubblico interno della delibazioneper convivenza ultra triennale ed aveva chiesto il rigettodell istanza.La Corte di appello dopo aver premesso che la sentenzaecclesiastica passata in giudicato e munita di esecutività avevaaccertato la causa di nullità del matrimonio per “incapacità del maritodi assumere per cause psichiche gli obblighi del matrimonio” haaccolto l eccezione sollevata da * ed ha respinto la domanda diproposta da * rilevando secondo l insegnamento delleSezioni Unite che i vizi genetici riscontrati dall ordinamento canonicodovevano considerarsi sanati dall accettazione del rapportotre figli era stato pienamente vissuto dalla celebrazione sino al30/1/2011 data dell allontanamento del * dal domicilio2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023coniugale come si evinceva da una serie di vicende familiariData pubblicazione 13/01/2023puntualmente ripercorse dalla Corte di merito.* ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzicorroborato da memoria. * ha replicato con controricorso ememoria.CONSIDERATO CHE2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dellasentenza impugnata denunciando la violazione degli artt. 796primo comma e 797 cod.proc.civ. nonché degli artt.99 e 101cod.proc.civ. e dolendosi della mancata concessione dei termini peril deposito di memorie conclusionali e repliche ex art.190cod.proc.civ.Il ricorrente sulla premessa che il giudizio di delibazione dellasentenza di nullità di matrimonio pronunciata dai tribunaliecclesiastici è un ordinario giudizio di cognizione al quale restanoapplicabili per ultrattività gli artt. 796 e 797 cod.proc.civ. lamentala violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorioper non essere stato concesso il termine ex art.190 cod.proc.civ. peril deposito di comparse conclusionali e repliche all esito dell udienzadi precisazione delle conclusioni svoltasi il 18 febbraio 2021 in formascritta in ragione delle disposizioni legislative adottate perfronteggiare l emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per *2.2. Il motivo è fondato e va accolto.2.3. In proposito occorre innanzitutto richiamare il principioenunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema diriconoscimento dell efficacia delle sentenze canoniche di nullità delmatrimonio secondo cui a seguito delle modifiche al * conla * * introdotte dall * di Roma del 18 febbraio 1984ratificato unitamente al * addizionale con L. 25 marzo 1985n. 121 ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniuginon trova applicazione la disciplina del procedimento camerale ma3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023quella del giudizio ordinario di cognizione ai sensi dell art. 796Data pubblicazione 13/01/2023cod.proc.civ. che si svolge in un unico grado cfr. * n.8028/2020 in applicazione di * * * n. 2164/1988 e n.1212/1988 . * perché come più volte chiarito dalla giurisprudenzadi questa Corte non rileva che le norme sul giudizio di delibazionedi cui agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. siano state abrogate dallaL. 31 maggio 1995 n. 218 art. 73 di riforma del sistema italiano didiritto internazionale privato giacché tale abrogazione in ragionedella fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta non è idoneaa spiegare efficacia sulle disposizioni dell * con protocolloaddizionale di modificazione del * lateranense firmato aRoma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985n. 121 disposizioni le quali con riferimento alla dichiarazione diefficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità dimatrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici contengono unespresso richiamo agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. che pertantorisultano connotati relativamente a tale specifica materia ed in forzadel principio concordatario accolto dall art. 7 * di una vera epropria ultrattività * * U. nn. 16379 16380/2014 e già prima* n.13363/2007 e * n.2089/2014 .Il presente giudizio venne instaurato dal solo * eavrebbe dovuto essere regolato dalla disciplina del giudizio acognizione ordinaria e non da quella del giudizio camerale.Tanto premesso in diritto va considerato che nel caso inesame dalla sentenza emergono elementi contrastanti circa il ritoapplicato la Corte di appello riferisce infatti di avere concesso itermini ex art.183 sesto comma cod.proc.civ. propri del giudizio acognizione ordinaria mentre poi la stessa Corte rappresenta di avereriservato la causa in decisione nelle forme del rito camerale.Va altresì considerato come rimarcato dal ricorrente che laCorte di appello con il decreto del 29 dicembre 2020 aveva dispostola sostituzione «dell udienza del 18.2.2021 con il deposito di4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023ulteriori brevi note fino a cinque giorni prima della data della dettaData pubblicazione 13/01/2023udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il Collegiodeciderà in camera di consiglio nei giudizi ordinari rinviati per laprecisazione delle sole conclusioni con la concessione dei termini aisensi dell articolo 190 cod.proc.civ. …» come si evince dal ricorsofol.15 invero a fronte di un testo così ambiguo ove la concessionedei termini era stata prevista sia pure con collocazione tra parentesi– è anche estremamente difficile ipotizzare che l attore sia stato cosìedotto del fatto che non sarebbero stati concessi i termini per lememorie e quindi che la questione sia stata dallo stesso sollevatatardivamente in Cassazione ricadendo sotto gli effetti dell art.157secondo comma cod.proc.civ.Ne consegue che nel caso in esame essendo il giudizio soggettoal rito a cognizione ordinaria la fase decisoria avrebbe dovuto essereconnotata dalla concessione dei termini ex art.190 cod.proc.civ. peril deposito delle comparse conclusionali e delle repliche senza che laprevisione di tale incombente potesse essere incisa dall applicazionedelle misure sulla giustizia civile intese a contenere gli effettidell emergenza epidemiologica da * 19 in ragione delle qualila Corte di appello con decreto del 29 dicembre 2020 aveva dispostola sostituzione «dell udienza del 18.2.2021 con il deposito diulteriori brevi note fino a cinque giorni prima della data della dettaudienza contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il Collegiodeciderà in camera di consiglio nei giudizi ordinari rinviati per laprecisazione delle sole conclusioni con la concessione dei termini aisensi dell articolo 190 cod.proc.civ. in camera di consiglio» perchétali disposizioni afferiscono alla fase della trattazione e non a quelladella decisione e perché l equivoco tenore letterale del decreto nonera idoneo a mettere sull avviso l attore della possibilità cheall esito non venisse applicato l art.190 cod.proc.civ.Ricorre pertanto la dedotta nullità della sentenza impugnatarisultando dalla stessa che la causa venne posta in decisione il 185 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023febbraio 2021 e la sentenza venne pubblicata il 22 febbraio 2021Data pubblicazione 13/01/2023secondo una tempistica incompatibile con la concessione deglianzidetti termini ex art.190 cod.proc.civ.Non ha pregio inoltre la deduzione della controricorrentesecondo la quale non sarebbe stata dimostrata dal ricorrente lasussistenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa formulataper contestare la ricorrenza della denunciata violazione dell art.190cod.proc.civ. perché come affermato dalle Sezioni Unite «La parteche proponga l impugnazione della sentenza d appello deducendo lanullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre leproprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsaconclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concretoquali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre inprospettiva di una diversa soluzione del merito della controversiainvero la violazione determinata dall avere il giudice deciso lacontroversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica ovvero senzasentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensoridelle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa in quantola violazione del principio del contraddittorio al quale il diritto didifesa si associa non è riferibile solo all atto introduttivo del giudizioma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in pienaeffettività durante tutto lo svolgimento del processo.» * sez. U.n. 36596/2021 .3. * assorbito l esame dei restanti motivi con cui ilricorrente ha dedotto la violazione e la mancata applicazione degliartt. 166 167 secondo comma 168 bis quarto comma e 343 primocomma cod.proc.civ. in relazione alla mancata valutazione diintempestività nel giudizio ordinario di cognizione della costituzionedella controricorrente e della formulazione dell eccezione di rigettodella domanda per violazione dell ordine pubblico interno secondo6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022motivo la violazione e mancata applicazione degli artt.796 primoNumero di raccolta generale 838/2023comma e 797 cod.proc.civ. e dell art.112 cod.proc.civD.a ta p utbebrliczaozio ne 13/01/2023motivo la violazione e la mancata applicazione degli artt.796primo comma e 797 cod.proc.civ. per mancato esame dellasentenza ecclesiastica oggetto di delibazione quarto motivo laviolazione e falsa applicazione del principio di ordine pubblicosecondo il quale la durata ultra triennale del matrimonio è ostacoloinsormontabile alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullitàdel matrimonio quinto motivo .4. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso assorbitigli altri va dichiarata la nullità della sentenza impugnata che vacassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversacomposizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per laspese anche del presente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023Data pubblicazione 13/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*SENTENZA* ** CC* * * Consigliere* ** * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11536/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * N 25 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difendecome da procura speciale in atti. ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * *7 presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende come daprocura speciale in atti. controricorrentenonché contro* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023PROCURATORE GENERALEData pubblicazione 13/01/2023 intimatoavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.1352/2021 depositata il 22/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dalConsigliere * *RITENUTO CHE1. La Corte di Appello di Roma ha respinto la richiesta avanzatada * * di dichiarazione di efficacia nella RepubblicaItaliana della sentenza emessa il 4 dicembre 2013 dal Tribunale diprima istanza del * di Roma ratificata dal Tribunale diappello del * di Roma e munita di esecutività in forza didecreto del * Tribunale della * * del 12dicembre 2019 con la quale è stata dichiarata la nullità delmatrimonio contratto in data 25 maggio 1985 da esso esponentecon * * Nel giudizio si era costituita la * che avevaeccepito la contrarietà all ordine pubblico interno della delibazioneper convivenza ultra triennale ed aveva chiesto il rigettodell istanza.La Corte di appello dopo aver premesso che la sentenzaecclesiastica passata in giudicato e munita di esecutività avevaaccertato la causa di nullità del matrimonio per “incapacità del maritodi assumere per cause psichiche gli obblighi del matrimonio” haaccolto l eccezione sollevata da * ed ha respinto la domanda diproposta da * rilevando secondo l insegnamento delleSezioni Unite che i vizi genetici riscontrati dall ordinamento canonicodovevano considerarsi sanati dall accettazione del rapportotre figli era stato pienamente vissuto dalla celebrazione sino al30/1/2011 data dell allontanamento del * dal domicilio2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023coniugale come si evinceva da una serie di vicende familiariData pubblicazione 13/01/2023puntualmente ripercorse dalla Corte di merito.* ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzicorroborato da memoria. * ha replicato con controricorso ememoria.CONSIDERATO CHE2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dellasentenza impugnata denunciando la violazione degli artt. 796primo comma e 797 cod.proc.civ. nonché degli artt.99 e 101cod.proc.civ. e dolendosi della mancata concessione dei termini peril deposito di memorie conclusionali e repliche ex art.190cod.proc.civ.Il ricorrente sulla premessa che il giudizio di delibazione dellasentenza di nullità di matrimonio pronunciata dai tribunaliecclesiastici è un ordinario giudizio di cognizione al quale restanoapplicabili per ultrattività gli artt. 796 e 797 cod.proc.civ. lamentala violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorioper non essere stato concesso il termine ex art.190 cod.proc.civ. peril deposito di comparse conclusionali e repliche all esito dell udienzadi precisazione delle conclusioni svoltasi il 18 febbraio 2021 in formascritta in ragione delle disposizioni legislative adottate perfronteggiare l emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per *2.2. Il motivo è fondato e va accolto.2.3. In proposito occorre innanzitutto richiamare il principioenunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema diriconoscimento dell efficacia delle sentenze canoniche di nullità delmatrimonio secondo cui a seguito delle modifiche al * conla * * introdotte dall * di Roma del 18 febbraio 1984ratificato unitamente al * addizionale con L. 25 marzo 1985n. 121 ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniuginon trova applicazione la disciplina del procedimento camerale ma3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023quella del giudizio ordinario di cognizione ai sensi dell art. 796Data pubblicazione 13/01/2023cod.proc.civ. che si svolge in un unico grado cfr. * n.8028/2020 in applicazione di * * * n. 2164/1988 e n.1212/1988 . * perché come più volte chiarito dalla giurisprudenzadi questa Corte non rileva che le norme sul giudizio di delibazionedi cui agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. siano state abrogate dallaL. 31 maggio 1995 n. 218 art. 73 di riforma del sistema italiano didiritto internazionale privato giacché tale abrogazione in ragionedella fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta non è idoneaa spiegare efficacia sulle disposizioni dell * con protocolloaddizionale di modificazione del * lateranense firmato aRoma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985n. 121 disposizioni le quali con riferimento alla dichiarazione diefficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità dimatrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici contengono unespresso richiamo agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. che pertantorisultano connotati relativamente a tale specifica materia ed in forzadel principio concordatario accolto dall art. 7 * di una vera epropria ultrattività * * U. nn. 16379 16380/2014 e già prima* n.13363/2007 e * n.2089/2014 .Il presente giudizio venne instaurato dal solo * eavrebbe dovuto essere regolato dalla disciplina del giudizio acognizione ordinaria e non da quella del giudizio camerale.Tanto premesso in diritto va considerato che nel caso inesame dalla sentenza emergono elementi contrastanti circa il ritoapplicato la Corte di appello riferisce infatti di avere concesso itermini ex art.183 sesto comma cod.proc.civ. propri del giudizio acognizione ordinaria mentre poi la stessa Corte rappresenta di avereriservato la causa in decisione nelle forme del rito camerale.Va altresì considerato come rimarcato dal ricorrente che laCorte di appello con il decreto del 29 dicembre 2020 aveva dispostola sostituzione «dell udienza del 18.2.2021 con il deposito di4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023ulteriori brevi note fino a cinque giorni prima della data della dettaData pubblicazione 13/01/2023udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il Collegiodeciderà in camera di consiglio nei giudizi ordinari rinviati per laprecisazione delle sole conclusioni con la concessione dei termini aisensi dell articolo 190 cod.proc.civ. …» come si evince dal ricorsofol.15 invero a fronte di un testo così ambiguo ove la concessionedei termini era stata prevista sia pure con collocazione tra parentesi– è anche estremamente difficile ipotizzare che l attore sia stato cosìedotto del fatto che non sarebbero stati concessi i termini per lememorie e quindi che la questione sia stata dallo stesso sollevatatardivamente in Cassazione ricadendo sotto gli effetti dell art.157secondo comma cod.proc.civ.Ne consegue che nel caso in esame essendo il giudizio soggettoal rito a cognizione ordinaria la fase decisoria avrebbe dovuto essereconnotata dalla concessione dei termini ex art.190 cod.proc.civ. peril deposito delle comparse conclusionali e delle repliche senza che laprevisione di tale incombente potesse essere incisa dall applicazionedelle misure sulla giustizia civile intese a contenere gli effettidell emergenza epidemiologica da * 19 in ragione delle qualila Corte di appello con decreto del 29 dicembre 2020 aveva dispostola sostituzione «dell udienza del 18.2.2021 con il deposito diulteriori brevi note fino a cinque giorni prima della data della dettaudienza contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il Collegiodeciderà in camera di consiglio nei giudizi ordinari rinviati per laprecisazione delle sole conclusioni con la concessione dei termini aisensi dell articolo 190 cod.proc.civ. in camera di consiglio» perchétali disposizioni afferiscono alla fase della trattazione e non a quelladella decisione e perché l equivoco tenore letterale del decreto nonera idoneo a mettere sull avviso l attore della possibilità cheall esito non venisse applicato l art.190 cod.proc.civ.Ricorre pertanto la dedotta nullità della sentenza impugnatarisultando dalla stessa che la causa venne posta in decisione il 185 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022Numero di raccolta generale 838/2023febbraio 2021 e la sentenza venne pubblicata il 22 febbraio 2021Data pubblicazione 13/01/2023secondo una tempistica incompatibile con la concessione deglianzidetti termini ex art.190 cod.proc.civ.Non ha pregio inoltre la deduzione della controricorrentesecondo la quale non sarebbe stata dimostrata dal ricorrente lasussistenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa formulataper contestare la ricorrenza della denunciata violazione dell art.190cod.proc.civ. perché come affermato dalle Sezioni Unite «La parteche proponga l impugnazione della sentenza d appello deducendo lanullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre leproprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsaconclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concretoquali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre inprospettiva di una diversa soluzione del merito della controversiainvero la violazione determinata dall avere il giudice deciso lacontroversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica ovvero senzasentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensoridelle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa in quantola violazione del principio del contraddittorio al quale il diritto didifesa si associa non è riferibile solo all atto introduttivo del giudizioma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in pienaeffettività durante tutto lo svolgimento del processo.» * sez. U.n. 36596/2021 .3. * assorbito l esame dei restanti motivi con cui ilricorrente ha dedotto la violazione e la mancata applicazione degliartt. 166 167 secondo comma 168 bis quarto comma e 343 primocomma cod.proc.civ. in relazione alla mancata valutazione diintempestività nel giudizio ordinario di cognizione della costituzionedella controricorrente e della formulazione dell eccezione di rigettodella domanda per violazione dell ordine pubblico interno secondo6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11536/2021Numero sezionale 4048/2022motivo la violazione e mancata applicazione degli artt.796 primoNumero di raccolta generale 838/2023comma e 797 cod.proc.civ. e dell art.112 cod.proc.civD.a ta p utbebrliczaozio ne 13/01/2023motivo la violazione e la mancata applicazione degli artt.796primo comma e 797 cod.proc.civ. per mancato esame dellasentenza ecclesiastica oggetto di delibazione quarto motivo laviolazione e falsa applicazione del principio di ordine pubblicosecondo il quale la durata ultra triennale del matrimonio è ostacoloinsormontabile alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullitàdel matrimonio quinto motivo .4. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso assorbitigli altri va dichiarata la nullità della sentenza impugnata che vacassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversacomposizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per laspese anche del presente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52. * * il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri dichiara lanullità della sentenza impugnata che cassa con rinvio della causa allaCorte di appello di Roma in diversa composizione anche per lespese Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2022 e inriconvocazione il giorno 9 gennaio 2023.Il Presidente7 di 7* ** * il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri dichiara lanullità della sentenza impugnata che cassa con rinvio della causa allaCorte di appello di Roma in diversa composizione anche per lespese Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2022 e inriconvocazione il giorno 9 gennaio 2023.Il Presidente7 di 7* *
Sentenza Cassazione n. 00838/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris